Norme Tecniche del Piano Operativo

Titolo XXII SALVAGUARDIE

Art. 181 Realizzazioni in corso

1. Dalla data di adozione del Piano Operativo è sospeso il rilascio e la presentazione di titoli abilitativi (permesso di costruire o segnalazione certificata inizio attività) in contrasto con le nuove prescrizioni.

2. Le determinazioni in ordine alle domande finalizzate al rilascio del permesso di costruire, presentate prima dell'adozione del presente Piano Operativo, vengono sospese qualora si rivelino in contrasto con le previsioni ivi contenute.

3. In deroga a quanto stabilito dal comma 2 il permesso di costruire può essere rilasciato in relazione alle domande che, presentate prima dell'adozione del Piano Operativo, abbiano ad oggetto interventi conformi allo strumento urbanistico all'epoca vigente ed in ordine alle quali si sia formata la determinazione positiva del responsabile del procedimento; detta determinazione sussiste nell'ipotesi in cui, entro e non oltre la data di adozione del Piano Operativo, sia decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda senza che sia stata richiesta documentazione integrativa e la stessa non sia necessaria o dalla presentazione della documentazione integrativa e l'intervento sia quindi assentibile; in tal caso il responsabile del procedimento si deve essere determinato favorevolmente prima della data di adozione del Piano Operativo ed il rilascio del suddetto permesso, ancorché successivo alla data di adozione del Piano Operativo, costituisce atto dovuto da parte dell'Amministrazione.

4. La deroga di cui al precedente comma 3 si applica anche alle segnalazioni Certificate Inizio attività per le quali sia decorso, alla data di adozione del Piano Operativo, il termine di venti giorni dalla presentazione.

5. Per le variazioni in corso d'opera, che comportino sospensione dei lavori, si applicano le disposizioni previste dai commi 2 e 3.

6. I permessi in contrasto con le nuove previsioni rilasciati prima della data di adozione del Piano Operativo o nei casi di cui ai precedenti comma 3 e 4, decadono alla data di entrata in vigore del presente Piano Operativo, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di ricevimento dell'inizio dei lavori, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 133 della L.R. 65/2014 come modificata dalla L.R. 43/2016.

7. In caso di scadenza del titolo abilitativo valgono le norme del Piano Operativo.

8. Gli strumenti attuativi che non hanno ancora concluso l'iter di adozione da parte del Consiglio Comunale debbono adeguarsi alle previsioni del Piano Operativo.

9. Le previsioni dei piani attuativi approvati e convenzionati sono comunque fatte salve, restando stabilito che le previsioni del Piano Operativo - ove differenti da quelle dei citati piani attuativi - sono integralmente applicabili alla scadenza di tali piani. Eventuali varianti ai piani attuativi approvati saranno permesse a condizione che non modifichino le quantità edificabili previste oppure il perimetro (con l'eccezione del caso in cui il perimetro venga adeguato a quello indicato dal Piano Operativo).

10. Per i lotti oggetto di intervento edilizio diretto sono consentite varianti in corso d'opera che non modifichino le quantità edificabili previste.

Titolo XXIII NORME FINALI

Art. 182 Dimensionamento e monitoraggio del Piano Operativo

1. I valori massimi ammissibili per gli interventi dimensionati sulla base del quadro previsionale strategico quinquennale sono definiti in conformità alle disposizioni del Piano Strutturale e tenendo conto degli interventi realizzati precedentemente all'adozione del Piano Operativo.

2. Nella tabella seguente tali valori sono riassunti per destinazione d'uso, suddivisi per U.T.O.E.

PIANO OPERATIVO
mq SE Residenza mq SE Produzione mq SE Terziario
UTOE Levane Completamento (nuova edificazione) 500
Aree di Trasformazione da attuare attraverso Piano Attuativo vigente 5.200
Aree di Trasformazione da attuare attraverso Piano Attuativo o Progetto Unitario Convenzionato 4.79010.050
totale 9.99010.5500
UTOE Mercatale, Bucine, Pogi, Capannole Completamento (nuova edificazione) 1.550500
Aree di Trasformazione da attuare attraverso Piano Attuativo vigente 14.825
Aree di Trasformazione da attuare attraverso Piano Attuativo o Progetto Unitario Convenzionato 8.50020.500300
totale 24.87521.000300
UTOE Badia Agnano Completamento (nuova edificazione) 500650
Aree di Trasformazione da attuare attraverso Piano Attuativo vigente
Aree di Trasformazione da attuare attraverso Piano Attuativo o Progetto Unitario Convenzionato 01.600
totale 5002.2500
UTOE Ambra, Pietraviva, Badia a ruoti Completamento (nuova edificazione) 3.200600
Aree di Trasformazione da attuare attraverso Piano Attuativo vigente 2.858
Aree di Trasformazione da attuare attraverso Piano Attuativo o Progetto Unitario Convenzionato 3.8504.000450
totale 9.9084.0001.050
UTOE Chianti, San Pancrazio, Montozzi Completamento (nuova edificazione)
Aree di Trasformazione da attuare attraverso Piano Attuativo vigente
Aree di Trasformazione da attuare attraverso Piano Attuativo o Progetto Unitario Convenzionato 838
totale 838

3. Per quanto riguarda gli interventi disciplinati dalla Parte Terza, il Piano operativo stabilisce quantità definite nel caso degli interventi di nuova edificazione di completamento, singolarmente individuati al Titolo XVII.

4. Nel caso delle Aree di Trasformazione urbanistica da attuare attraverso Piano Attuativo, le dimensioni massime ammissibili per la nuova edificazione sono definite per ciascuna area al Titolo XVI.

5. Di seguito sono definiti, per ogni UTOE, i valori massimi ammissibili per gli interventi relativi al riutilizzo dei manufatti agricoli dismessi:

  • - UTOE Levane 400 mq;
  • - UTOE Mercatale, Bucine, Pogi, Capannole 600 mq;
  • - UTOE Badia Agnano 350 mq;
  • - UTOE Ambra, Pietraviva, Badia a Ruoti 650 mq;
  • - UTOE Chianti, San Pancrazio, Montozzi 1.000 mq.

6. L'Amministrazione Comunale dovrà attivare il monitoraggio dell'attuazione degli interventi citati, in modo da verificare il rispetto del dimensionamento prescritto; il monitoraggio dovrà interessare altresì la realizzazione di nuovi posti letto, ai fini della verifica del parametro massimo definito dal Piano Strutturale di 50 posti letto complessivi ogni 1.000 abitanti, incluso il livello attuale di dotazione ed escluso i campeggi esistenti. Dovrà pertanto essere redatto annualmente un rapporto di sintesi degli esiti del monitoraggio sulla base del quale sarà possibile eventualmente ricalibrare alcuni elementi. Alla scadenza del quinquennio il rapporto conclusivo sarà parte integrante della revisione del Piano Operativo.

Art. 183 Adeguamento del Regolamento Edilizio e Interventi di rigenerazione urbana

1. Entro dodici mesi dall'adozione del Piano Operativo l'Amministrazione deve provvedere all'adeguamento del Regolamento Edilizio vigente alle norme del Piano Operativo.

2. Alle fattispecie di cui ai precedenti commi si applicano le norme contenute nel Titolo V Capo I Sezione I della Legge Regionale Toscana nº 65/2014. Il Comune provvederà ad individuare con l'atto di ricognizione di cui all'art. 125 comma 2 della L.R. 65/2014 gli elementi di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo.

3. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1 lett. b) dell'art. 95 della L.R.T. nº 65/2014 il comune potrà individuare gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.

Art. 184 Inammissibilità di deroghe

1. Le prescrizioni contenute in tutti i documenti costitutivi del nuovo Piano Operativo, Tavole e Norme Tecniche di Attuazione, non ammettono deroghe, ad eccezione di quelle previste dalla legislazione urbanistica sovraordinata.

2. Sulle proposte di variante agli strumenti urbanistici l'amministrazione, compatibilmente con le peculiarità della materia, caratterizzata da un alto livello di discrezionalità, applicherà l'art. 2 della L. nº 241/1990.