Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 181 Realizzazioni in corso

1. Dalla data di adozione del Piano Operativo è sospeso il rilascio e la presentazione di titoli abilitativi (permesso di costruire o segnalazione certificata inizio attività) in contrasto con le nuove prescrizioni.

2. Le determinazioni in ordine alle domande finalizzate al rilascio del permesso di costruire, presentate prima dell'adozione del presente Piano Operativo, vengono sospese qualora si rivelino in contrasto con le previsioni ivi contenute.

3. In deroga a quanto stabilito dal comma 2 il permesso di costruire può essere rilasciato in relazione alle domande che, presentate prima dell'adozione del Piano Operativo, abbiano ad oggetto interventi conformi allo strumento urbanistico all'epoca vigente ed in ordine alle quali si sia formata la determinazione positiva del responsabile del procedimento; detta determinazione sussiste nell'ipotesi in cui, entro e non oltre la data di adozione del Piano Operativo, sia decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda senza che sia stata richiesta documentazione integrativa e la stessa non sia necessaria o dalla presentazione della documentazione integrativa e l'intervento sia quindi assentibile; in tal caso il responsabile del procedimento si deve essere determinato favorevolmente prima della data di adozione del Piano Operativo ed il rilascio del suddetto permesso, ancorché successivo alla data di adozione del Piano Operativo, costituisce atto dovuto da parte dell'Amministrazione.

4. La deroga di cui al precedente comma 3 si applica anche alle segnalazioni Certificate Inizio attività per le quali sia decorso, alla data di adozione del Piano Operativo, il termine di venti giorni dalla presentazione.

5. Per le variazioni in corso d'opera, che comportino sospensione dei lavori, si applicano le disposizioni previste dai commi 2 e 3.

6. I permessi in contrasto con le nuove previsioni rilasciati prima della data di adozione del Piano Operativo o nei casi di cui ai precedenti comma 3 e 4, decadono alla data di entrata in vigore del presente Piano Operativo, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di ricevimento dell'inizio dei lavori, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 133 della L.R. 65/2014 come modificata dalla L.R. 43/2016.

7. In caso di scadenza del titolo abilitativo valgono le norme del Piano Operativo.

8. Gli strumenti attuativi che non hanno ancora concluso l'iter di adozione da parte del Consiglio Comunale debbono adeguarsi alle previsioni del Piano Operativo.

9. Le previsioni dei piani attuativi approvati e convenzionati sono comunque fatte salve, restando stabilito che le previsioni del Piano Operativo - ove differenti da quelle dei citati piani attuativi - sono integralmente applicabili alla scadenza di tali piani. Eventuali varianti ai piani attuativi approvati saranno permesse a condizione che non modifichino le quantità edificabili previste oppure il perimetro (con l'eccezione del caso in cui il perimetro venga adeguato a quello indicato dal Piano Operativo).

10. Per i lotti oggetto di intervento edilizio diretto sono consentite varianti in corso d'opera che non modifichino le quantità edificabili previste.