Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 182 Dimensionamento e monitoraggio del Piano Operativo

1. I valori massimi ammissibili per gli interventi dimensionati sulla base del quadro previsionale strategico quinquennale sono definiti in conformità alle disposizioni del Piano Strutturale e tenendo conto degli interventi realizzati precedentemente all'adozione del Piano Operativo.

2. Nella tabella seguente tali valori sono riassunti per destinazione d'uso, suddivisi per U.T.O.E.

PIANO OPERATIVO
mq SE Residenza mq SE Produzione mq SE Terziario
UTOE Levane Completamento (nuova edificazione) 500
Aree di Trasformazione da attuare attraverso Piano Attuativo vigente 5.200
Aree di Trasformazione da attuare attraverso Piano Attuativo o Progetto Unitario Convenzionato 4.79010.050
totale 9.99010.5500
UTOE Mercatale, Bucine, Pogi, Capannole Completamento (nuova edificazione) 1.550500
Aree di Trasformazione da attuare attraverso Piano Attuativo vigente 14.825
Aree di Trasformazione da attuare attraverso Piano Attuativo o Progetto Unitario Convenzionato 8.50020.500300
totale 24.87521.000300
UTOE Badia Agnano Completamento (nuova edificazione) 500650
Aree di Trasformazione da attuare attraverso Piano Attuativo vigente
Aree di Trasformazione da attuare attraverso Piano Attuativo o Progetto Unitario Convenzionato 01.600
totale 5002.2500
UTOE Ambra, Pietraviva, Badia a ruoti Completamento (nuova edificazione) 3.200600
Aree di Trasformazione da attuare attraverso Piano Attuativo vigente 2.858
Aree di Trasformazione da attuare attraverso Piano Attuativo o Progetto Unitario Convenzionato 3.8504.000450
totale 9.9084.0001.050
UTOE Chianti, San Pancrazio, Montozzi Completamento (nuova edificazione)
Aree di Trasformazione da attuare attraverso Piano Attuativo vigente
Aree di Trasformazione da attuare attraverso Piano Attuativo o Progetto Unitario Convenzionato 838
totale 838

3. Per quanto riguarda gli interventi disciplinati dalla Parte Terza, il Piano operativo stabilisce quantità definite nel caso degli interventi di nuova edificazione di completamento, singolarmente individuati al Titolo XVII.

4. Nel caso delle Aree di Trasformazione urbanistica da attuare attraverso Piano Attuativo, le dimensioni massime ammissibili per la nuova edificazione sono definite per ciascuna area al Titolo XVI.

5. Di seguito sono definiti, per ogni UTOE, i valori massimi ammissibili per gli interventi relativi al riutilizzo dei manufatti agricoli dismessi:

  • - UTOE Levane 400 mq;
  • - UTOE Mercatale, Bucine, Pogi, Capannole 600 mq;
  • - UTOE Badia Agnano 350 mq;
  • - UTOE Ambra, Pietraviva, Badia a Ruoti 650 mq;
  • - UTOE Chianti, San Pancrazio, Montozzi 1.000 mq.

6. L'Amministrazione Comunale dovrà attivare il monitoraggio dell'attuazione degli interventi citati, in modo da verificare il rispetto del dimensionamento prescritto; il monitoraggio dovrà interessare altresì la realizzazione di nuovi posti letto, ai fini della verifica del parametro massimo definito dal Piano Strutturale di 50 posti letto complessivi ogni 1.000 abitanti, incluso il livello attuale di dotazione ed escluso i campeggi esistenti. Dovrà pertanto essere redatto annualmente un rapporto di sintesi degli esiti del monitoraggio sulla base del quale sarà possibile eventualmente ricalibrare alcuni elementi. Alla scadenza del quinquennio il rapporto conclusivo sarà parte integrante della revisione del Piano Operativo.

Art. 183 Adeguamento del Regolamento Edilizio e Interventi di rigenerazione urbana

1. Entro dodici mesi dall'adozione del Piano Operativo l'Amministrazione deve provvedere all'adeguamento del Regolamento Edilizio vigente alle norme del Piano Operativo.

2. Alle fattispecie di cui ai precedenti commi si applicano le norme contenute nel Titolo V Capo I Sezione I della Legge Regionale Toscana nº 65/2014. Il Comune provvederà ad individuare con l'atto di ricognizione di cui all'art. 125 comma 2 della L.R. 65/2014 gli elementi di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo.

3. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1 lett. b) dell'art. 95 della L.R.T. nº 65/2014 il comune potrà individuare gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.

Art. 184 Inammissibilità di deroghe

1. Le prescrizioni contenute in tutti i documenti costitutivi del nuovo Piano Operativo, Tavole e Norme Tecniche di Attuazione, non ammettono deroghe, ad eccezione di quelle previste dalla legislazione urbanistica sovraordinata.

2. Sulle proposte di variante agli strumenti urbanistici l'amministrazione, compatibilmente con le peculiarità della materia, caratterizzata da un alto livello di discrezionalità, applicherà l'art. 2 della L. nº 241/1990.