Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 16 Tab. 2 - tabella guida per l'assegnazione delle classi di fattibilità idraulica

TIPO DI INTERVENTO: EDILIZIO/ URBANISTICO... territorio aperto e UTOE
GRADO DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA
1 2 3
Territorio aperto
3
UTOE
4
INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, interventi di conservazione e/o ripristino delle caratteristiche tradizionali del manufatto, ristrutturazione edilizia senza ampliamenti e senza aumento del carico urbanistico. I I I I I
Ristrutturazione edilizia senza ampliamenti di superficie coperta e volumetria, con aumento del carico urbanistico. I II III IV IV
Sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e/o addizione volumetrica I II III IV IV
Demolizione senza ricostruzione. I I I I I
NUOVI INTERVENTI
Nuovi edifici, parcheggi, viabilità e infrastrutture viarie, ampliamenti di superficie coperta e volumetria anche con intervento di ristrutturazione urbanistica I II III IV IV
Realizzazione di tratti viari di collegamento fra viabilità esistenti fino a 200 ml di sviluppo I II III IV IV
Riporti (da considerarsi al pari della superficie coperta calcolata alla base del riporto) I II III IV IV
Impianti sportivi e verde pubblico attrezzato senza nuove volumetrie. I II III IV IV
Scavi e sbancamenti I I I I I
Piscine e vasche di accumulo I I I I I
Acquedotti e fognature I II III III III
Parchi fotovoltaici e/o eolici. I II III IV IV
Depositi all'aperto (esclusi locali di servizio) per materiali vari, compresi GPL I I III III III
Realizzazione di serre con copertura permanente e altri manufatti precari utili alla conduzione del fondo. I II III IV IV
Ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici <50 mq per edificio I II III III III

Art. 17 Classe FI.1. - Fattibilità senza particolari limitazioni

1. Attribuibile a situazioni caratterizzate da pericolosità bassa sulle quali non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico, come ad esempio in caso di aree collinari o montane per le quali non vi siano notizie storiche di inondazioni o siano in situazioni favorevoli di alto morfologico.

2. In questi casi per le previsioni urbanistiche e infrastrutturali non sono necessarie prescrizioni specifiche dovute a limitazioni di carattere idraulico.

Art. 18 Classe FI.2. - Fattibilità con normali vincoli

1. In presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici ad esempio in caso di aree di fondovalle per le quali non vi siano notizie storiche di inondazioni e siano in situazioni favorevoli di alto morfologico.

2. In questi casi per le previsioni urbanistiche e infrastrutturali non è necessario indicare le condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo dell'attività edilizia.

Al fine di perseguire un maggiore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione degli interventi dovranno essere rispettate le condizioni definite nelle NTA di Piano Operativo relativamente alla regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico.

In ogni qual modo, per qualsiasi intervento che comporti una trasformazione nell'assetto del reticolo idrografico, la "ricucitura" del reticolo stesso dovrà essere realizzata adottando soluzioni che garantiscano l'invarianza idraulica.

Art. 19 Classe FI.3. - Fattibilità condizionata

1. Attribuibile all'interno delle aree urbane a quelle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali caratterizzate da pericolosità elevata per le quali siano state verificate le condizioni di allagamento per eventi compresi tra 30<Tr≤200 anni nel caso in cui le stesse sono attuabili attraverso la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza così come riportati nello studio idraulico; al contrario, nel caso in cui gli stessi interventi di messa in sicurezza non risultano previsti, viene assegnata una classe FI4.

2. Oppure in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici ad esempio in caso di aree per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

  • a) vi siano notizie storiche di inondazioni
  • b) siano in situazioni sfavorevoli di basso morfologico.

In questo caso allo stato attuale sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, interventi di conservazione e/o rispristino delle caratteristiche tradizionali del manufatto, ristrutturazione edilizia con ampliamenti in sopraelevazione senza ampliamenti di superficie coperta conseguendo le condizioni di autosicurezza di cui al punto 3.2.2.1 del DPGR 53/R, oltre la realizzazione di verde non attrezzato e adeguamenti di infrastrutture esistenti senza modifiche altimetriche. Sono inoltre realizzabili i parcheggi a raso con dimensioni inferiori a 500 mq e/o i parcheggi a raso per i quali non sono necessari interventi di messa in sicurezza e i parcheggi pertinenziali privati non eccedenti le dotazioni minime obbligatorie di legge. Sono consentiti inoltre ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici di estensione inferiore a 50 mq per edificio.

Art. 20 Classe FI.4. - Fattibilità limitata

1. Attribuibile all'interno delle aree urbane a quelle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali caratterizzate da pericolosità elevata per le quali siano state verificate le condizioni di allagamento per eventi compresi tra 30<Tr≤200 anni e per le quali non siano previsti gli interventi di messa in sicurezza;

2. oppure a quelle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali caratterizzate da pericolosità molto elevata per le quali siano state verificate le condizioni di allagamento per eventi con Tr≤30 anni.

In territorio aperto è invece attribuibile in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici ad esempio in caso di aree di fondovalle per le quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

  • - c) vi siano notizie storiche di inondazioni
  • - d) siano in situazioni sfavorevoli di basso morfologico.

3. Nel caso di cui al comma 1 sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, interventi di conservazione e/o ripristino delle caratteristiche tradizionali del manufatto, ristrutturazione edilizia con ampliamenti in sopraelevazione senza ampliamenti di superficie coperta conseguendo le condizioni di autosicurezza di cui al punto 3.2.2.1 del DPGR 53/R, oltre la realizzazione di verde non attrezzato e adeguamenti di infrastrutture esistenti senza modifiche altimetriche.

4. Nel caso di cui al comma 2 gli interventi realizzabili risultano unicamente quelli consentiti, senza condizioni di messa in sicurezza idraulica, dall'art. 2 della LR 21/12 attuabili con le modalità disciplinate dalla stessa legge.

5. In corrispondenza dell'alveo del corso d'acqua sono consentite le opere idrauliche, le opere di attraversamento del corso d'acqua, le captazioni e restituzioni delle acque e gli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua.