Norme Tecniche del Piano Operativo

Titolo VI NORME GENERALI DI TUTELA DELLE RISORSE NATURALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26 Finalità di salvaguardia ecologica

1. Le norme contenute negli articoli successivi indicano le azioni dei soggetti pubblici e privati in ogni intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato di ogni singola porzione di territorio o di ogni manufatto nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, così come definiti dal D. Lgs nº152/2006, dalla L.R.T. nº65/2014 e L.R.T. nº 43/2016.

Art. 27 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Gli impianti di produzione di energia derivanti dalle fonti rinnovabili sono disciplinati dalla normativa Regionale e Nazionale vigente che ne disciplina i relativi titoli abilitativi.

CAPO II ACQUA

Art. 28 Corsi d'acqua e laghi

1. I corsi d'acqua pubblica nel territorio comunale sono individuati nell'allegato B alla D.C.R. Toscana n. 57 del 11/06/2013, recepiti nell'ambito della cartografia del PIT implementazione paesaggistica.

2. Tutti i corsi d'acqua del territorio comunale e i laghetti collinari esistenti sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia.

3. Nelle aree di cui all'art. 142, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, sono da prevedersi la rinaturalizzazione delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua, la riqualificazione idrogeologica ed il riassetto idraulico, il mantenimento, il ripristino ed il potenziamento della vegetazione ripariale e pratiche agricole di tipo biologico ed orientate al potenziamento degli assetti botanico-faunistici; sono inoltre da favorire la creazione di percorsi naturalistici e didattici e piccole radure per le attività di tempo libero ed in generale interventi che assicurino l'incremento delle superfici permeabili e degli spazi aperti per la fruizione collettiva e la valorizzazione delle visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo.

Per gli interventi sono prescritti:

  • - il ripristino della continuità del sistema dei fossi attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • - la delocalizzazione di attività ed usi non compatibili con la continuità del reticolo idrografico;
  • - la tutela della vegetazione ripariale ed il ripristino dell'ecosistema fluviale negli assetti vegetazionali e faunistici;
  • - il mantenimento della possibilità di divagazione dell'alveo.

Dovranno essere in ogni caso garantiti:

  • - l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;
  • - il mantenimento delle visuali panoramiche connotate da elevato valore estetico-percettivo, da e verso il corso d'acqua.

Nella realizzazione di eventuali interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, dovrà comunque essere garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici.

La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili nel territorio rurale è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili.

Non è ammessa la realizzazione di depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere.

Art. 29 Governo delle acque superficiali

1. Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, parate, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) sono finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione con specie ripariali autoctone, alla risalita delle specie acquatiche e al generale miglioramento della qualità biologica e della fruizione pubblica; esse dovranno essere concepite privilegiando le tecniche proprie dell'Ingegneria naturalistica.

2. Ferma restando la necessità di autorizzazione da parte dell'autorità idraulica competente, le operazioni di interramento di fossi debbono necessariamente essere correlate a specifiche operazioni di realizzazione di percorsi alternativi per il deflusso delle acque a "giorno" con individuazione di un recapito definito. Gli interventi di intubamento dei fossi devono prevedere obbligatoriamente i seguenti accorgimenti:

  • a. all'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati devono essere posti degli elementi filtranti allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte;
  • b. gli elementi filtranti devono essere dimensionati e posizionati in modo tale da non diminuire la sezione utile di deflusso prevedendo una fossa di accumulo per il materiale intercettato;
  • c. la manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere lo svuotamento periodico della fossa e la ripulitura degli elementi filtranti in particolar modo dopo ogni evento di piena.

Art. 30 Arginature

1. Le opere idrauliche e i relativi manufatti, debbono essere mantenuti a cura dei soggetti che ne hanno la disponibilità in perfetta funzionalità. L'amministrazione, avvalendosi dei propri poteri autoritativi, potrà ingiungere la realizzazione degli interventi necessari ed applicare le sanzioni in caso di inottemperanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgvo nº 267/2000.

2. Sulle superfici occupate da opere idrauliche di qualsiasi tipo, è apposto un vincolo di destinazione idraulica, onde consentire l'esecuzione d'ufficio di provvedimenti della pubblica amministrazione.

3. I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, anche quelli per il rifacimento e/o miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde.

4. L'efficienza idraulica delle arginature dovrà essere garantita da un preciso programma di manutenzione periodica per il mantenimento di un'efficace copertura vegetale delle sponde, privilegiando la salvaguardia delle essenze autoctone.

5. È vietata la cementificazione e l'impermeabilizzazione degli argini; devono essere privilegiati gli interventi secondo tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 31 Canalizzazioni agricole

1. Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo devono essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità là dove questa risulti essere stata manomessa dagli interventi precedenti.

2. È vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

3. È vietata la lavorazione del terreno a meno di 1,5 ml. da entrambe le sponde delle canalizzazioni agricole permanenti; tali fasce devono essere regolarmente sfalciate dai proprietari frontisti con il divieto di impiego di prodotti diserbanti e l'obbligo dell'asportazione del materiale di risulta ai fini dell'abbattimento dell'effetto eutrofico nelle acque, dei costi di risagomatura delle sponde e della perdita per erosione del suolo.

CAPO III SUOLO E SOTTOSUOLO

Art. 32 Interventi su suolo e sottosuolo

1. Per gli interventi che interessano il suolo e il sottosuolo si richiamano le norme vigenti nelle specifiche materie (vincolo idrogeologico, legge forestale, verifica di permeabilità).

Art. 33 Movimenti terra

1. Ogni attività che comporti un apprezzabile modifica all'assetto del suolo eccedente l'attività agro silvo-pastorale è subordinata al conseguimento dei titoli abilitativi previsti dalla L.R.T. nº65/2014, L.R.T. nº 43/2016, dal D.Lgvo. nº42/2004 e dalla L.R. nº 39/2000 e s.m.i. La realizzazione di sbancamenti o consistenti riporti (per es. rilevati stradali, piazzali) anche temporanei, con fronti verticali o sub verticali, dovrà essere effettuata tramite presentazione di un apposito progetto di sistemazione dell'area supportato da uno specifico studio geologico-tecnico in cui sia valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto, nel rispetto delle verifiche di sicurezza relative agli stati limite ultimi (SLU) e delle analisi relative alle condizioni di esercizio (SLE); per i fronti di scavo di altezza superiore ai 2 mt dovranno essere previste armature di sostegno delle pareti e/o ripristino delle condizioni di stabilità delle pareti naturali tramite rinverdimento delle superfici e opere di rinaturalizzazione con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica.

2. Ogni scavo, riporto deve essere eseguito procedendo per stati di avanzamento tali da consentire la rapida ricolmatura, il compattamento dei materiali terrosi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. Al fine di assicurare la stabilità dei terreni e delle opere, in particolare quelle di contenimento del terreno o costruite a contatto con il terreno, devono essere messi in opera sistemi di drenaggio in grado di intercettare e smaltire le acque di circolazione sotterranea in corrispondenza delle nuove opere. La tipologia e la collocazione dei drenaggi deve essere correlata sia alla tipologia, alle dimensioni ed alla collocazione delle opere, considerate nel loro complesso, sia alle caratteristiche della circolazione idrica sotterranea accertata mediante le indagini geologiche.

3. Prima dell'inizio dei lavori di sbancamento e/o di escavazione, dovrà essere individuato il sito di discarica ed i modi di riutilizzo del materiale sbancato e/o scavato; lo scavo dello strato più superficiale del suolo vegetale dovrà essere conservato a parte in prossimità del luogo delle operazioni per essere successivamente utilizzato nei lavori di ripristino.

Art. 34 Aree estrattive

1. Nel territorio comunale di Bucine non sono previste aree destinate a prescrizioni localizzative del PAERP approvato Deliberazione del Consiglio Provinciale di Arezzo n. 48 del 14.04.2009, risultano invece inserite aree destinate a giacimenti e cave dismesse da recuperare.

All'interno di tali aree sono da rispettare le norme, gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e della L.R. 25 marzo 2015, n. 35 "Disposizioni in materia di cave", compresa l'attività di risistemazione ambientale.

2. Ferma restando l'applicazione delle specifiche norme in materia di attività estrattiva e degli obblighi assunti dal soggetto titolare delle autorizzazioni o destinatario delle sanzioni ripristinatorie, i terreni assoggettati ad escavazione potranno essere recuperati all'uso agricolo mediante un insieme sistematico di interventi comportanti anche modeste modificazioni del territorio, nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgvo nº 42/2004 e nella Legge Forestale Regionale nº 39/2000 e s.m.i.

A tale fine, potranno essere approvati anche ai sensi degli artt. 14 e segg. della L. nº 241/90 dei piani particolareggiati destinati a superare il degrado fisico ed al recupero ad attività produttive esistenti.

Art. 35 Conservazione della fertilità naturale del suolo

1. Nelle aree di pascolo soggette a fenomeni erosivi e rischio franoso deve essere salvaguardata l'integrità del cotico erboso e con essa la fertilità naturale dei suoli provvedendo all'allontanamento delle acque di percolazione mediante la creazione ed il mantenimento di opportune sistemazioni idrauliche e con la limitazione dei carichi animali.

CAPO IV ECOSISTEMI DELLA FAUNA E DELLA FLORA

Art. 36 Elementi arborei isolati e filari; siepi

1. È istituito il divieto di abbattimento delle querce camporili (Quercus pubescens) su tutto il territorio del Comune di Bucine, salvo il nulla osta dell'Autorità competente. La violazione del medesimo è punita, salvo che il fatto non costituisca anche diversa violazione, con la sanzione amministrativa di €500,00 prevista dall'art. 7 bis del D.Lgvo nº267/2000.

2. In caso di abbattimento legittimo di un esemplare della predetta l'integrità del filare deve essere garantita con la sostituzione del medesimo con uno della stessa specie.

3. Sono altresì vietate, sotto la medesima sanzione di cui al comma 1, le potature invasive, "tipo capitozzatura" che comunque stravolgano il normale portamento delle specie, con l'esclusione delle piante (salici, pioppi ed aceri campestri) che tradizionalmente sono coltivati con questa pratica a fini agricoli.

4. È vietata la posa a dimora di siepi diverse da quelle che caratterizzano il tipo originario caratterizzato da specie arbustive autoctone.

Art. 37 Boschi e aree boscate

1. La cartografia del PIT della Toscana individua le formazioni boschive e forestali presenti nel territorio comunale, definendone la consistenza, fermo restando le definizioni e le specificazioni di cui alla L.R. n. 39/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Le formazioni boscate costituiscono elementi di invariante sotto il profilo naturalistico ed ambientale (sistemazioni idraulico-forestali; rete dei sentieri e viabilità fondativa; composizione floristica del soprassuolo) da assoggettare a specifica tutela anche in ragione della funzione di difesa idrogeologica che esse assumono. Per tali aree si individuano i seguenti obiettivi e funzioni compatibili:

  • - conservazione, tutela e sfruttamento economico delle risorse boschive nel rispetto di quanto previsto dalla legge forestale della Regione Toscana L.R.T. 39/2000 e s.m.i. e dal relativo regolamento;
  • - promozione delle attività selvicolturali con esclusione di quelle che arrecano disturbo alla quiete e alla natura dei luoghi;
  • - recupero dei percorsi di antico impianto;
  • - recupero dei manufatti di valore architettonico e storico.

2. Le attività di selvicoltura sono soggette alle prescrizioni di polizia forestale ed alle relative procedure autorizzative.

3. Nelle aree coperte da boschi è previsto un vincolo assoluto di inedificabilità. Gli interventi edilizi sono limitati al recupero del patrimonio edilizio esistente.

Titolo VII INTERVENTI PER L'UTILIZZAZIONE, IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO URBANISTICO ED EDILIZIO ESISTENTE

Art. 38 Disposizioni generali

1. Il Piano operativo stabilisce e definisce i singoli tipi di intervento relativi a tutti gli edifici, compresi gli spazi aperti esistenti, in relazione a quanto indicato nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione". Quando l'indicazione del tipo di intervento si riferisce ad una parte del territorio ogni area ivi inclusa è assoggettata a quel tipo di intervento; i diversi tipi di intervento sono articolati in operazioni che possono riferirsi sia agli edifici e complessi (opere interne ed opere esterne), sia agli spazi aperti; essi riguardano qualunque tipo di edificio e di spazio aperto qualunque sia la loro destinazione d'uso.

2. Per gli edifici, complessi e spazi aperti appartenenti al Sistema Insediativo (Sistema della residenza, dei luoghi centrali e della produzione) di cui ai Titoli XII, XIII, XIV, sono consentiti gli interventi definiti agli articoli relativi a ciascun sottosistema ed ambito di appartenenza con l'eccezione dei casi per i quali nelle tavole sia indicato con apposita sigla lo specifico intervento prescritto.

3. Per gli edifici, complessi e spazi aperti non siglati appartenenti al Sistema ambientale valgono le norme generali di cui al Titolo X.

4. Per tutti gli edifici, complessi o spazi aperti, sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria.

5. Per tutti gli edifici, complessi o spazi aperti, sono sempre consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione ad eccezione di quelli per i quali sono prescritti interventi di restauro e risanamento conservativo.

6. Per gli edifici con destinazione a servizi ed attrezzature di uso pubblico, come definite all'art. 48 delle presenti norme, - con l'eccezione dei casi per i quali nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" sia indicato con apposita sigla lo specifico intervento prescritto - sono ammessi tutti gli interventi che si rendano necessari in ragione delle funzioni alloggiate e delle attività svolte, compresi quelli di addizione volumetrica non assimilata alla ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia, secondo parametri quantitativi adeguati alla specifica destinazione.

7. La realizzazione di opere pubbliche, attrezzature pubbliche di interesse collettivo comprese eventuali infrastrutture e manufatti di servizio, purché di dimensione limitata e comunque strettamente indispensabile alla funzione da svolgere, se promosse da Enti Pubblici, è ammessa su tutto il territorio comunale fermi restando i vincoli sovraordinati e la verifica del corretto inserimento paesistico ed ambientale.

8. abrogato.

9. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004) le procedure autorizzative di cui all'art. 146 del Codice stesso non sono richieste per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo che non alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

10. Negli interventi sugli spazi aperti è sempre vietato:

  • - l'impiego diffuso di specie vegetali non autoctone né consolidate rispetto agli spazi aperti in oggetto.

11. La ricostruzione di edifici totalmente o parzialmente demoliti è ammessa - fatte salve norme più restrittive o vincoli sovraordinati - nei limiti previsti dall'art. 134 comma 4 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i.

12. Gli interventi che comportano la utilizzazione del patrimonio edilizio esistente debbono essere realizzati nel rispetto delle norme e delle prescrizioni per le zone sismiche, attualmente contenute nel capo IV Sez. 1 del D.P.R. 380/2001. Al fine di attestare quanto sopra dovrà essere allegato alle domande o alle segnalazioni un atto di asseverazione rilasciato da tecnico abilitato.

13. Nel contesto territoriale del Comune sono ammissibili interventi di rigenerazione urbana nel rispetto e con le procedure di cui agli articoli 125-126-127-128 -129 della L.R. 65/2014 e s.m.i.

Art. 39 Interventi sul patrimonio edilizio esistente

1. Gli interventi edilizi ed urbanistici sono definiti dalla L.R.T. n.65/2014 come modificata dalla L.R.T. nº 43/2016, puntualmente dettagliati nel sistema delle norme che seguono da intendersi di generale applicazione nel contesto del Piano Operativo.

2. Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli riguardanti la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; devono riguardare solo gli elementi di finitura e quelli tecnici, senza alterare gli elementi strutturali e architettonici, la divisione dei locali, le caratteristiche originarie e la destinazione.

3. Sono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva dell'edificio e la sagoma e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

È sempre consentito il frazionamento in unità immobiliari di edifici a destinazione industriale e artigianale, senza necessità di variare il presente strumento, a condizione che sia mantenuta la medesima destinazione d'uso e che l'intervento non comporti aumento di superficie edificata o di volume edificato complessivo degli edifici.

4. Sono interventi di restauro e di risanamento conservativo (re) quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
l'intervento di cui al presente comma è meglio definito con le seguenti precisazioni riferite agli elementi costitutivi degli edifici:

  • - a) elementi strutturali:
    • - a1. gli interventi sugli elementi strutturali degli edifici potranno comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, cioè interventi che non modifichino la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato e che mantengano in generale le caratteristiche strutturali esistenti;
    • - a2. negli edifici con struttura portante in muratura gli orizzontamenti dovranno essere realizzati in legno o acciaio, con elementi dell'orditura principale ben inseriti nelle murature portanti e ad esse collegati mediante legature metalliche o bolzoni; le tecniche impiegate per l'impalcato dovranno garantire, oltre a una sufficiente rigidezza, la massima leggerezza;
    • - a3. la realizzazione di strutture di collegamento verticale interne è subordinata all'impiego di tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue; tale indicazione vale anche per i soppalchi che potranno essere realizzati per una superficie complessiva massima pari al 50% della superficie del locale nel quale si realizza l'intervento;
    • - a4. gli interventi di frazionamento negli edifici residenziali non dovranno comportare modifiche sostanziali del sistema dei collegamenti verticali;
    • - a5. gli interventi di restauro e di risanamento conservativo comprendono il consolidamento e la ricostruzione delle parti crollate o demolite;
  • - b) elementi complementari interni:
    • - b1. gli interventi sugli elementi complementari interni potranno prevedere la parziale o completa sostituzione e la nuova realizzazione delle singole parti o dell'insieme di esse;
  • - c) elementi complementari esterni e di finitura:
    • - c1. gli interventi sugli elementi complementari esterni e di finitura degli edifici esistenti potranno comportare operazioni di pulizia, protezione, rifacimento e consolidamento;
    • - c2. si ammettono inoltre il ripristino dei materiali originali nelle parti degli edifici esistenti dove siano stati sostituiti in interventi successivi da materiali non tradizionali, scadenti e/o estranei oppure la sostituzione di materiali con tali caratteristiche quando impiegati nella realizzazione di superfetazioni ed aggiunte posteriori che risultino incongrue rispetto al complesso edilizio ed al contesto;
    • - c3. gli interventi sugli elementi complementari e di finitura dovranno comportare la salvaguardia dei fronti e prospetti di carattere unitario e compiuto per i quali saranno da escludere nuove aperture e/o modifiche alla forma ed alle dimensioni di quelle esistenti; nel caso di fronti e prospetti di carattere non unitario e compiuto tali interventi saranno consentiti se salvaguardate l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche del complesso (forme e dimensioni analoghe e proporzioni conformi a quelle esistenti, senza alterare sostanzialmente l'impaginato presente sia esso regolare o irregolare) nei seguenti casi:
      • - consentire l'abitabilità di uno o più locali originariamente non adibiti a residenza;
      • - rispettare requisiti per lo svolgimento di attività compatibili con la riqualificazione dei manufatti originari e diverse dalla residenza.
        Tale disposizione non si applica ai locali igienici sanitari ed in genere a tutti i locali di servizio e/o accessori della residenza;
      • - sono invece consentiti gli interventi di riapertura di finestre e porte tamponate;
    • - c4. nel rifacimento, nel ripristino e nella sostituzione con materiali tradizionali in pietra o laterizio dovrà essere impiegata una percentuale almeno pari al 50% di materiali di recupero o del tipo fatti a mano;
  • - d) elementi tecnici:
    • - d1. gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici potranno comportare l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi impianti tecnologici senza alterare i volumi esistenti, la superficie edificata e la quota degli orizzontamenti e della copertura; è comunque ammessa l'introduzione di elementi di isolamento per quanto riguarda le murature perimetrali e le coperture e di impianti di riscaldamento con pannelli radianti a pavimento o a parete; un modesto abbassamento della quota di calpestio al piano terra, nel caso di edifici privi di locali interrati o seminterrati, è consentito purché siano adottate misure idonee a garantire la salubrità degli spazi;
  • - e) spazi aperti:
    • - e1. gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati in generale a mantenere lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale, tenendo altresì conto delle indicazioni riferite a sottosistemi ed ambiti.
    • - e2. non è consentita la realizzazione di annessi a servizio della residenza come definiti all'art. 8 comma 2 lett. b).
    • - e3. per la realizzazione di piscine scoperte o di altre attrezzature sportive private dovrà essere verificata la compatibilità sulla base di un progetto complessivo della sistemazione esterna.

5. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli definiti dagli artt. 134 comma 1 lett. h) e 135 comma 2 lett. d) della L.R.T. n. 65/2014 e s.m.i. e non comprendono la realizzazione di addizioni volumetriche e di interventi pertinenziali.
Nella realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa (ri-c) si applicano le specifiche seguenti:

  • - a) elementi strutturali:
    • - a1. gli interventi sugli elementi strutturali degli edifici potranno comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, cioè interventi che non modifichino la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato e che mantengano in generale le caratteristiche strutturali esistenti;
    • - a2. negli edifici con struttura portante in muratura gli orizzontamenti dovranno essere realizzati in legno o acciaio, con elementi dell'orditura principale ben inseriti nelle murature portanti e ad esse collegati mediante legature metalliche o bolzoni; le tecniche impiegate per l'impalcato dovranno garantire, oltre a una sufficiente rigidezza, la massima leggerezza;
    • - a3. la realizzazione di strutture di collegamento verticale interne è subordinata all'impiego di tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue; tale indicazione vale anche per i soppalchi che potranno essere realizzati per una superficie complessiva massima pari al 50% della superficie del locale nel quale si realizza l'intervento;
    • - a4. gli interventi di frazionamento negli edifici residenziali non dovranno comportare, di norma, modifiche sostanziali del sistema dei collegamenti verticali;
  • - b) sarà consentita la realizzazione dei manufatti che non comportino aumenti della superficie edificabile (SE), di cui all'art. 10 del Regolamento regionale n. 39/R/2018, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio.

Nella realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva (ri-r) si applicano le seguenti specifiche:

  • è richiesta la produzione, da parte dell'avente titolo, di attendibile documentazione in ordine alla preesistenza e alla consistenza planivolumetrica del fabbricato originario, nonché di documentazione grafica idonea ad attestare l'articolazione dimensionale e la localizzazione anche delle parti crollate oggetto di ricostruzione, comunque catastalmente documentabili.
  • Le funzioni ammesse sono quelle del tessuto in cui il rudere ricade o quelle stabilite per il territorio rurale se ricadente in territorio aperto.
  • L'intervento non può comportare significative traslazioni del fabbricato originario.
  • Con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

6. Interventi pertinenziali
Gli interventi pertinenziali sono definiti dall'art. 135, comma 2, lett. e) della L.R. T. n. 65/2014 e s.m.i. Essi comportano la realizzazione di un volume aggiuntivo accessorio, all'interno del resede di un edificio, non superiore al 20% del volume edificato dell'edificio principale esistente alla data di adozione del presente Piano; la quota massima del 20% è da intendersi comprensiva di eventuali volumi secondari esistenti, che potranno essere oggetto di demolizione e ricostruzione anche con diversa collocazione e configurazione. Sono ammessi laddove espressamente previsti dalla disciplina dei tessuti, nel rispetto delle seguenti condizioni congiuntamente intese:

  • - senza incremento del carico urbanistico;
  • - con destinazione d'uso accessoria a quella del fabbricato principale;
  • - determinino un oggettivo miglioramento della vivibilità e delle condizioni di utilizzo degli immobili arricchiti;
  • - possano collocarsi nel lotto di riferimento ovvero nella pertinenza edilizia;
  • - possono essere realizzati in aderenza all'edificio principale solo se per quest'ultimo il Piano Operativo non prevede interventi fino al restauro e risanamento conservativo o alla ristrutturazione edilizia conservativa.

Gli interventi pertinenziali possono assolvere alla funzione di determinare il superamento delle barriere architettoniche anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità.

7. Interventi di addizione volumetrica
Gli interventi di addizione volumetrica consentono un ampliamento una tantum degli edifici esistenti al fine di migliorare la capacità abitativa mediante costruzioni in aderenza o mediante sopraelevazione, fermo restando il rispetto delle norme sulla staticità e sicurezza. Sono consentite solo ove espressamente previste nell'ambito della specifica disciplina dei tessuti sugli immobili esistenti alla data di adozione del presente Piano, in conformità ai limiti ed i parametri edilizi ed urbanistici fissati dal Piano Operativo nel contesto di appartenenza.
Nel caso di edifici composti da più unità immobiliari è consentita la realizzazione di interventi autonomi, calcolati in riferimento al volume edificato della singola unità immobiliare.
Tale intervento non è consentito su edifici pertinenziali accessori dell'edificio principale. Tali interventi non sono consentiti all'interno delle aree comprese nelle schede normative, se non diversamente disciplinato.

8. Interventi di sostituzione edilizia
La sostituzione edilizia definita dall'art. 134 comma 1 lett. l) della L.R.T. nº 65/2014 così come modificata dall'art. 54 comma 3 della L.R.T. nº 43/2016 è di regola consentita, con esclusione delle aree di tutela dei centri antichi, degli aggregati delle ville e degli edifici specialistici, così come individuate dal Piano Strutturale. Qualora comporti la demolizione di manufatti incongrui, legittimamente esistenti, contestualmente all'intervento di sostituzione edilizia potrà essere realizzato, se richiesto, un incremento volumetrico fino al 20%, nel rispetto della disciplina vigente nel luogo di nuova collocazione.
Nel territorio urbanizzato la sostituzione edilizia, fermi restando i presupposti delle norme che la disciplinano, può avvenire all'interno del medesimo perimetro ove insiste il manufatto da sostituire verso il luogo più prossimo nella disponibilità del richiedente e in coerenza con le norme vigenti nel luogo di nuova collocazione.
Nel territorio agricolo la sostituzione edilizia può avvenire all'interno della stessa zona, entro la distanza massima di 50 ml, misurata in senso radiale dall'esterno delle murature portanti al perimetro del nuovo edificio, al lordo dello spessore dei muri perimetrali.
Tale limite può essere superato qualora l'intervento preveda il trasferimento del volume edificato all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, come individuato dal Piano Strutturale.
La distanza massima è di 500 ml qualora si preveda il trasferimento di edifici o porzioni di essi con cambio d'uso, a residenziale, in aggregazione ad insediamenti residenziali consolidati, ai sensi dell'ultimo capoverso del presente comma. Per tali interventi è prescritta la realizzazione di non più di due unità abitative fino al 50% della superficie originaria e comunque non oltre mq 150 di superficie edificabile complessiva.
Qualora l'intervento comporti la realizzazione di una nuova unità abitativa, la medesima dovrà rispettare la dimensione minima di 45 mq di SE. Gli interventi di cui sopra sono realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile, che garantiscano, almeno con riferimento alla climatizzazione, la classe "A" per l'edificio oggetto di intervento e di tipo "B" per gli impianti, ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni.

Norme puntuali
Qualora il richiedente disponga di più manufatti da sostituire, dovranno essere privilegiati quelli che versano in stato di maggiore degrado, valutato nel contesto ove insistono e con riferimento all'armonia del tessuto edificato.
Nel periodo di efficacia del presente Piano Operativo, così come definito dall'art. 95 comma 1 lett. b) della L.R.T. nº 65/2014 e s.m.i., gli insediamenti esistenti non possono subire, per effetto degli interventi di sostituzione edilizia, un incremento superiore alla consistenza volumetrica, riferita al medesimo contesto temporale. Il nuovo manufatto dovrà essere collocato in continuità territoriale con gli edifici esistenti ad una distanza non maggiore di 50 ml.
I manufatti primitivi oggetto di sostituzione debbono essere completamente rimossi.
Le superfici di risulta conseguenti alle demolizioni debbono essere bonificate, previa verifica dei coefficienti di cui al comma 2 del D.Lgvo nº 152/2006.
Nei casi di interventi di sostituzione edilizia con accorpamento di volumi esistenti ad insediamenti ubicati in zona agricola, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione esistenti ed eventualmente adeguate, ai sensi dell'art. 134 comma 1 lett. l) così come modificato dall'art. 54 comma 3 della L.R.T. nº 43/2016, sarà completamente a carico dei proprietari o titolari di diritti reali sugli immobili serviti.
Gli interventi di adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti, ai sensi della norma citata al precedente punto, debbono essere realizzati nel rispetto delle migliori tecniche operative valutate dall'ufficio comunale competente.
Gli interventi sopra descritti sono da intendersi una-tantum. Ai volumi realizzati con trasferimento in aggregazione non si applica l'intervento di addizione volumetrica.
Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente piano e ad ogni effetto, fatta salva la disciplina contenuta nell'art. 65 della L.R.T. nº 65/2014, insediamento residenziale consolidato deve intendersi la concentrazione stabile in un determinato contesto territoriale, di edifici legittimamente esistenti, con destinazione d'uso anche diversa fra loro, in un numero non inferiore a tre, risalente ad epoca anteriore alla data di adozione del Piano Operativo, dotati di urbanizzazione primaria.

9. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono disciplinati dall'art. 134 comma 1 lett. f) della L.R.T. nº 65/2014 e s.m.i.

10. Gli interventi di nuova edificazione sono disciplinati dall'art. 134 comma 1 lett. a) della L.R.T. nº 65/2014 e s.m.i.

11. L'addizione volumetrica e gli interventi pertinenziali legati agli interventi di sostituzione edilizia non sono cumulabili e sono da intendersi come interventi "una tantum".

Titolo VIII DISTRIBUZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI

Art. 40 Disposizioni generali

1. Le disposizioni relative alle destinazioni d'uso, riportate nel presente titolo si applicano ai singoli luoghi in relazione alla loro appartenenza ai differenti sottosistemi ed ambiti, così come risultano indicati nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" e secondo le indicazioni normative riportate ai successivi Titoli IX, XI, XII, XIII, XIV e XV.

2. Nelle singole parti di territorio (edifici e spazi aperti) per le quali nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" è indicata una sigla riferita ad una specifica destinazione d'uso, questa deve essere intesa come funzione esclusiva. In tali casi non si applicano le disposizioni del relativo sottosistema.

Art. 41 Destinazioni d'uso principali

1. Sono considerate destinazioni d'uso principali:

  • - la residenza;
  • - le attività industriali e artigianali;
  • - le attività commerciali al dettaglio;
  • - le attività commerciali all'ingrosso e depositi;
  • - le attività turistico ricettive;
  • - le attività direzionali e di servizio;
  • - i servizi e le attrezzature di uso pubblico;
  • - gli spazi scoperti di uso pubblico;
  • - le infrastrutture e attrezzature della mobilità;
  • - le attività agricole e funzioni connesse;

Art. 42 La residenza

1. Le aree ad esclusivo uso residenziale R possono essere articolate in:

  • - residenze urbane;
  • - collegi, convitti, studentati, pensionati;
  • - strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (affittacamere, case e appartamenti per vacanze, residenze d'epoca).

Art. 43 Le attività industriali e artigianali

1. Sono attività dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi oppure alla riparazione o trasformazione di beni o materiali, anche quando comprendano nella stessa unità spazi destinati alla commercializzazione dei beni prodotti nell'azienda.

2. Le aree ad esclusivo uso industriale ed artigianale possono essere articolate in:

  • - I: fabbriche, officine e autofficine (compresi laboratori di sperimentazione, uffici tecnici, amministrativi e centri di servizio spazi espositivi connessi); magazzini, depositi coperti e scoperti;
  • - Ia: impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, magazzini ed impianti per la zootecnia industrializzata;
  • - Ii: impianti di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti non pericolosi (aree per stoccaggio temporaneo di rifiuti inerti da demolizione, di terre e rocce da scavo, rifiuti nocivi o pericolosi, per lavorazione e frantumazione del rifiuto inerte per la realizzazione di inerte riciclato, per stoccaggio di aggregato riciclato e di inerte vergine);
  • - Ir: impianti per autodemolizioni e recupero rifiuti.

3. Per gli impianti di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti non pericolosi dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

  • - altezza massima non superiore a 15 ml per fabbricati ad uso produttivo e magazzini (escluse ciminiere e impianti speciali), non superiore a 7 ml per servizi ed altri edifici;
  • - distanza dei fabbricati dai confini non inferiore a 10 ml;
  • - le aree dovranno essere opportunamente recintate con rete non inferiore a 1,5 ml;
  • - l'emissione di acque, liquami, polveri, fumi, ecc. dovrà avvenire conformemente alle vigenti leggi e regolamenti anti-inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
  • - l'individuazione di zone per la lavorazione e/o lo stoccaggio di materiali inerti, fero restando il rispetto delle normative sovraordinate, dovrà essere preventivamente concordata con gli uffici comunali competenti.

Art. 44 Le attività commerciali al dettaglio

1. Le aree ad esclusivo uso commerciale secondo quanto definito dalla L.R. 28/2005 e ss.mm.ii possono essere articolate in:

  • - Tc1: esercizi di vicinato: somministrazione di alimenti e bevande; agenzie e sportelli bancari con superficie destinata al pubblico prevalente rispetto a quello di back-office, locali per i servizi bancomat, agenzie di cambio valuta, attività per la fornitura di servizi attinenti le telecomunicazioni e la telematica, l'informazione turistica, il multimediale; laboratori artigiani, laboratori artistici e botteghe artigiane, artigianato di servizi personali e residenziali;
  • - Tc2: medie strutture di vendita;
  • - Tc3: grandi strutture di vendita.

Art. 45 Le attività commerciali all'ingrosso e depositi

1. Le attività commerciali all'ingrosso e depositi (Tc4) sono quelle dirette ad acquistare merci e rivenderle ad altri commercianti, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.

Art. 46 Le attività turistico ricettive

1. Le aree ad esclusivo uso turistico ricettivo secondo quanto definito dalla L.R. n. 42 del 23/03/2000 e ss.mm.ii possono essere articolate in strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:

  • - Tr1: alberghi (inclusi motel e villaggi albergo) e residenze turistico alberghiere;
  • - Tr2: campeggi;
  • - Tr3: villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza;

e in altre strutture ricettive:

  • - Tr4: strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva (case per ferie, ostelli, rifugi);
  • - Tr5: residence.

2. Il rilascio di permessi di costruire e/o autorizzazioni relative ad interventi nel settore turistico ricettivo che prevedano un incremento di posti letto superiore a 50 unità è sempre subordinato alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale, con la quale il richiedente si impegna ad effettuare operazioni finalizzate al mantenimento dei principali caratteri morfologici e paesaggistici del contesto ed in generale alla non alterazione delle risorse ambientali esistenti.

Art. 47 Le attività direzionali

1. Le aree ad esclusivo uso direzionale possono essere articolate in:

  • - Tu1: uffici privati, studi professionali; sedi di associazioni;
  • - Tu2: agenzie bancarie, banche, centri di ricerca.

Art. 48 I servizi e le attrezzature di uso pubblico

1. Le aree ad esclusivo uso a servizi ed attrezzature di uso pubblico - di livello comunale, di interesse generale, a servizio delle attività produttive e delle attività commerciali e direzionali - possono essere articolate in:

  • - Sa: servizi amministrativi riferiti ad uffici amministrativi, protezione civile, tribunali, attrezzature della finanza, per la pubblica sicurezza e militari, archivi, servizi postelegrafonici e telefonici;
  • - Sb: servizi per l'istruzione di base riferiti ad asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo;
  • - Sc: servizi cimiteriali;
  • - Sd: servizi culturali, sociali e ricreativi riferiti a musei, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo, biblioteche, mostre ed esposizioni, centri sociali, culturali e ricreativi, ludoteche, centri polivalenti, mense;
  • - Sh: servizi per l'assistenza socio sanitaria riferiti a centri di assistenza, case di riposo, residenze protette e pensionati (compresi servizi ambulatoriali e sociali connessi);
  • - Si: servizi per l'istruzione superiore;
  • - Sr: servizi religiosi riferiti a chiese, seminari, conventi;
  • - Ss: servizi sportivi coperti riferiti a palestre, piscine, palazzi dello sport, campi coperti;
  • - St: servizi tecnici riferiti a stazioni dei trasporti, impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, centrali termiche, stazioni telefoniche, impianti per il trattamento dei rifiuti, depuratori, canili, mattatoi, edifici annonari, stazioni di sperimentazione per la flora e per la fauna, servizi di soccorso pubblico;
  • - Sti: opere di regimazione idraulica (casse di espansione e di laminazione);
  • - Sti1: aree comprese nel limite di esondazione Tr=200 anni soggette a servitù.

2. In tali aree possono essere inclusi i parcheggi di pertinenza a servizio delle attività svolte, senza una specifica individuazione dell'uso per la sosta nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione".

Art. 49 Gli spazi scoperti di uso pubblico

1. Gli spazi scoperti di uso pubblico - di livello comunale, di interesse generale, a servizio delle attività produttive e delle attività commerciali e direzionali - possono essere articolati in spazi scoperti a verde:

  • - Vg: giardini;
  • - Vo: orti urbani;
  • - Vp: parchi;

ed in spazi scoperti pavimentati:

  • - Pp: parcheggi a raso;
  • - Ps: campi sportivi scoperti;
  • - Pc: aree sosta camper;
  • - Pz: piazze riferite a spazi pedonali o prevalentemente pedonali.

Art. 50 Le infrastrutture e attrezzature della mobilità

1. Le infrastrutture e attrezzature della mobilità possono essere articolate in:

  • - Mc: impianti di distribuzione carburanti;
  • - Mp: parcheggi coperti;
  • - Ms: stazioni ferroviarie e spazi complementari alle aree ferroviarie.

Art. 51 Le attività agricole e funzioni connesse

1. Sono attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.

2. Sono considerate attività connesse a quella agricola:

  • - le attività agrituristiche;
  • - le attività di promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnia e della forestazione;
  • - le attività faunistico-venatorie;
  • - la cinofilia.

3. Sono comunque considerate attività agricole tutte quelle definite tali da disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

Titolo IX IL TERRITORIO RURALE

CAPO I IL SISTEMA AMBIENTALE

Art. 52 Disposizioni

1. Il territorio rurale è quello definito dall'art. 64 della L.R.T. nº 65/2014 come modificato dalla L.R.T. nº 43/2016 compatibilmente con le previsioni degli atti di governo del territorio vigenti, costituito dalle aree situate al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, ivi compresi i tessuti storici o storicizzati (nuclei rurali) in territorio aperto e le aree che ospitano funzioni agricole o ad esse connesse, con esclusione degli ambiti di tipo produttivo, commerciale.

Nel contesto territoriale comunale gli ambiti indicati nella norma sono corrispondenti ai sistemi e sottosistemi già definiti del PSC.

2. Il territorio rurale risulta suddiviso in cinque sistemi territoriali corrispondenti ai sottosistemi differenziati definiti:

  • - V1: riserva di naturalità
  • - V2: aree di transizione pedecollinari
  • - V3: corridoi e connessioni fluviali
  • - V4: l'altopiano coltivato
  • - V5: capisaldi del verde.

Art. 53 Sottosistema V1: Riserva di naturalità

1. Costituiscono Riserva di naturalità le aree collinari e montane; ricche di masse arboree, cespuglieti, acque, pascoli, con aree agricole parzialmente abbandonate con dinamiche tendenti alla ripresa del bosco, definiscono un ecosistema complesso caratterizzato da elevata biodiversità ed assumono un ruolo di riequilibrio eco-biologico e climatico per l'intero territorio.

2. Fanno parte del Sottosistema V1 i seguenti tipi e varianti del paesaggio agrario:

  • a. fondovalle stretti, per i quali è prescritto il mantenimento dell'efficienza delle sistemazioni della bonifica e della rete scolante, della viabilità campestre, delle alberature a filare, a gruppi ed isolate, della vegetazione della ripa;
  • b. pianalti, per i quali è prevista la tutela dell'articolazione colturale;
  • c. oliveto terrazzato, dove è prevista la riqualificazione delle recinzioni esistenti, dei caratteri architettonici e del corredo della vegetazione arborea;

3. Per le parti del Sottosistema V1 individuate come aree boscate collinari ed altocollinari (V1d) è prescritta la conservazione come risorsa ambientale e territoriale; le attività agricole presenti dovranno comunque garantire la salvaguardia dei boschi.

4. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

  • - attività agricole e le altre attività alla stessa connesse;
  • - spazi scoperti di uso pubblico.

5. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione":

servizi ed attrezzature di uso pubblico limitatamente alle seguenti articolazioni:

  • - Sd - servizi culturali, sociali e ricreativi;
  • - Sr - servizi religiosi;
  • - residenza;
  • - attività turistico ricettive con l'esclusione di campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza;
  • - attività commerciali, limitatamente a bar e ristoranti, laboratori artistici e botteghe artigiane (Tc1).

6. Eventuali destinazioni diverse dalle precedenti potranno essere previste nelle schede normative di cui al Titolo XI.

7. Sono auspicabili e quindi consentiti interventi finalizzati alla salvaguardia dei boschi integri, al recupero dei boschi e degli arbusteti degradati mediante interventi di rinaturalizzazione e riforestazione guidata, alla regimazione dei corsi d'acqua soggetti a dissesto idrogeologico. Per gli assetti agricoli e forestali ed in particolare per gli interventi che presuppongono trasformazione sono prescritti:

  • - l'utilizzo di tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi;
  • - la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
  • - il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo (reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, nuovi impianti vegetazionali);
  • - la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili o produttivo-agricoli;
  • - la limitazione delle aree impermeabilizzate;
  • - la definizione delle modalità di smaltimento dei prodotti utilizzati per usi agricoli (plastiche per serre o tunnel, ecc.);
  • - il ripristino dei luoghi degradati o trasformati.

8. Sono vietati:

  • - l'accensione di fuochi nelle aree boscate;
  • - l'abbruciamento della vegetazione arborea e arbustiva;
  • - l'introduzione di specie esotiche vegetali e animali;
  • - il pascolamento nelle aree boscate e arbustate.

9. All'interno del sottosistema V1 è ammessa l'individuazione di percorsi trekking ed ippovie anche su strade bianche ed il riallacciamento con analoghi tracciati nei territori confinanti; per la segnaletica dovrà essere predisposto apposito regolamento a garanzia della massima discrezione ed inserimento nel contesto ambientale; resta il divieto generalizzato su tutto il territorio di percorrere tali aree con mezzi motorizzati al di fuori delle strade segnalate, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza, alla gestione del patrimonio boschivo, di quelli impiegati per lo svolgimento delle attività lavorative e per i residenti.

10. Non è consentita l'asfaltatura di strade bianche, se non in corrispondenza dei nuclei abitati dove si dovranno attuare tutti gli accorgimenti utili a ridurre l'impatto ambientale dello strato superficiale, attraverso l'utilizzo di idonee miscele colorate.

11. Il Sottosistema V1 si articola nei seguenti ambiti:

  • - V1.1: Collina di Montozzi.

Art. 54 Ambito V1.1: collina di Montozzi

1. Queste aree sono connotate da caratteri morfologici, orografici e geologici in parte distinti dagli altri contesti a prevalenza boschiva appartenenti al sottosistema V1: si tratta di colline con quote più basse, individuate infatti come parte del sistema territoriale collinare invece che montano come nel caso delle zone del Chianti e dei rilievi intorno a San Pancrazio. Fanno parte dell'Ambito V1.1 i seguenti tipi e varianti del paesaggio agrario:

  • a. fondovalle larghi, per i quali è prevista la tutela delle piantate residue che conservano un valore strutturale di organizzazione del paesaggio agrario, del sistema scolante e della viabilità;
  • b. pianalti per i quali è prevista la tutela dell'articolazione colturale
  • c. oliveto terrazzato, dove è prevista la riqualificazione delle recinzioni esistenti, dei caratteri architettonici e del corredo della vegetazione arborea;

2. Per le parti dell'Ambito V1.1 individuate come aree boscate collinari ed altocollinari (V1.1d) è prescritta la conservazione come risorsa ambientale e territoriale; le attività agricole presenti dovranno comunque garantire la salvaguardia dei boschi.

3. All'Ambito V1.1 si applicano le norme dell'art. 53 dal comma 5 al comma 11.

Art. 55 Sottosistema V2: aree di transizione pedecollinari

1. Sono aree che svolgono un ruolo di stabilizzazione del rapporto tra ambiti territoriali dotati di elevata naturalità (riserve di naturalità) e ambiti antropizzati da riequilibrare; esse sono costituite prevalentemente da aree agricole pedecollinari, consolidate nell'uso e nei caratteri; di rilevante valore è il sistema insediativo costituito da nuclei storici, pievi, antiche ville agricole padronali.

2. Le parti del territorio ricadenti nel sottosistema V2 sono composte in particolare da aree agricole prevalentemente terrazzate, coltivate a vigneto o oliveto, colture tradizionali miste a maglia fitta.

3. Fanno parte del Sottosistema V2 i seguenti tipi e varianti del paesaggio agrario:

  • - a. fondovalle stretti, per i quali è prescritto il mantenimento dell'efficienza delle sistemazioni della bonifica e della rete scolante, della viabilità campestre;
  • - b. pianalti, per i quali è prevista la tutela dell'articolazione colturale;
  • - c. oliveto terrazzato, dove è prevista la riqualificazione delle recinzioni esistenti, dei caratteri architettonici e del corredo della vegetazione arborea;

4. Per le parti del Sottosistema V2 individuate come aree boscate collinari ed altocollinari (V2d) è prescritta la conservazione come risorsa ambientale e territoriale; le attività agricole presenti dovranno comunque garantire la salvaguardia dei boschi.

5. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

  • - attività agricole e le funzioni connesse di cui al precedente articolo 49;
  • - spazi scoperti di uso pubblico.

6. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione":

  • - servizi ed attrezzature di uso pubblico limitatamente alle seguenti articolazioni:
  • - Sd - servizi culturali, sociali e ricreativi;
  • - Sr - servizi religiosi;
  • - residenza;
  • - attività turistico ricettive con l'esclusione di campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza;
  • - attività commerciali, limitatamente ad esercizi di vicinato, bar e ristoranti, laboratori artistici e botteghe artigiane (Tc1).

7. Eventuali destinazioni diverse dalle precedenti potranno essere previste nelle schede normative di cui al Titolo XI.

8. Sono da prevedersi interventi di manutenzione e ripristino degli impianti vegetazionali e dell'assetto delle aree agricole, relativamente a filari alberati o isolati di delimitazione dei fondi agricoli e lungo i percorsi e siepi di delimitazione dei fondi agricoli.

9. Per gli assetti agricoli e forestali ed in particolare per gli interventi che presuppongono trasformazione sono prescritti:

  • - la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
  • - il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo (reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, nuovi impianti vegetazionali);
  • - la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili o produttivo-agricoli;
  • - la limitazione delle aree impermeabilizzate;
  • - la definizione delle modalità di smaltimento dei prodotti utilizzati per usi agricoli (plastiche per serre o tunnel, ecc.);
  • - il ripristino dei luoghi degradati o trasformati.

Art. 56 Sottosistema V3: corridoi e connessioni fluviali

1. Il sottosistema corridoi e connessioni fluviali si configura come componente primaria della rete ecologica del territorio di Bucine sia per le caratteristiche degli ecosistemi presenti, sia per le relative connessioni che sono in grado di stabilire e svolgono la funzione indispensabile di mettere in continuità ambientale le diverse parti del territorio libero ed antropizzato (le riserve di naturalità, le aree agricole pedecollinari, le aree agricole, gli spazi verdi urbani).

2. Fanno parte del sottosistema V3 i seguenti tipi e varianti del paesaggio agrario:

  • a. fondovalle molto stretti, per i quali è prescritto il mantenimento dell'efficienza delle sistemazioni della bonifica e della rete scolante, della viabilità campestre, delle piantate residue che conservano un valore strutturale di organizzazione del paesaggio agrario, delle alberature a filare, a gruppi ed isolate, della vegetazione della ripa;
  • b. fondovalle stretti ma più ampi dei precedenti, per i quali valgono le prescrizioni del punto precedente;
  • c. fondovalle larghi, per i quali è prevista la tutela delle piantate residue che conservano un valore strutturale di organizzazione del paesaggio agrario, delle presenze vegetazionali non colturali (arboree e arbustive), del sistema scolante e della viabilità;
  • d. pianalti, per i quali è prevista la tutela dell'articolazione colturale ed il divieto di ulteriori accorpamenti e di semplificazione della maglia agraria;
  • e. oliveto terrazzato, dove è prevista la riqualificazione delle recinzioni esistenti, dei caratteri architettonici e del corredo della vegetazione arborea.

3. Per le parti del Sottosistema V3 individuate come aree boscate collinari ed altocollinari (V3f) è prescritta la conservazione come risorsa ambientale e territoriale; le attività agricole presenti dovranno comunque garantire la salvaguardia dei boschi.

4. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

  • - attività agricole e le altre attività alla stessa connesse di cui al precedente articolo 49;
  • - spazi scoperti di uso pubblico.

5. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione":

  • - servizi ed attrezzature di uso pubblico limitatamente alle seguenti articolazioni:
  • - Sd - servizi culturali, sociali e ricreativi;
  • - Sr - servizi religiosi;
  • - residenza;
  • - attività turistico ricettive con l'esclusione di campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza;
  • - attività commerciali, limitatamente a bar e ristoranti, laboratori artistici e botteghe artigiane (Tc1).

6. Eventuali destinazioni diverse dalle precedenti potranno essere previste nelle schede normative di cui al Titolo XI.

7. Sono da prevedersi la rinaturalizzazione delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua, la riqualificazione idrogeologica ed il riassetto idraulico, il mantenimento e ripristino ed il potenziamento della vegetazione ripariale, la creazione di percorsi di servizio, naturalistici e didattici e piccole radure per le attività di tempo libero e pratiche agricole di tipo biologico ed orientate al potenziamento degli assetti botanico-faunistici.

8. Per gli interventi sono prescritti:

  • - il ripristino della continuità del sistema dei fossi attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • - la realizzazione di nuovi tratti di corsi d'acqua dove il tracciato esistente ha perso la funzionalità idraulica;
  • - la delocalizzazione di attività ed usi non compatibili con la continuità del reticolo idrografico;
  • - il ripristino dell'ecosistema fluviale negli assetti vegetazionale e faunistici;
  • - la riconversione ed il potenziamento di pratiche agricole coerenti con i caratteri dell'ecosistema fluviale.

Art. 57 Sottosistema V4: l'altopiano coltivato

1. Trattasi di aree agricole diversamente caratterizzate, prevalentemente pianeggianti, comprese tra i principali centri urbani e i territori non antropizzati, a cui è demandata la funzione di proteggere l'unicità e la specificità della relazione dei centri con la campagna circostante; si presentano diversamente connotate nei diversi aspetti: dagli assetti agricoli tradizionali, ai livelli di produttività e al ruolo che svolgono nel contesto del sistema ambientale che, diversamente interrelati, debbono coniugare la permanenza dei caratteri storico-ambientali con le necessità di interventi di riordino e riqualificazione agraria.

2. Fanno parte del Sottosistema V4 i seguenti tipi e varianti del paesaggio agrario:

  • - a. fondovalle stretti, per i quali è prescritto il mantenimento dell'efficienza delle sistemazioni della bonifica e della rete scolante, della viabilità campestre, delle piantate residue che conservano un valore strutturale di organizzazione del paesaggio agrario, delle alberature a filare, a gruppi ed isolate, della vegetazione della ripa;
  • - b. pianalti, per i quali è prevista la tutela dell'articolazione colturale.

3. Per le parti del Sottosistema V4 individuate come aree boscate collinari ed altocollinari (V4c) è prescritta la conservazione come risorsa ambientale e territoriale; le attività agricole presenti dovranno comunque garantire la salvaguardia dei boschi.

4. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

  • - attività agricole e le altre attività alla stessa connesse di cui al precedente articolo 49;
  • - spazi scoperti di uso pubblico.

5. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione":

  • - servizi ed attrezzature di uso pubblico limitatamente alle seguenti articolazioni:
  • - Sd - servizi culturali, sociali e ricreativi;
  • - Sr - servizi religiosi;
  • - residenza;
  • - attività turistico ricettive con l'esclusione di campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza;
  • - attività commerciali, limitatamente ad esercizi di vicinato, bar e ristoranti, laboratori artistici e botteghe artigiane (Tc1).

6. Eventuali destinazioni diverse dalle precedenti potranno sere previste nelle schede normative di cui al Titolo XI.

7. Sono da prevedersi interventi finalizzati a favorire il disinquinamento e la salvaguardia del reticolo idrografico e dei suoli agricoli ed il recupero delle aree degradate, incolte e abbandonate, limitando gli attingimenti dalla falda e salvaguardando le fasce di vegetazione riparia e le siepi alberate e la trama degli scoli per il deflusso naturale delle acque di superficie.

8. Per gli assetti agricoli e forestali ed in particolare per gli interventi che presuppongono trasformazione sono prescritti:

  • - l'utilizzo di tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi;
  • - la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
  • - il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo (reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, nuovi impianti vegetazionali);
  • - la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili o produttivo-agricoli;
  • - la limitazione delle aree impermeabilizzate;
  • - la definizione delle modalità di smaltimento dei prodotti utilizzati per usi agricoli (plastiche per serre o tunnel, ecc.);
  • - il ripristino dei luoghi degradati o trasformati.

Art. 58 Sottosistema V5: capisaldi del verde

1. Sono capisaldi del verde i parchi e giardini di uso pubblico o privato, le aree sportive contraddistinte da caratteri di forte naturalità; spazi che in diversa misura articolano lo spazio edificato della città consolidata; tali aree rappresentano degli elementi di equilibrio ambientale rispetto all'irraggiamento solare ed all'impermeabilizzazione del suolo densamente urbanizzato; hanno funzione ecologica limitata, ma sono caratterizzate da un ruolo e valore paesaggistico irrinunciabili.

2. Fanno parte del Sottosistema V5 i seguenti tipi e varianti del paesaggio agrario:

  • - a. fondovalle larghi, per i quali è prevista la tutela delle piantate residue che conservano un valore strutturale di organizzazione del paesaggio agrario, del sistema scolante e della viabilità
  • - b. pianalti, per i quali è prevista la tutela dell'articolazione colturale.

3. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

  • - attività agricole;
  • - spazi scoperti di uso pubblico.

4. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione":

  • - servizi ed attrezzature di uso pubblico limitatamente alle seguenti articolazioni:
  • - Sd - servizi culturali, sociali e ricreativi;
  • - Sr - servizi religiosi;
  • - Residenza.

5. Eventuali destinazioni diverse dalle precedenti potranno essere previste nelle schede normative di cui al Titolo XI.

6. Per gli interventi sono prescritti:

  • - coerenza tra il progetto ed i caratteri fisici, ambientali, storici ed insediativi e gli usi presenti nei luoghi oggetto di trasformazione;
  • - verifica delle situazioni di degrado e di criticità ambientale e paesistica;
  • - interventi di compensazione e mitigazione agli impatti derivati da situazioni soggette a pressioni antropiche.

CAPO II ZONE E

Art. 59 Interventi edilizi negli spazi aperti

1. Per gli interventi sugli edifici o sugli spazi aperti in generale si dovranno rispettare, oltre a quanto eventualmente stabilito dalla disciplina dei sistemi, sottosistemi ed ambiti di appartenenza, anche le seguenti prescrizioni:

  • a. Autorimesse
    • Nel territorio rurale non si applicano le disposizioni di cui al Titolo III della Legge 122/1989 e ss.mm.ii, riferite alle "aree urbane maggiormente popolate". È ammessa la realizzazione di autorimesse interrate su tre lati ed entro la proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, con esclusione delle parti aggettanti aperte, a condizione che vengano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
      • - 1.siano inserite in dislivelli naturali esistenti, ovvero realizzate al fine di ripristinare l'originario andamento del terreno a seguito di movimenti terra a suo tempo autorizzati;
      • - 2. non comportino la realizzazione di rampe esterne per l'accesso;
      • - 3.siano compatibili con i limiti dimensionali minimi previsti dalla normativa vigente;
  • b. Cantine e locali tecnici
    • Per la costruzione di cantine e locali tecnici è consentito l'ampliamento di un livello interrato di altezza non superiore a ml 2,40, con solo accesso interno, compreso entro la proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, con esclusione delle parti aggettanti aperte.
      La realizzazione di volumi tecnici interrati, realizzati in condizioni diverse dalle precedenti, è consentita, per quota parte della superficie e del volume sopra specificati, solo per dimostrate esigenze di alloggiamento di apparecchiature tecnologiche che le vigenti norme di sicurezza non consentano di collocare altrimenti, previa oggettiva dimostrazione di un imprescindibile necessità tecnica.
      Per le aziende agricole è ammessa la realizzazione di un accesso esterno al livello interrato previa dimostrazione di una imprescindibile necessità tecnica.
      È comunque sempre ammessa per l'accesso pedonale la realizzazione di una scala esterna lungo la facciata del fabbricato, purché di larghezza non superiore a 1,50 ml.
  • c. Piscine
    Nel territorio aperto è consentita la realizzazione di piscine. I progetti debbono essere corredati:
    • - studio inserimento paesaggistico;
    • - relazione tecnica atta a chiarire le modalità di approvvigionamento idrico riempimento, trattamento e reintegro, nonché il sistema di smaltimento delle acque reflue;
    • - da una relazione geologica atta a dimostrare la fattibilità dell'intervento e a definire compiutamente i movimenti terra.
    • - superficie complessiva non superiore a 80 mq. di specchio d'acqua, per la destinazione residenziale e di 150 mq. per quelle agrituristiche e turistico-ricettivo, con possibilità di realizzare più di una vasca fermo restando la superficie totale di specchio d'acqua;
    • - il nuovo impianto dovrà essere progettato nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente, evitando consistenti rimodellamenti del suolo, privilegiando forme regolari e squadrate, dovrà utilizzare guaine o rivestimenti a basso impatto con colori tipo sabbia o terra e comunque da concordare con gli uffici comunali e dovrà essere posizionata nell'ambito di pertinenza stretta degli edifici esistenti; la pavimentazione della "zona di balneazione" dovrà essere realizzata in pietra locale.
  • d. Tettoie e Pergolati
    Non è consentita la realizzazione di nuove tettoie, sono fatti salvi i casi in cui si tratti di struttura di sostegno realizzato con strutture in materiale leggero (preferibilmente legno) per impianti di produzione da fonti rinnovabili a servizio dell'azienda; in tali casi dovrà avere le seguenti caratteristiche:
    • - a) Superficie massima coperta non superiore a 15 mq:
    • - b) h massima non superiore a 2,40 m:
    • - c) unica falda con pendenza massima del 30%.
    I pergolati potranno essere realizzati esclusivamente in legno, interessare un solo prospetto dell'edificio, avere copertura permeabile all'acqua, alla luce e superficie di ingombro non superiore al 20% della superficie coperta dell'edificio di riferimento.
  • e. Recinzioni
    Le nuove recinzioni dovranno essere realizzate con pali in legno semplicemente infissi nel terreno a rete di altezza massima complessiva (sia della rete che dei pali di sostegno) non superiore a 1,80 m, per la protezione delle colture dalla fauna, localizzate in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante, nel rispetto delle specifiche di cui al seguente periodo.
    È consentita in zona agricola la recinzione dei fondi con siepi realizzate con specie della macchia locale anche con introduzione di rete metallica opportunamente inserita e mascherata dalla siepe stessa.
    Sono ammesse recinzioni realizzate con sola rete metallica, filo spinato o simili, nei seguenti casi:
    • - in presenza di allevamenti zootecnici bradi e semi-bradi o come protezione da ungulati;
    • - per la recinzione di piccole superfici poste in continuità con l'edificato ai fini della protezione di allevamenti avicunicoli a carattere familiare.
    È vietato eseguire recinzioni di qualsiasi tipo che possano interrompere la viabilità vicinale e comunale.
    Sono consentite recinzioni in muratura solo se ad integrazione ed in continuità con muri esistenti; in relazione agli ingressi, si deve evitare l'impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti per dimensioni e tipologia il loro ruolo e funzione; per tutte le eventuali opere murarie devono essere utilizzati materiali e tecniche locali; non sono consentite recinzioni o partizioni all'interno di un'area di pertinenza in origine unitaria.
  • f. Attrezzature per il tempo libero
    Campi da tennis e calcetto ed attrezzature sportive in generale possono essere realizzati, nel rispetto delle prescrizioni generali sopra riportate, all'interno di superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica o turistico ricettiva, localizzati nelle immediate vicinanze degli immobili cui fanno riferimento. Il fondo dei campi da tennis dovrà essere realizzato in terra battuta o in erba.
  • g. Interventi di riassetto generale dell'area
    Sono ammessi nel rispetto dei caratteri tipologici e formali dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente; il disegno degli spazi aperti ed in particolare l'impianto del verde dovranno corrispondere a criteri di massima semplicità, in accordo con le regole tradizionali del paesaggio rurale secondo le seguenti prescrizioni:
    • - nelle pavimentazioni di nuova realizzazione dovranno essere impiegati materiali e modalità di posa in opera tradizionali e consoni al contesto rurale. I percorsi all'interno delle aree di pertinenza, sia a carattere pedonale che carrabile, non potranno essere pavimentati;
    • - divieto di utilizzare asfalti, materiali bituminosi e scarsamente permeabili, privilegiando l'impiego di materiale inerte riciclato prodotto dalla frantumazione del pietrame;
    • - divieto di realizzare movimenti terra non strettamente necessari all'esercizio dell'attività agricola e agro-silvo-pastorale.
  • h. nuovi manufatti di servizio a prescindere dalla destinazione d'uso:
    L'inserimento di nuovi manufatti di servizio all'interno delle aree di pertinenza (aree strettamente connesse all'edificio non suscettibili di utilizzo commerciale disgiunto) dovrà garantire il rispetto congiunto delle seguenti prescrizioni:
    • - ubicazione in prossimità della viabilità anche poderale esistente e dei nuclei edilizi esistenti:
    • - salvaguardia e mantenimento della rete scolante e del sistema delle acque superficiali;
    • - l'apertura di nuove strade, comunque prive di pavimentazioni impermeabili, è consentita solo laddove strettamente funzionale per evitare l'interclusione dei fondi;
    • - coerenza con la conformazione morfologica dei siti; in particolare i limiti superiori delle coperture non dovranno superare la quota o la sommità dei crinali e delle vette dei poggi nelle aree collinari limitrofe;
    • - impiego di tecnologie costruttive, materiali ed accorgimenti finalizzati all'ottimizzazione dei fabbisogni energetici ed alla riduzione del consumo di risorse essenziali.
    • - le coloriture degli intonaci e degli elementi architettonici (infissi ecc..) dovranno essere tipici della tradizione locale e degli edifici o manufatti storici o storicizzati eventualmente presenti all'interno dell'ambito di riferimento;
    • - non è ammesso l'utilizzo di rivestimenti in ecopietra, nonché l'impiego di materiali plastici.

2. Nel territorio rurale, così come definito dall'art. 52, la realizzazione di nuove strade rurali è consentita con esclusione delle zone E5, E5a, E5b, E5c.

3. La modifica dei tracciati rurali esistenti è consentita solamente per variazioni di modesta entità in corrispondenza di nuclei per evitarne l'attraversamento, purché le condizioni di transitabilità siano mantenute almeno pari a quelle originarie; i nuovi tratti dovranno inoltre mantenere le caratteristiche geometriche di sezione ed i materiali della strada esistente.
Qualunque modifica è comunque esclusa per le strade appartenenti alla viabilità fondativa, per la quale si rimanda a quanto stabilito dall'art. 165; nel caso delle strade di interesse paesistico, per le quali si rimanda anche a quanto stabilito dall'art. 165, la modifica del tracciato non dovrà comunque alterare la percezione del paesaggio.

Art. 60 Articolazione del territorio rurale

1. Il Piano Operativo in conformità a quanto specificato dall'art. 64 "Il territorio rurale" Titolo IV Capo III della L.R.T 65 /2014 come modificata dalla L.R.T. 43/2016 individua l'ambito del territorio rurale corrispondente alle zone E così come riportate nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione".

2. All'interno del territorio rurale, così come definito al precedente comma 1, coerentemente a quanto stabilito dal Piano Strutturale, individua quali aree di elevato pregio ai fini della produzione agricola corrispondenti ai sottosistemi V1: Riserva di naturalità, V2: aree di transizione pedecollinari e V4: l'altopiano coltivato, così come riportate nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione".

3. La realizzazione di nuove costruzioni rurali, quando sia indispensabile alla conduzione del fondo e all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse, è consentita con le prescrizioni e condizioni di cui al presente articolo.

4. Le superfici fondiarie minime cui deve essere fatto riferimento per la possibilità di realizzare nuove costruzioni rurali, sono quelle del P.T.C.P.

5. Tutte le zone E possono concorrere alla determinazione delle superfici minime ai fini della formazione dei P.A.P.M.A.A.

6. Per le zone E1, aree a trasformazione limitata di quarto livello del Piano Strutturale, è consentita la costruzione di nuovi edifici rurali con le condizioni e prescrizioni di cui ai commi precedenti e secondo le indicazioni di cui al Titolo X; nel caso delle zone indicate come E1a, che corrispondono alle aree di elevata pericolosità geologica o idraulica, cioè a rischio di instabilità oppure di allagamento, tutti gli interventi di trasformazione sono subordinati alla verifica della compatibilità con il livello di rischio idraulico o geologico ed ai condizionamenti da ciò derivanti.

7. Per le zone E2, aree a trasformazione limitata di terzo livello del Piano Strutturale, è consentita la costruzione di nuovi edifici rurali con le condizioni e prescrizioni di cui ai commi precedenti e secondo le indicazioni di cui al Titolo X; nell'intero ambito delle zone E2, allo scopo di garantire la tutela degli elementi di rilievo paesaggistico, le trasformazioni morfologiche delle pertinenze e degli spazi aperti, anche degli edifici esistenti, non dovranno alterare gli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario.

8. Per le zone E3, aree a trasformazione limitata di secondo livello del Piano Strutturale, è consentita la costruzione di nuovi edifici rurali con le condizioni e prescrizioni di cui ai commi precedenti e nel rispetto delle seguenti disposizioni specifiche:

  • - nelle zone indicate come E3a non sono ammesse alterazioni degli specifici caratteri geologici dei luoghi;
  • - nelle zone indicate come E3b i nuovi edifici rurali dovranno essere realizzati in condizione di alto morfologico ed in franco da esondazione;
  • - nell'intero ambito delle zone E3, allo scopo di garantire la tutela degli elementi di rilievo paesaggistico, le trasformazioni morfologiche delle pertinenze e degli spazi aperti, anche degli edifici esistenti, non dovranno alterare gli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e la conformazione geomorfologica del suolo.

Nelle zone E3 è consentita la realizzazione di campi da golf per pratica di modeste dimensioni previa dimostrazione della sostenibilità dell'intervento, in particolare per quanto attiene le esigenze idriche per il mantenimento dei prati da gioco; dovranno inoltre essere tutelati gli elementi della tessitura agraria (sistemazioni idraulico-agrarie, viabilità campestre, vegetazione non colturale) e si dovranno evitare rimodellamenti del suolo che possano ridurre la capacità di invaso della rete scolante e l'eliminazione delle piantate lungo la viabilità campestre e al bordo dei campi.

9. Per le zone E4, aree a trasformazione limitata di primo livello del Piano Strutturale, la costruzione di nuovi edifici rurali, ferme restando le condizioni e prescrizioni di cui ai commi precedenti e le indicazioni di cui al Titolo X e, è limitata ai seguenti contesti ed alle seguenti disposizioni:

  • a. nelle zone indicate come E4a è ammessa la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo esclusivamente in contiguità dei complessi rurali esistenti, secondo criteri, caratteri tipologici e materiali definiti agli artt. 65 e 66;
  • b. nelle zone indicate come E4a ed E4b è ammessa la realizzazione di nuovi annessi rurali esclusivamente in contiguità dei complessi rurali esistenti, secondo criteri, caratteri tipologici e materiali definiti agli artt. 65 e 67; nelle zone indicate come E4b ciò è comunque consentito solo qualora se ne dimostri l'indispensabilità per la funzionalità dell'azienda agricola e la non disponibilità di localizzazioni alternative;
  • c. nelle zone indicate come E4c, per le aziende con superfici superiori a 1,5 ettari è consentita la realizzazione di piccoli annessi con funzione di ricovero attrezzi aventi le caratteristiche di cui all'art. 70;
  • d. nelle zone E4 è consentita la costruzione di annessi e manufatti necessari per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole di cui all'art. 70.

10. Per le zone E5, aree della conservazione del Piano Strutturale, non è ammessa la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, mentre la costruzione di nuovi annessi rurali, ferme restando le condizioni e prescrizioni di cui ai commi precedenti e le indicazioni di cui all'art. 65 e 67, è limitata ai seguenti contesti ed alle seguenti disposizioni:

  • a. nelle zone indicate come E5 e E5a la realizzazione di nuovi annessi rurali è ammessa qualora se ne dimostri l'indispensabilità per la funzionalità dell'azienda agricola e la non disponibilità di localizzazioni alternative ed esclusivamente in contiguità dei complessi rurali esistenti, secondo criteri, caratteri tipologici e materiali definiti agli artt. 65 e 67;
  • b. nelle zone indicate come E5b la realizzazione di nuovi annessi rurali è ammessa solo nei casi in cui la villa o l'edificio specialistico svolga anche la funzione di fattoria; tali interventi, dovranno conformarsi a quanto stabilito dall'art. 65 e 67.
  • c. nelle zone indicate come E5c interventi per la realizzazione di nuovi annessi rurali dovranno essere limitati ad aree effettivamente degradate e finalizzati al recupero sostanziale di terrazzamenti o ciglionamenti in stato di precaria conservazione e sempreché si dimostri la non sussistenza di localizzazioni alternative disponibili; tali interventi, dovranno conformarsi a quanto stabilito dall'art. 67.
  • d. nell'intero ambito delle zone E5, allo scopo di garantire la tutela degli elementi di rilievo paesaggistico, non sono consentite consistenti trasformazioni morfologiche delle pertinenze e degli spazi aperti quali sostanziali alterazioni dell'andamento orografico del suolo, anche per la realizzazione di nuove attrezzature o nuove strade.

11. Per le zone indicate come E6, che individuano gli ambiti delle schede normative del Titolo XI riferite all'edilizia rurale di pregio, agli edifici specialistici ed alle ville, ai nuclei ed agli aggregati nonché per le aree non urbanizzate marginali ai centri abitati non è consentita la costruzione di nuovi edifici rurali. Sono fatti salvi i casi in cui l'azienda agricola dimostri l'effettiva necessità di realizzare nuovi annessi rurali. In questo caso il richiedente dovrà dimostrare l'impossibilità di una diversa collocazione della nuova costruzione nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e formali dei luoghi. Il nuovo annesso dovrà essere subordinato all'approvazione del P.A.P.M.A.A.

Nel caso in cui l'annesso ricada nelle Aree di Conservazione del Piano Strutturale la superficie coperta massima sarà di 40 mq.

In ogni caso gli annessi dovranno rispettare le prescrizioni previste dagli art. 65 e 67 delle presenti norme.

12. I nuovi annessi rurali, realizzati in aree caratterizzate dalla presenza di terrazzamenti o ciglionamenti, non potranno avere Sc superiore a 40 mq e altezza massima superiore a 2,5 m.

13. Nelle aree di cui all'art. 142 lettera m) del D.Lgs. 42/2004, di cui alla tavola "Carta dei vincoli di cui all'art. 136 e 142 lettera m del D.Lgs. 42/2004", si rimanda agli obiettivi per la tutela e la valorizzazione e alla disciplina d'uso dell'allegato H del PIT/PPR.

CAPO III INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE IN TERRITORIO RURALE

Art. 61 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola

1. Sul patrimonio legittimamente esistente con destinazione d'uso agricola, se non diversamente specificato nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione", sono consentiti gli interventi indicati all'art. 71 della Legge Regionale 65/2014 così come modificata dalla Legge Regionale 43/2016 con le seguenti precisazioni:

  • a. interventi pertinenziali: non superiore al 20% della SE legittimamente esistente con un incremento massimo di 30 mq;
  • b. addizione volumetrica: non superiore al 20% del volume edificato legittimamente esistente con un incremento massimo di 60 mq;
  • c. il frazionamento delle unità abitative esistenti nel rispetto del minimo dimensionale di 60 mq di SE, se compatibile con la tipologia dell'edificio e senza ricorrere al frazionamento o la riduzione delle parti comuni;
  • d. l'accorpamento delle unità abitative compatibile con la tipologia dell'edificio esistente;
  • e. la sostituzione edilizia, come disciplinata dall'art. 39 delle presenti norme, e salvo diversa previsione delle schede normative. L'intervento di sostituzione edilizia non può comportare il frazionamento del volume sostituito. L'altezza del volume ricostruito non dovrà essere superiore a quella di eventuali manufatti limitrofi esistenti e comunque con un massimo di due piani fuori terra così come definiti dal presente strumento;
  • f. logge o porticati potranno essere realizzati su un unico fronte e non potranno avere superficie maggiore del 20% della SE del piano di riferimento.

Nel caso di edifici per i quali nelle tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento e di attuazione" sia specificamente previsto l'intervento di ristrutturazione edilizia conservativa (ri-c), la realizzazione degli interventi pertinenziali, così come definiti al comma 6 dell'art. 39 delle presenti norme, è consentita, previa dimostrazione dell'impossibilità di riutilizzo dei manufatti esistenti, per una Superficie Coperta massima comunque non superiore a 30 mq e purché non in aderenza ad edifici principali e senza alterazioni significative della struttura morfologica dei terreni. L'intervento è consentito previa analisi e valutazione storico-morfologica del complesso architettonico e degli spazi di pertinenza, verificando, tramite simulazioni prospettiche, le possibili alternative e le soluzioni di minore impatto percettivo e alterazione e di maggior coerenza con l'esistente; dovrà, inoltre, essere adeguatamente studiata l'intervisibilità da e verso i valori paesaggistici eventualmente presenti.

2. Gli imprenditori agricoli professionali insediati stabilmente sul fondo possono realizzare ampliamenti una tantum fino ad un massimo di 100 mc e comunque non eccedenti 30 mq di SE senza aumento delle unità abitative e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10% del volume edificato esistente e comunque non oltre i 200 mc.

3. La riconfigurazione volumetrica mediante trasferimenti di volumetrie che non eccedono per singolo edificio aziendale il 20 per cento del volume edificato legittimamente esistente è consentita agli imprenditori agricoli professionali, stabilmente insediati sul fondo, nell'ambito territoriale della stessa azienda proponente, per una SE complessiva non superiore a 200 mq.
I volumi trasferiti non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui al comma 2.

4. Gli interventi di cui ai due commi precedenti possono comportare anche l'incremento di una unità residenziale abitativa con SE complessiva massima di mq 110, fermo restando la destinazione agricola.

5. Ove gli interventi di cui ai precedenti commi vengano proposti per lo svolgimento delle attività agrituristiche il rilascio dei titoli abilitativi è subordinato alla stipula di un atto unilaterale d'obbligo, trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari con il quale egli si impegna a non mutare la destinazione d'uso agricola per 15 anni dalla loro realizzazione.
In collegamento funzionale con lo svolgimento dell'attività agrituristica sono ammessi interventi edilizi complementari per gli scopi di cui all'art. 71 comma 1 lett. e) della L.R.T. n. 65/2014, nonché per il miglioramento della capacità ricettiva delle predette imprese con l'inserimento di impianti tecnologici o altre addizioni in conformità agli artt. 17, 18 e 19 della L.R. n. 30/2003 e s.m.i.

Art. 62 Mutamento di destinazione d'uso agricola

1. Il mutamento della destinazione d'uso dei fabbricati rurali è disciplinato dall'artt. 81, 82 e 83 della L.R.T. nº65/2014 come modificata dalla L.R.T. 43/2016 ed è, di regola, consentito nel territorio del Comune di Bucine, con esclusione dei fabbricati con caratteristiche incongrue, quali:

  • - manufatti con strutture inconsistenti e precarie, serre, tettoie, capanni;
  • - manufatti realizzati per attività specifiche, quali frantoi, stalle, porcilaie, ricoveri per animali od altro;.

In tutti i casi gli interventi che comportano la perdita della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali, eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici non agricoli, dovrà essere definita l'area di pertinenza agricola per la realizzazione delle opere di sistemazione ambientale, che devono costituire parte integrante dell'apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo, da stipularsi obbligatoriamente in tutti le ipotesi sopra esposte, registrata e trascritta a spese del richiedente, corredata da idonee garanzie fideiussorie circa la corretta esecuzione delle opere di sistemazione ambientale previste dal progetto.

Lo scomputo dei relativi oneri, previsti dalle vigenti norme regionali è consentito previa approvazione di specifici progetti accompagnati da computi metrici estimativi, solo a fronte di interventi di comprovata rilevanza pubblica.

2. Gli annessi agricoli e gli edifici rurali con inizio lavori successivo al 16 Aprile 2007, data di entrata in vigore del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 9 febbraio 2007, n. 5/R (regolamento di attuazione del titolo IV capo III "Il territorio rurale" della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 "Norme per il governo del territorio"), non possono mutare la destinazione d'uso agricola. Gli edifici rurali, compresi quelli ad uso abitativo, con inizio lavori antecedente al 15 aprile 2007, possono mutare destinazione d'uso nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, fermo restando quanto stabilito negli atti d'obbligo a suo temo stipulati e nei limiti di seguito indicati.

3. Il cambiamento di destinazione d'uso effettuato nell'ambito degli interventi di cui al presente comma e compatibilmente alle destinazioni d'uso consentite dalle norme del sistema di appartenenza, è consentito nei seguenti limiti:

SE esistente SE massima di cambio d'uso consentita
< 60 mq0 mq
60 ≤ SE ≤250100% SE esistente
250 ≤ SE≤ 850250 mq SE esistente
> 85030% esistente

Il cambiamento di destinazione d'uso a residenziale nell'ambito di interventi di sostituzione edilizia in aggregazione ad insediamenti esistenti, rispetta i limiti e condizioni di cui all'art. 39 delle presenti norme ed è consentito solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata delle opere di urbanizzazione (acquedotto, fognature, viabilità) e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto.

Art. 63 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola

1. Nel territorio rurale, a condizione che siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniali, sugli edifici con destinazione d'uso non agricola, salvo quanto previsto nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione", sono consentiti tutti gli interventi edilizi di cui all'art. 79 della L.R.T. nº 65/2014, così come modificato dalla L.R.T. 43/2016 nel rispetto dei parametri dimensionali e con le precisazioni di cui al comma 1 dell'art. 61.
Nel caso di edifici per i quali nelle tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento e di attuazione" sia specificamente previsto l'intervento di ristrutturazione edilizia conservativa (ri-c), la realizzazione degli interventi pertinenziali, così come definiti al comma 6 dell'art. 39 delle presenti norme, è consentita, previa dimostrazione dell'impossibilità di riutilizzo dei manufatti esistenti, per una Superficie Coperta massima comunque non superiore a 30 mq e purché non in aderenza ad edifici principali e senza alterazioni significative della struttura morfologica dei terreni. L'intervento è consentito previa analisi e valutazione storico-morfologica del complesso architettonico e degli spazi di pertinenza, verificando, tramite simulazioni prospettiche, le possibili alternative e le soluzioni di minore impatto percettivo e alterazione e di maggior coerenza con l'esistente; dovrà, inoltre, essere adeguatamente studiata l'intervisibilità da e verso i valori paesaggistici eventualmente presenti.

2. Sono altresì consentiti gli interventi di cui agli artt. 3 e 4 della L.R.T. nº 5/2010, nel rispetto della disciplina del presente piano.

3. Il cambiamento di destinazione d'uso è consentito e compatibilmente alle destinazioni d'uso consentite dalle norme del sistema di appartenenza, nei seguenti limiti dimensionali:

SE esistente SE massima di cambio d'uso consentita
< 60 mq0 mq
60 ≤ SE ≤250100% SE esistente
250 < SE ≤850250 mq SE esistente
> 85030% SE esistente

Il cambiamento di destinazione d'uso a residenziale, nell'ambito di interventi di sostituzione edilizia in aggregazione ad insediamenti esistenti, rispetta i limiti e condizioni di cui all'art. 39 delle presenti norme ed è consentito solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata delle opere di urbanizzazione (acquedotto, fognature, viabilità) e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto.

Art. 64 Interventi sui grandi manufatti dismessi in territorio rurale

1. Recupero degli allevamenti zootecnici dismessi

I manufatti già destinati ad allevamenti zootecnici, od alla trasformazione dei prodotti agricoli, dismessi da almeno tre anni, sono disciplinati dall'art. 3 bis del D.P.R. nº 380/01 e assimilati dal presente Piano alle "Aree Degradate" (AD). Ferma restando l'applicazione della predetta norma, sono consentiti, previa approvazione di specifico Piano attuativo e verifica dell'integrità ambientale del sito, interventi edilizi, coerentemente organizzati, assimilabili alla ristrutturazione edilizia di cui agli artt. 134 comma 1 lett. h) e 135 comma 2 lett. d) della L.R. 65/2014 e s.m.i., che possono comportare anche la realizzazione di un organismo edilizio in tutto e in parte diverso da quello precedente. Il Piano deve prevedere la eliminazione delle superfetazioni degli accessori tecnici dei manufatti precari e di ogni opera incongrua, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene comune.

Il progetto edilizio di trasformazione degli immobili dovrà prevedere:

  • - la verifica delle fonti di approvvigionamento idrico ed energetico, della adeguatezza degli spazi di pertinenza rispetto agli usi previsti nel progetto ed in conformità degli standard urbanistici minimi previsti dalla legge vigente al momento della presentazione della domanda;
  • - la generale bonifica dell'area ove insiste il fabbricato e di quella circostante nel rispetto delle norme che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti e gli interventi sul suolo, in conformità alle discipline di settore;
  • - il ripristino dell'uso agricolo sulle aree non interessate dai nuovi edifici, con riporto di terreno vegetale;
  • - la sistemazione complessiva dell'area con l'inserimento di siepi e alberature con essenze autoctone.

2. Recupero aree produttive e commerciali dismesse
Ferma restando l'applicazione dell'art. 3 bis del D.P.R. nº 380/01 negli immobili dismessi già adibiti allo svolgimento di attività artigianali, produttive e commerciali sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente tendenti al recupero dei manufatti per attività simili, di lavorazione e trasformazione prodotti agricoli e della silvicoltura.
I manufatti precari, baracche, tettoie, impianti tecnologici esterni, se demoliti, non potranno essere ricostruiti.
L'imprenditore agricolo può avvalersi delle facoltà previste dall'art. 75 della L.R.T. nº 65/2014, così come modificata dalla Legge Regionale 43/2016, in applicazione del regolamento di attuazione nº 63/R/2016.

Titolo X NUOVI EDIFICI RURALI

Art. 65 Disposizioni generali

1. Gli interventi di nuova edificazione nel territorio rurale, salvo quanto previsto nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" sono consentite all'imprenditore agricolo se indispensabili alla conduzione del fondo ed al conseguimento dei fini produttivi e di sviluppo dell'impresa agricola, previa verifica della impossibilità di raggiungere gli scopi con il recupero degli edifici già esistenti in azienda, anche se al momento privi di titolo abilitativo, ma coerenti con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente.

2. La nuova edificazione è disciplinata dagli artt. 73 e 74 della L.R.T. nº 65/2014 come modificata dalla L.R.T. nº 43/2016 e dal regolamento di attuazione n. 63/R/2016. Sono consentiti, in applicazione di tali norme, previa dimostrazione di un collegamento funzionale con l'attività agrifaunistica venatoria, con il prelievo e la selezione delle specie di fauna selvatica classificate ungulati, manufatti destinati, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, della disciplina degli scarichi e dei rifiuti, alla macellazione, alla selezione e lavorazione delle carni e ad accogliere i momenti ricreativi e di socialità degli agricoltori e dei cacciatori, in forma singola o associata.

3. Nella realizzazione dei nuovi edifici rurali dovranno essere impiegati materiali e finiture coerenti con le peculiarità e le tipicità dell'edilizia tradizionale e consolidata; dovrà essere posta attenzione al recupero dei materiali locali e delle soluzioni costruttive tradizionali, in particolare quelle tipiche del luogo, evitando al contempo l'impiego esteso o pervasivo di materiali e tecniche di uso recente o non tipici del luogo; non è ammesso l'utilizzo di rivestimenti in ecopietra sui prospetti principali, nonché l'impiego di materiali plastici.

Per garantire soluzioni costruttive e morfologiche affini ed omogenee al panorama edilizio sarà necessario confrontarsi con i caratteri del contesto edilizio in cui la nuova costruzione andrà a collocarsi, individuandone quelle tipicità costruttive e morfologiche che storicamente hanno caratterizzato quel contesto, analizzando i seguenti aspetti:

  • - il tipo edilizio;
  • - la morfologia in rapporto alle caratteristiche stereometriche e volumetriche principali, gli assetti distributivi generali;
  • - la tipologia costruttiva prevalente, sia delle strutture verticali che degli orizzontamenti;
  • - il tipo di copertura, manto, tipo di gronda, pluviali;
  • - caratteri dell'involucro: muratura facciavista, intonaco; presenza di scale esterne, logge, ecc.;
  • - disposizione e forma delle aperture; tipo di infissi;
  • - caratteri delle sistemazioni esterne: pavimentazioni, verde.

Logge o porticati potranno essere realizzati su un unico fronte e non potranno avere superficie maggiore del 20% della SE del piano di riferimento.

Si dovrà garantire inoltre il rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - salvaguardare e mantenere la rete scolante e del sistema delle acque superficiali;
  • - garantire la coerenza con la conformazione morfologica dei siti; in particolare i limiti superiori delle coperture non dovranno superare la quota o la sommità dei crinali e delle vette dei poggi nelle aree collinari limitrofe;
  • - impiegare tecnologie costruttive, materiali ed accorgimenti finalizzati all'ottimizzazione dei fabbisogni energetici ed alla riduzione del consumo di risorse essenziali.

4. Nella scelta della localizzazione dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

  • - si pongano prioritariamente lungo la viabilità esistente o comunque in aree che non richiedano la realizzazione di nuovi percorsi carrabili; l'apertura di nuove strade, comunque prive di pavimentazioni impermeabili, è consentita solo laddove strettamente funzionale per evitare l'interclusione dei fondi;
  • - si pongano quanto più possibile nelle vicinanze di nuclei ed edifici esistenti, in una logica di accorpamento dei volumi e fabbricati che limiti e contenga le aree urbanizzate, senza alterare quadri paesistici caratterizzati dall'assenza di costruito;
  • - dovranno tuttavia essere salvaguardati l'insieme e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico, lasciandoli liberi da nuovi interventi edilizi; in caso di dimostrata impossibilità di reperire localizzazioni prossime a nuclei esistenti, dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo od eventualmente adottate opportune forme di mitigazione visiva (ad esempio barriere verdi con specie autoctone e modalità di impianto tipiche del luogo);
  • - non saranno consentite localizzazioni che richiedano in generale significativi movimenti di terra; laddove vi siano situazioni di pronunciata acclività, viene prescritta la realizzazione di piani terra seminterrati, limitando sia gli sbancamenti che il riporto di terra per il livellamento dei piani.

Dovrà essere verificata la disponibilità di risorse adeguate in termini di rete idrica e fognaria, verificando la modalità di smaltimento dei reflui, ed eventualmente attuati dispositivi di potenziamento delle infrastrutture esistenti; saranno privilegiati gli impianti di fitodepurazione.

5. Nelle zone indicate come E4c il progetto degli annessi rurali, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

  • - prevedere la copertura a capanna;
  • - la muratura in pietrame a secco o con tecniche analoghe;
  • - la profondità massima del manufatto dovrà essere pari a quella dell'eventuale terrazzo e la parete tergale dovrà risultare coincidente con il muro a retta a monte; nel caso di terrazzi poco profondi e limitate aperture finestrate nel fronte a valle il fronte potrà essere coincidente con il muro a retta a valle.

6. Nelle zone indicate come E5b il progetto degli eventuali nuovi annessi dovrà basarsi su analisi e valutazione storico-morfologica del complesso architettonico e delle sue varie parti costruite, del giardino formale, degli spazi aperti e degli elementi progettati (pomario, orto, barco, viali alberati, ecc.) nonché degli spazi agricoli più direttamente connessi con la villa o con l'edificio specialistico e dovrà definire gli ambiti da tutelare, restaurare o ripristinare individuando l'area di intervento a minore impatto percettivo e con i minori effetti di alterazione rispetto al complesso architettonico, verificando tramite simulazioni prospettiche le possibili alternative e la coerenza con il complesso architettonico e con gli spazi di pertinenza.

7. Nelle zone indicate come E5c la realizzazione degli annessi rurali dovrà basarsi su di una esaustiva documentazione che dimostri l'effettivo stato di degrado, dovranno essere progettati e realizzati approfondendo in modo particolare gli aspetti dell'inserimento ambientale e curando prioritariamente la qualità dei materiali e dell'esecuzione, con l'obiettivo prioritario del recupero del terrazzamento senza modificarne la conformazione originaria, per una superficie coperta comunque non superiore a 40 mq.

Art. 66. Nuovi edifici ad uso abitativo

1. Ferma restando la preliminare verifica dell'impossibilità di recuperare il patrimonio edilizio esistente a fini abitativi, anche mediante interventi di ristrutturazione con cambio di destinazione, che costituisce presupposto essenziale dell'istanza, la realizzazione di nuovi edifici è consentita solo alle condizioni di cui all'art. 73 comma 2 della L.R.T. nº 65/2014 come modificata dalla L.R.T. 43/2016, nel rispetto di tutte le norme contenute nel predetto articolo e nel successivo art. 74, dal Regolamento di attuazione nº 63/R/2016, nonché nell'art. 65 del presente Piano Operativo con le seguenti precisazioni:

  • - la superficie massima ammissibile di ogni unità abitativa è stabilita in 150 mq. di superficie edificabile; da tale quantità massima sono esclusi i locali disposti ad un eventuale livello interrato, per una superficie non eccedente la sagoma del volume edificato fuori terra.

Art. 67 Nuovi annessi agricoli "stabili"

1. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero dei manufatti esistenti, anche con cambio di destinazione d'uso, la realizzazione di nuovi annessi da parte di imprenditori agricoli è consentita in coerenza con le disposizioni del presente piano, previa approvazione di specifico Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla vigente Legge Regionale e dal Regolamento di attuazione nº 63/R/2016.

2. Gli interventi di nuova edificazione previa approvazione del P.A.P.M.A.A. nel territorio rurale sono consentiti all'imprenditore agricolo professionale anche per la detenzione di cani con un limite dimensionale di mq 60 (sessanta) di SE.

3. Nella costruzione dei nuovi annessi agricoli, relativamente alla definizione dei materiali, agli elementi tipologici, ai criteri localizzativi da utilizzare ed alle caratteristiche dimensionali, dovranno rispettarsi le indicazioni riportate al precedente art. 65.

4. Gli annessi agricoli stabili sono costruzioni destinate in via esclusiva ad usi agricoli-produttivi o di supporto alle attività aziendali, ivi comprese quelle agrifaunistico e faunistico-venatorie prive di dotazioni idonee ad utilizzo abitativo, commerciale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.

Art. 68 Contenuti del Programma Aziendale Pluriennale

1. I contenuti del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, come pure le modalità di attuazione e la validità dello stesso, sono determinati ai sensi e per effetto del combinato disposto dell'art. 74 della L.R.T n. 65/2014 come modificata dalla L.R.T. 43/2016, nonché dello specifico regolamento di attuazione n. 63/R/2016.

2. Il Piano aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale assume valenza di Piano attuativo nei seguenti casi:

  • - costruzione di nuove residenze rurali con più di un'unità abitativa;
  • - realizzazione di nuovi annessi agricoli o trasferimento di volumetrie esistenti, interventi di sostituzione edilizia che interessino superfici maggiori di 300 mq,
  • - interventi di ristrutturazione urbanistica che comportino mutamento della destinazione d'uso agricola.

Art. 69 Manufatti temporanei ad uso agricolo in assenza di programma aziendale

1. a) manufatti aziendali di durata non superiore a due anni e serre temporanee

Nel territorio rurale è consentita la realizzazione, nel rispetto dell'art. 70 della L.R.T. 65/2014 come modificata dalla L.R.T. 43/2016, del regolamento di attuazione n. 63/R/2016 e compatibilmente alle destinazioni d'uso consentite dalle norme del sistema di appartenenza e delle norme di emanazione comunale, di manufatti temporanei con strutture in materiale leggero, semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie, con una permanenza sul suolo non superiore a due anni, comprese le serre con analoghe caratteristiche, entrambi, previa sottoscrizione di un impegno alla rimozione entro la scadenza del biennio.

Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ufficio comunale competente, dovrà trasmettere alla Procura della Repubblica territorialmente competente la notizia dell'accertamento dell'inottemperanza ed adottare i provvedimenti di ripristino conseguenti.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme contenute nell'art. 70 della L.R.T. nº 65/2014 come modificata dalla L.R.T. 43/2016. e nel regolamento di attuazione n. 63/R/2016.

Tali opere debbono osservare le specifiche costruttive di seguito indicate:

  • a. presuppongono un periodo di utilizzazione non superiore a 2 anni dalla data di installazione;
  • b. sono realizzati in legno o in altri materiali leggeri e facilmente smontabili, senza alcuna parte in muratura;
  • c. sono semplicemente appoggiati a terra ed eventualmente ancorati, senza opere di fondazione, basamenti in muratura;
  • d. non alterino in modo permanente i terreni dove sono installati, né tanto meno i caratteri storicizzati del paesaggio;
  • e. non comportano modifiche alla morfologia dei terreni, alla rete drenante naturale, alle sistemazioni idraulico agrarie;
  • f. sono utilizzabili come rimessaggio di prodotti, attrezzi e macchinari agricoli, per la vendita diretta dei prodotti aziendali, ovvero per altri usi connessi all'attività e alla conduzione aziendale;
  • g. sono privi di dotazioni idonee ad utilizzo, tassativamente vietato, abitativo, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.
  • h. per tali manufatti (ad esclusione delle serre) è fissato un limite dimensionale di 80 mq e di 4,50 m di altezza netta di colmo.

L'installazione dei manufatti temporanei per lo svolgimento dell'attività agricola è consentita previa comunicazione al Comune quale attività di edilizia libera di cui all'art. 136 comma 2 lett. f) della L.R. 65/2014 e s.m.i. in coerenza con le invarianti del P.T.C.P. di Arezzo e con i contenuti del P.I.T. implementazione paesaggistica, nel rispetto delle disposizioni in materia di vincoli e tutela del territorio, fatte salve le competente degli enti ed organismi preposti alla gestione del vincolo.

La comunicazione presentata dall'imprenditore agricolo dovrà avere i contenuti previsti dal regolamento di Attuazione n. 63/R/2016 all'art. 1 comma 4 e 5 oltre:

  • - indicazione planimetrica su cartografia catastale, di Piano strutturale, Piano Operativo integrata da documentazione fotografica e sezioni ambientali;
  • - indicazione di adeguati sistemi di ancoraggio idonei a garantire, fermo restando le caratteristiche del manufatto, la resistenza del collegamento al suolo.

2. b) manufatti aziendali di durata superiore a due anni e serre

I manufatti di cui al precedente comma possono essere realizzati per periodi superiori a due anni previa presentazione di SCIA, comprendente anche gli elementi previsti dal regolamento di Attuazione n. 63/R/2016 all'art. 2 oltre a:

  • - indicazione del periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, in relazione a specifiche e motivate esigenze produttive e/o venatorie;
  • - l'indicazione planimetrica su cartografia catastale, Piano Strutturale e di Piano Operativo integrata da documentazione fotografica e sezioni ambientali;
  • - per tali manufatti (ad esclusione delle serre) è fissato un limite dimensionale di 80 mq e di 4,50 ml di altezza netta al colmo.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme contenute nell'art. 70 della L.R. nº 65/2014 come modificata dalla L.R.T. 43/2016. e nel regolamento di attuazione n. 63/R/2016.

3. c) manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo di cui all'art. 70, c. 3, lett. b) della L.R. nº 65/2014

Per tali manufatti, consentiti all'imprenditore agricolo professionale, si applicano le norme contenute nell'art. 70 della L.R. nº 65/2014 come modificata dalla L.R.T. 43/2016. e nel regolamento di attuazione n. 63/R/2016 con le seguenti precisazioni:

  • - i manufatti individuati all'art. 3 comma 1 lett. g del regolamento di attuazione n. 63/R/2016 sono ammessi con esclusione di box prefabbricati in cemento e comunque con il limite dimensionale di 60 mq di Superficie Coperta e di 4 ml di altezza netta al colmo.

4. Gli interventi di cui al presente articolo non sono consentiti nelle aree classificate E6 dal presente Piano Operativo e nelle aree coperte da boschi, mentre sono ammessi nelle aree indicate come E5c limitatamente ad aree effettivamente degradate e finalizzati al recupero sostanziale di terrazzamenti o ciglionamenti in stato di precaria conservazione e sempreché si dimostri la non sussistenza di localizzazioni alternative.

5. I manufatti di cui al presente articolo dovranno possedere caratteristiche adeguate al contesto e risultare di minimo impatto, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 65.

Art. 70 Manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici "Capanne"

1. Nel territorio rurale è ammessa la realizzazione di annessi necessari allo svolgimento dell'attività agricola amatoriale e al ricovero di animali domestici, anche da parte di soggetti privi della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, nel rispetto dell'art. 78 della L.R.T. 65/2014 come modificata dalla L.R.T. 43/2016, e del regolamento di attuazione n. 63/R/2016. L'attività edilizia conseguente è soggetta a SCIA, ai sensi dell'art. 135 della L.R.T. nº 65/2014 come modificata dalla L.R.T. 43/2016, e al regolamento di attuazione nº 63/R/2016, nel rispetto delle norme vigenti e con l'obbligo sottoscritto e trascritto, comunque dal proprietario del suolo, di non cederli, a qualunque titolo separatamente dal fondo sul quale insistono, ovvero a rimuoverli con la cessazione dell'attività agricola. L'istanza o la segnalazione sono presentate dal proprietario del fondo o di chi ne ha la legittima disponibilità.
Deve contenere:

  • - a. lo schema di atto d'obbligo da sottoscrivere e trascrivere;
  • - b. gli elementi previsti dall'art. 12/13 del regolamento di attuazione nº 63/R/2016;
  • - c. l'indicazione puntuale delle esigenze produttive;
  • - d. l'indicazione delle caratteristiche costruttive e dimensionali dell'annesso o manufatto;
  • - e. l'asseverazione della conformità dell'intervento alle disposizioni del presente Piano Operativo Piano strutturale, con i contenuti del P.I.T. implementazione paesaggistica e nel rispetto delle disposizioni in materia di vincoli e tutela del territorio e delle commissioni consultive comunali;
  • - f. la dichiarazione sotto forma di atto sostitutivo di notorietà che nel medesimo fondo non esistano, costruzioni stabili o precarie utilizzabili agli stessi scopi di cui al precedente punto c).

2. Gli annessi di cui al presente articolo devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • - a. sono realizzati completamente in legno senza presupporre alcuna parte in muratura
  • - b. non dovranno avere dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, artigianale e commerciale ancorché saltuario o temporaneo;
  • - c. essere privi di fondazione, escluso il solo ancoraggio; dovranno avere un solo livello ed un'altezza netta al colmo non superiore a ml. 2,40; analoghi manufatti potranno essere destinati anche al ricovero di equini: in tal caso l'altezza netta al colmo massima consentita è di ml. 3,50.
  • - d. non alterino la morfologia dei luoghi, né interferiscano con i caratteri storicizzati del paesaggio e non comportino modifiche alla rete drenante ed alle sistemazioni idraulico agrarie,
  • - e. sono utilizzabili come rimessaggio di prodotti, attrezzi e macchinari agricoli, nonché come ricovero di animali domestici a scopo amatoriale: equini, bovini (max 4 capi), ovini e caprini e cani (max 10) avicunicoli (max 20), suini (max 2). La concentrazione complessiva dei capi non può essere superiore a 20 unità.

3. La superficie dei manufatti agricoli in materiali leggeri è determinata in funzione della superficie agricola utilizzata che risulti in proprietà del richiedente alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sulla base dei seguenti parametri:

  • - 500 mq ≤ superficie agricola utilizzata < 3.000 mq fino a 15 mq
  • - 3.000 mq ≤ superficie agricola utilizzata < 5.000 mq fino a 20 mq
  • - 5.000 mq ≤ superficie agricola utilizzata < 10.000 mq fino a 30 mq
  • - superficie agricola utilizzata ≥ 10.000 mq fino a 45 mq

4. È altresì ammessa per le squadre di caccia al cinghiale regolarmente costituite operanti nel territorio, la realizzazione di annessi, con dimensione massima di 100 mq, funzionalmente collegati allo svolgimento dell'attività venatoria, destinati a spazi ricreativi di socializzazione, recupero dei capi abbattuti (identificazione dei capi abbattuti, compilazione delle schede di battuta, operazioni di scarico e carico dai veicoli utilizzati per il trasporto) nel rispetto di tutte le norme vigenti.

5. Nelle zone E5c i manufatti di cui al presente articolo dovranno possedere caratteristiche adeguate al contesto e risultare di minimo impatto, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 65.

6. Gli annessi e manufatti di cui al presente articolo non sono realizzabili nelle aree individuate come zone E6 dal presente Piano Operativo.

7. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme contenute nella L.R.T. nº 65/2014 come modificata dalla L.R.T. 43/2016 e nel regolamento di attuazione n. 63/R/2016.

Titolo XI ELEMENTI DI VALORE STORICO ARTISTICO IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO

Art. 71 Disposizioni generali per gli interventi

1. Nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sono individuati (con sigla Snº) i perimetri delle aree di pertinenza degli edifici specialistici, ville ed edifici rurali di pregio, degli aggregati in ambito extraurbano ed urbano, delle aree di pertinenza degli edifici di valore storico artistico in ambito urbano; gli interventi per essi consentiti sono indicati attraverso le Schede Normative riportate all'allegato 1.

2. All'interno delle aree di cui al comma precedente non sono realizzabili nuovi edifici rurali.

3. Nelle aree di pertinenza degli edifici specialistici, ville ed edifici rurali di pregio gli interventi si attuano attraverso intervento edilizio diretto oppure attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata.

4. Negli interventi sugli edifici o sugli spazi aperti compresi all'interno delle aree di pertinenza degli edifici specialistici, ville ed edifici rurali di pregio si dovranno rispettare le prescrizioni di cui all'art. 59, oltre alle indicazioni specifiche riportate nelle singole schede normative le quali prevalgono eventualmente su queste ultime assieme a quanto stabilito dalla disciplina di sistemi, sottosistemi ed ambiti di appartenenza; per tali ambiti valgono inoltre le seguenti prescrizioni specifiche:

  • - a) nel caso in cui sia consentito realizzare nuove aperture o modificare quelle esistenti, queste dovranno avere forme e dimensioni analoghe a quelle degli edifici preesistenti e proporzioni conformi a quelle dell'edilizia circostante (di norma rettangolari con asse maggiore verticale); non dovrà essere alterato sostanzialmente l'impaginato presente (sia esso regolare o irregolare) e dovrà essere garantito il mantenimento di adeguati maschi murari; le nuove aperture non dovranno comunque interessare parti staticamente rilevanti delle murature (cantonali, incroci a T, ecc.):
  • - b) le griglie in laterizi solitamente presenti nelle aperture dei fienili dovranno essere mantenute; sarà comunque consentito il tamponamento parziale o totale all'interno, purché ciò non renda necessaria la realizzazione di nuove aperture indispensabili al rispetto degli standard igienico sanitari:
  • - c) le grandi aperture dei fienili, delle carraie e delle parate non potranno di norma essere chiuse, con l'eccezione di quelle che occupano una superficie inferiore al 30% della parete del vano al quale appartengono, in strutture comunque chiuse su tre lati: in tal caso è ammessa l'introduzione di un serramento con infisso allineato al filo interno della muratura;
  • - d) gli aggetti dei tetti non potranno essere modificati alterando la sporgenza preesistente; i manti di copertura dovranno essere realizzati con elementi in laterizio;
  • - e) di norma non sono ammessi, in quanto considerati incongrui, i seguenti materiali o elementi:
    • - architravi in cemento nelle aperture;
    • - intonaco di cemento;
    • - canne fumarie in cemento o altro materiale con finitura analoga;
    • - gradini in cemento o rivestiti in marmo nelle scale esterne;
    • - infissi in alluminio anodizzato ed in plastica o altro materiale con finitura analoga;
    • - persiane in legno naturale o in alluminio anodizzato e verniciato o altro materiale con finitura analoga;
    • - avvolgibili e rotolanti;
  • f) in caso di interventi di recupero (cioè esclusi quelli che prevedano la demolizione e ricostruzione dei fabbricati) non è ammessa l'eliminazione della finitura ad intonaco negli edifici dove è presente, anche se in tracce; inoltre i materiali e gli elementi in contrasto elencati alla precedente lettera e), se presenti, dovranno essere rimossi e sostituiti.

5. Eventuali annessi minori pertinenziali appartenenti al complesso edilizio, se di valore storico-testimoniale (ad esempio forni, vasche, pozzi), devono essere mantenuti o ripristinati nelle loro caratteristiche architettoniche e costruttive originarie.

I manufatti pertinenziali di nessun valore, sempreché legittimi, possono essere demoliti a e ricostruiti come superficie accessoria (SA), a parità di volume (VE), nell'ambito di pertinenza, anche in diversa collocazione, purché finalizzata alla complessiva razionalizzazione ed al riordino degli spazi e delle funzioni pertinenziali; non è comunque consentita la ricostruzione dei manufatti pertinenziali in aderenza agli edifici per i quali siano previsti interventi di restauro e risanamento conservativo (re).

6. La realizzazione degli interventi pertinenziali, così come definiti al comma 6 dell'art. 39 delle presenti Norme, è consentita nel territorio rurale per una Superficie Coperta massima comunque non superiore a 30 mq. e purché non in aderenza ad edifici principali.

Nel caso di edifici a destinazione d'uso agricola per i quali siano ammessi interventi diversi da restauro e risanamento conservativo (re) e ristrutturazione edilizia conservativa (ri-c) in alternativa agli interventi pertinenziali sopra descritti è consentita la realizzazione delle addizioni volumetriche indicate al comma 1 bis dell'art. 71 della L.R. 65/2014 alle condizioni stabilite nel medesimo articolo.

7. Non è comunque consentita la realizzazione di strutture di sostegno per impianti fotovoltaici, come definite all'art. 8 comma 2 lett. b delle presenti norme.

Titolo XII IL SISTEMA DELLA RESIDENZA

Art. 72 Disposizioni generali

1. Fanno parte del sistema della residenza i luoghi dell'abitare comprendendo con tale termine gli edifici, gli spazi scoperti, la viabilità al servizio della residenza.

2. Il sistema della residenza è caratterizzato dai seguenti usi principali:

  • - residenza.

3. Il sistema della residenza risulta suddiviso in quattro sottosistemi:

  • - R1: centri e frazioni di fondovalle
  • - R2: luoghi centrali della residenza
  • - R3: altri nuclei principali
  • - R4: piccoli nuclei.

Art. 73 Sottosistema R1: centri e frazioni di fondovalle

1. Comprende gli abitati di dimensione più rilevante, connotati da tessuti prevalentemente residenziali ma caratterizzati anche da una discreta presenza - in particolare ai piani terra - di funzioni quali quelle commerciali o artigianali - di servizio e non - favorita dalla posizione lungo strade o piazze per motivi di visibilità; l'affaccio su spazi pubblici è frequente per tipologie di edificato a cortina.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

  • - la residenza.

3. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso, in quanto complementari a quella residenziale, salvo quanto specificato e/o precisato in riferimento ai singoli ambiti:

  • - attività direzionali;
  • - attività commerciali, con l'esclusione delle grandi strutture di vendita (Tc3) e delle medie strutture di vendita in forma aggregata;
  • - servizi e le attrezzature di uso pubblico;
  • - spazi scoperti di uso pubblico.

4. Attività turistico ricettive nel caso di strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità (con l'esclusione di campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza) sono ammesse negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

5. Salvo ove eventualmente diversamente indicato, non sono ammesse attività industriali ed artigianali.

6. Il Sottosistema R1 si articola nei seguenti ambiti:

  • - R1.1: i nuclei antichi
  • - R1.2: i borghi e gli insediamenti lineari di antico impianto
  • - R1.3: altri insediamenti di antico impianto
  • - R1.4: insediamenti lineari a destinazione mista
  • - R1.5: insediamenti lineari recenti a destinazione mista
  • - R1.6: tessuti residenziali recenti a densità medio-alta
  • - R1.7: tessuti residenziali recenti a densità medio-bassa
  • - R1.8: tessuti residenziali recenti a densità bassa
  • - R1.9: quartieri ed interventi unitari.

Art. 74 Ambito R1.1: i nuclei antichi

1. Corrispondono alle parti riconoscibili come nuclei di antico impianto, attorno ai quali si sono successivamente sviluppati gli insediamenti recenti dei centri principali (Torre, Bucine, Ambra, Badia Agnano, Badia a Ruoti e Pietraviva); sono i tessuti storici meno trasformati, caratterizzati da cortine edilizie con corti interne o giardini sul retro; questi contesti hanno mantenuto una forte identità grazie al permanere della residenza stabile che li rende tutt'oggi luoghi vivi e privi di situazioni di degrado legate all'abbandono.
Queste aree sono da assoggettare ad interventi di conservazione, orientati essenzialmente al mantenimento del principio insediativo e delle tipologie. Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti nel rispetto della disciplina puntuale contenuta nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione", interventi così come definiti nel presente piano, di:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria anche con frazionamento ed incremento del numero di unità abitative; sono frazionabili unità abitative di SE => 100 mq nel limite di una nuova unità per ogni unità esistente, nel rispetto dei minimi dimensionali di cui al decreto 5/07/1975;
  • - restauro e risanamento conservativo.

Sono esclusi gli interventi di addizione volumetrica e pertinenziali.
Sono ammessi interventi di eliminazione di tettoie e superfetazioni mediante demolizione senza ricostruzione.
Non è consentita la realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate e fuori terra, come pure la variazione degli interpiani, fermo restando eventuali deroghe stabilite dalla disciplina nazionale.

2. Salvo ove diversamente indicato, dovranno essere conservate, mantenute ed eventualmente rinnovate o ripristinate le sistemazioni degli spazi aperti costituite da pavimentazioni in pietra di strade, vicoli, piazze e slarghi, tenendo conto in particolare anche di quanto stabilito al Titolo XIX.

3. Le seguenti destinazioni d'uso sono consentite per una percentuale complessivamente non superiore al 50% della SE da localizzare preferibilmente al piano terra:

  • - attività direzionali;
  • - attività commerciali, limitatamente a quelle comprese nell'articolazione Tc1.

4. Gli interventi su tali edifici e sulle aree pertinenziali degli stessi occorre siano supportati da adeguata documentazione fotografica, analisi storica e tipologica, valutazione circa l'interferenza degli interventi rispetto agli elementi di valore e tutela individuati, nonché da studio delle essenze vegetazionali di nuovo impianto e delle sistemazioni esterne.

Art. 75 Ambito R1.2: i borghi e gli insediamenti lineari di antico impianto

1. Sono le parti di antico impianto costituite in prevalenza da cortine edilizie allineate lungo le strade principali, spesso poste in continuità con i nuclei antichi, in corrispondenza di luoghi e spazi centrali per gli abitati determinati soprattutto dalla presenza più significativa di attività "attrattive" come negozi o esercizi pubblici (Levane, Bucine, Ambra, Badia Agnano e Badia a Ruoti).

2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione, orientati comunque fondamentalmente al mantenimento del principio insediativo e delle tipologie. Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti, con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, interventi di:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria anche con frazionamento ed incremento del numero di unità abitative; sono frazionabili unità abitative di SE => 100 mq nel limite di una nuova unità per ogni unità esistente, nel rispetto dei minimi dimensionali di cui al decreto 5/07/1975;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia conservativa, che non comporti la modifica dei prospetti principali.

Tale tipologia d'intervento è subordinata alla preventiva dimostrazione della non interferenza dell'intervento rispetto ai caratteri di pregio sotto il profilo architettonico e storico-documentale dell'edificio e della cortina edilizia di riferimento.
Sono esclusi gli interventi di addizione volumetrica e pertinenziali.
Sono ammessi interventi di eliminazione di tettoie e superfetazioni mediante demolizione senza ricostruzione.
Non è consentita la realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate e fuori terra, fermo restando eventuali deroghe stabilite dalla disciplina nazionale.

3. Le seguenti destinazioni d'uso sono consentite per una percentuale complessivamente non superiore al 50% della SE da localizzare preferibilmente al piano terra:

  • - attività direzionali;
  • - attività commerciali, limitatamente a quelle comprese nell'articolazione Tc1.

4. Gli interventi su tali edifici e sulle aree pertinenziali degli stessi occorre siano supportati da adeguata documentazione fotografica, analisi storica e tipologica, valutazione circa l'interferenza degli interventi rispetto agli elementi di valore e tutela individuati, nonché da studio delle essenze vegetazionali di nuovo impianto e delle sistemazioni esterne.

Art. 76 Ambito R1.3: altri insediamenti di antico impianto

1. Corrispondono ad aggregati di dimensione modesta in prevalenza di antico impianto, spesso posti in prossimità degli abitati maggiori, ma che hanno solitamente subito interventi di trasformazione nel tempo tali da alterarne in parte il principio insediativo ed i caratteri tipologici originari.

2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione, orientati essenzialmente al mantenimento ed al recupero del principio insediativo generatore:
Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti", con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, interventi di:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria anche con frazionamento ed incremento del numero di unità abitative; sono frazionabili unità abitative di SE => 100 mq nel limite di una nuova unità per ogni unità esistente, nel rispetto dei minimi dimensionali di cui al decreto 5/07/1975;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia conservativa, che non comporti la modifica dei prospetti principali. Tale tipologia d'intervento è subordinata alla preventiva dimostrazione della non interferenza dell'intervento rispetto ai caratteri di pregio sotto il profilo architettonico e storico-documentale dell'edificio e della cortina edilizia di riferimento.
  • - interventi di addizione volumetrica una tantum sugli edifici esistenti, fino al 20% del volume edificato e comunque entro il limite di 60 mq di SE, con creazione al più di una nuova unità abitativa, nel rispetto delle seguenti condizioni:
    • - a) mantenimento di allineamenti, profili, linee di gronda degli immobili adiacenti:
    • - b) obbligo di procedere prioritariamente alla demolizione e recupero volumetrico di manufatti incongrui legittimi presenti, alla data di adozione del presente, piano all'interno dei resedi di pertinenza:
    • - c) efficientamento energetico degli edifici.
    • - d) il rapporto di copertura finale non superiore al 50%.

L'addizione volumetrica potrà essere realizzata in soprelevazione, qualora la superficie coperta superi il 50%; il progetto dovrà comunque dimostrare la omogeneità dell'intervento rispetto all'altezza degli edifici limitrofi esistenti.

3. Le seguenti destinazioni d'uso sono consentite per una percentuale complessivamente non superiore al 50% della SE da localizzare preferibilmente al piano terra:

  • - attività direzionali;
  • - attività commerciali, limitatamente ad esercizi di vicinato (Tc1).

Art. 77 Ambito R1.4: insediamenti lineari a destinazione mista

1. Sono tessuti in parte anche di antico impianti connotati dalla disposizione lungo assi viari importanti che hanno indotto la formazione di insediamenti lineari dove però l'edificazione - diversamente dal caso dei borghi - non ha in genere un rapporto diretto con lo spazio della strada; sono tessuti caratterizzati inoltre da una densità media. In questi contesti alla destinazione residenziale si abbinano anche altre funzioni, legate proprio alla visibilità ed alla accessibilità.

2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione, orientati essenzialmente al mantenimento del principio insediativo:
Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti, con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, interventi di:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia conservativa;
  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • - interventi pertinenziali con volume edificabile aggiuntivo accessorio non superiore al 20% del volume edificato e comunque non eccedente il limite di 30 mq di SE;
  • - interventi di addizione volumetrica una tantum sugli edifici esistenti, fino al 20% del volume edificato e comunque entro il limite di 60 mq di SE, con creazione al più di una nuova unità abitativa.

Per interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa dovrà essere assicurato il rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

  • - Rc max: 50%.

Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività direzionali;
  • - attività commerciali, con l'esclusione delle grandi strutture di vendita (Tc3) e delle medie strutture di vendita in forma aggregata.

Art. 78 Ambito R1.5: insediamenti lineari recenti a destinazione mista

1. Sono tessuti con caratteristiche simili ai precedenti, quindi caratterizzati dalla localizzazione lungo itinerari molto frequentati ed a destinazione mista, ma di più recente formazione, dove il rapporto con la strada è ulteriormente mediato da una maggiore distanza, dovuta a volte anche alla conformazione orografica dei luoghi, e con minore densità del tessuto.

2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione, orientati essenzialmente al mantenimento del principio insediativo:

Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti, con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, interventi di:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia conservativa;
  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • - sostituzione edilizia, anche con incremento volumetrico fino al 20% del volume edificato e comunque non eccedente il limite di 60 mq di SE;
  • - interventi pertinenziali con volume edificabile aggiuntivo accessorio non superiore al 20% del volume edificato non eccedente il limite di 30 mq di SE;
  • - interventi di addizione volumetrica una tantum sugli edifici esistenti, fino al 20% del volume edificato, comunque non eccedente il limite di 60 mq di SE.

Per interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa dovrà essere assicurato il rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

  • - Rc max: 50%.

Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività direzionali;
  • - attività commerciali, con l'esclusione delle grandi strutture di vendita (Tc3) e delle medie strutture di vendita in forma aggregata.

Art. 79 Ambito R1.6: tessuti residenziali recenti a densità medio-alta

1. Sono tessuti a prevalente destinazione residenziale a densità piuttosto alta connotati in prevalenza dal principio insediativo della casa isolata su lotto, mono o plurifamiliare, lottizzazioni costituite da villette o palazzine, connotate da spazi totalmente privatizzati.

2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione, orientati essenzialmente al mantenimento del principio insediativo.
Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti, con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, interventi di:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia conservativa;
  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • - sostituzione edilizia, anche con incremento volumetrico fino al 20% del volume edificato, comunque non eccedente il limite di 60 mq di SE;
  • - interventi pertinenziali con volume edificabile aggiuntivo accessorio non superiore al 20% del volume edificato e comunque non eccedente il limite di 30 mq di SE;
  • - interventi di addizione volumetrica una tantum sugli edifici esistenti, fino al 20% del volume edificato, comunque non eccedente il limite di 60 mq di SE.

Per interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa dovrà essere assicurato il rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

  • - Rc max: 60%

Altezza massima 2 piani e comunque il progetto dovrà dimostrare la omogeneità dell'intervento rispetto all'altezza degli edifici limitrofi esistenti.

3. Nel caso di laboratori artigianali esistenti, è ammessa l'addizione volumetrica per la realizzazione di un alloggio fino ad un massimo di 100 mq di SE da destinare a residenza a servizio dell'attività qualora non sia già esistente. Il progetto dovrà comunque dimostrare la omogeneità dell'intervento rispetto all'altezza degli edifici limitrofi esistenti.

4. Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività direzionali, limitatamente a uffici privati, studi professionali, sedi di associazioni (Tu1);
  • - attività commerciali, limitatamente all'artigianato di servizi personali e residenziali;
  • - attività turistico ricettive.

Art. 80 Ambito R1.7: tessuti residenziali recenti a densità medio-bassa

1. Sono tessuti a prevalente destinazione residenziale a densità piuttosto bassa connotati dal principio insediativo della casa isolata su lotto, mono o plurifamiliare, lottizzazioni da spazi totalmente privatizzati.

2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione, orientati essenzialmente al mantenimento del principio insediativo:

Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti, con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, interventi di:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia conservativa;
  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • - sostituzione edilizia, anche con incremento volumetrico fino al 20% del volume edificato e comunque non eccedente il limite di 60 mq di SE;
  • - interventi pertinenziali con volume edificabile aggiuntivo accessorio non superiore al 20% del volume edificato e comunque non eccedente il limite di 30 mq di SE;
  • - interventi di addizione volumetrica una tantum sugli edifici esistenti, fino al 20% del volume edificato, comunque non eccedente il limite di 60 mq di SE.

Per interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa dovrà essere assicurato il rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

  • - Rc max: 60%

Altezza massima 2 piani e comunque il progetto dovrà dimostrare la omogeneità dell'intervento rispetto all'altezza degli edifici limitrofi esistenti.

3. Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività direzionali, limitatamente a uffici privati, studi professionali, sedi di associazioni (Tu1);
  • - attività commerciali, limitatamente all'artigianato di servizi personali e residenziali;
  • - attività turistico ricettive.

Art. 81 Ambito R1.8: tessuti residenziali recenti a densità bassa

1. Sono tessuti a destinazione residenziale tendenzialmente esclusiva a densità bassa o molto bassa connotati dal principio insediativo della villa o villetta isolata su lotto, prevalentemente mono o bifamiliare, dove gli spazi sono totalmente privatizzati

2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione, orientati essenzialmente al mantenimento del principio insediativo:
Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti, con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, interventi di:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia conservativa;
  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • - sostituzione edilizia, anche con incremento volumetrico fino al 20% del volume edificato e comunque non eccedente il limite di 60 mq di SE;
  • - interventi pertinenziali con volume edificabile aggiuntivo accessorio non superiore al 20% del volume edificato e comunque non eccedente il limite di 30 mq di SE;
  • - interventi di addizione volumetrica una tantum sugli edifici esistenti, fino al 20% del volume edificato, comunque non eccedente il limite di 60 mq di SE.

Per interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa dovrà essere assicurato il rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

  • - Rc max: 60

Altezza massima 2 piani e comunque il progetto dovrà dimostrare la omogeneità dell'intervento rispetto all'altezza degli edifici limitrofi esistenti.

3. Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività direzionali, limitatamente a uffici privati, studi professionali, sedi di associazioni (Tu1);
  • - attività commerciali, limitatamente all'artigianato di servizi personali e residenziali.
  • - attività turistico ricettive.

Art. 82 Ambito R1.9: quartieri ed interventi unitari

1. Sono tessuti di epoca piuttosto recente, caratterizzati a volte anche da tipologie a blocco, a destinazione residenziale tendenzialmente esclusiva e caratterizzati da uniformità o unitarietà derivanti in genere dalla realizzazione di progetti di piani attuativi, dove sono spesso presenti spazi di uso condominiale o collettivo.

2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione, orientati essenzialmente al mantenimento del principio insediativo.
Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti, con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, interventi di:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia conservativa;
  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • - sostituzione edilizia, anche con incremento volumetrico fino al 20% del volume edificato e comunque non eccedente il limite di 60 mq di SE;
  • - interventi pertinenziali con volume edificabile aggiuntivo accessorio non superiore al 20% del volume edificato e comunque non eccedente il limite di 30 mq di SE;
  • - interventi di addizione volumetrica una tantum sugli edifici esistenti, fino al 20% del volume edificato, comunque non eccedente il limite di 60 mq di SE.

Per interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa dovrà essere assicurato il rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

  • - Rc max: 60%

Altezza massima 2 piani e comunque il progetto dovrà dimostrare la omogeneità dell'intervento rispetto all'altezza degli edifici limitrofi esistenti.

3. Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività direzionali, limitatamente a uffici privati, studi professionali, sedi di associazioni (Tu1);
  • - attività commerciali, limitatamente all'artigianato di servizi personali e residenziali.
  • - attività turistico ricettive.

Art. 83 Sottosistema R2: luoghi centrali della residenza

1. Corrisponde agli edifici ed agli spazi aperti a servizio degli insediamenti residenziali, che costituiscono riferimento per l'identità dei luoghi e per la collettività, in ciascun caso strettamente correlato alla specificità del contesto.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

  • - servizi e attrezzature di uso pubblico;
  • - spazi scoperti di uso pubblico;
  • - attività commerciali, ad esclusione delle grandi strutture di vendita (Tc3) e delle medie strutture di vendita in forma aggregata.

3. In queste aree sono previsti interventi di mantenimento della situazione attuale e di potenziamento delle funzioni insediate, privilegiando il transito pedonale e quello ciclabile.

4. Per i servizi e le attrezzature di uso pubblico esistenti e di eventuale nuova realizzazione sono ammessi gli interventi necessari allo svolgimento delle funzioni ospitate e da ospitare), con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad uno specifico tipo di intervento.

Art. 84 Sottosistema R3: altri nuclei principali

1. Comprende gli altri insediamenti dimensionalmente rilevanti ma caratterizzati ormai dalla destinazione quasi esclusiva a residenza che però mantengono un forte senso di identità e di comunità.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

  • - la residenza.

3. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso, in quanto complementari a quella residenziale, salvo quanto specificato e/o precisato in riferimento ai singoli ambiti:

  • - attività direzionali;
  • - attività commerciali, con l'esclusione delle medie e grandi strutture di vendita (Tc2-3);
  • - servizi e le attrezzature di uso pubblico;
  • - spazi scoperti di uso pubblico.

4. Attività turistico ricettive nel caso di strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità (con l'esclusione di campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza) sono ammesse negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

5. Salvo ove eventualmente diversamente indicato, non sono ammesse attività industriali ed artigianali.

6. Il Sottosistema R3 si articola nei seguenti ambiti:

  • - R3.1: nuclei ed aggregati di antico impianto
  • - R3.2: insediamenti lineari di antico impianto
  • - R3.3: altri insediamenti lineari
  • - R3.4: tessuti residenziali recenti a densità medio-bassa.

Art. 85 Ambito R3.1: nuclei ed aggregati di antico impianto

1. Sono insediamenti di antico impianto che mantengono ancora un importante ruolo residenziale, con una forte identità e privi di situazioni di degrado legate all'abbandono; sono tessuti storici poco trasformati, caratterizzati prevalentemente da cortine edilizie con corti interne o giardini sul retro

2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di conservazione, orientati essenzialmente al mantenimento del principio insediativo e delle tipologie. Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti, con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, interventi di:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria anche con frazionamento ed incremento del numero di unità abitative; sono frazionabili unità abitative di SE => 100 mq nel limite di una nuova unità per ogni unità esistente, nel rispetto dei minimi dimensionali di cui al decreto 5/07/1975;
  • - restauro e risanamento conservativo.

Sono esclusi gli interventi di addizione volumetrica e pertinenziali.
Sono ammessi interventi di eliminazione di tettoie e superfetazioni mediante demolizione senza ricostruzione.
Non è consentita la realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate e fuori terra, come pure la variazione degli interpiani, fermo restando eventuali deroghe stabilite dalla disciplina nazionale.

3. Salvo ove diversamente indicato, dovranno essere conservate, mantenute ed eventualmente rinnovate o ripristinate le sistemazioni degli spazi aperti costituite da pavimentazioni in pietra di strade, vicoli, piazze e slarghi, tenendo conto in particolare anche di quanto stabilito al Titolo XIX.

4. Le seguenti destinazioni d'uso sono consentite per una percentuale complessivamente non superiore al 50% della SE da localizzare preferibilmente al piano terra:

  • - attività direzionali;
  • - attività commerciali, limitatamente a quelle comprese nell'articolazione Tc1.

5. Gli interventi su tali edifici e sulle aree pertinenziali degli stessi occorre siano supportati da adeguata documentazione fotografica, analisi storica e tipologica, valutazione circa l'interferenza degli interventi rispetto agli elementi di valore e tutela individuati, nonché da studio delle essenze vegetazionali di nuovo impianto e delle sistemazioni esterne.

Art. 86 Ambito R3.2: insediamenti lineari di antico impianto

1. Sono parti di antico impianto costituite in prevalenza da insediamenti lineari posti lungo le strade principali, dove sono presenti a volte anche attività complementari alla residenza.

2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di conservazione, orientati essenzialmente al mantenimento del principio insediativo e delle tipologie. Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti, con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, interventi di:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria anche con frazionamento ed incremento del numero di unità abitative; sono frazionabili unità abitative di SE => 100 mq nel limite di una nuova unità per ogni unità esistente, nel rispetto dei minimi dimensionali di cui al decreto 5/07/1975;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia conservativa, di cui all'art. 39 delle presenti norme, che non comporti la modifica dei prospetti principali. Tale tipologia d'intervento è subordinata alla preventiva dimostrazione della non interferenza dell'intervento rispetto ai caratteri di pregio sotto il profilo architettonico e storico-documentale dell'edificio e della cortina edilizia di riferimento.

Sono esclusi gli interventi di addizione volumetrica e pertinenziali.
Sono ammessi interventi di eliminazione di tettoie e superfetazioni mediante demolizione senza ricostruzione.
Non è consentita la realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate e fuori terra, come pure la variazione degli interpiani, fermo restando eventuali deroghe stabilite dalla disciplina nazionale.

3. Le seguenti destinazioni d'uso sono consentite per una percentuale complessivamente non superiore al 50% della SE da localizzare preferibilmente al piano terra:

  • - attività direzionali;
  • - attività commerciali, limitatamente a quelle comprese nell'articolazione Tc1.

4. Gli interventi su tali edifici e sulle aree pertinenziali degli stessi occorre siano supportati da adeguata documentazione fotografica, analisi storica e tipologica, valutazione circa l'interferenza degli interventi rispetto agli elementi di valore e tutela individuati, nonché da studio delle essenze vegetazionali di nuovo impianto e delle sistemazioni esterne.

Art. 87 Ambito R3.3: altri insediamenti lineari

1. Corrispondono ad aggregati di dimensione modesta in prevalenza di antico impianto, spesso posti in prossimità degli abitati maggiori, ma che hanno solitamente subito interventi di trasformazione nel tempo tali da alterarne in parte il principio insediativo ed i caratteri tipologici originari.

2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione, orientati essenzialmente al mantenimento ed al recupero del principio insediativo generatore.
Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti, con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, interventi di:

  • - manutenzione ordinaria,
  • - manutenzione straordinaria anche con frazionamento ed incremento del numero di unità abitative; sono frazionabili unità abitative di SE => 100 mq nel limite di una nuova unità per ogni unità esistente, nel rispetto dei minimi dimensionali di cui al decreto 05/07/1975;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia conservativa, di cui all'art. 39 delle presenti NTA che non comporti la modifica dei prospetti principali. Tale tipologia d'intervento è subordinata alla preventiva dimostrazione della non interferenza dell'intervento rispetto ai caratteri di pregio sotto il profilo architettonico e storico-documentale dell'edificio e della cortina edilizia di riferimento.
  • - interventi di addizione volumetrica una tantum sugli edifici esistenti, fino al 20% del volume edificato e comunque fino ad un massimo di 60 mq di SE, con creazione al più di una nuova unità abitativa, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  • - a) mantenimento di allineamenti, profili, linee di gronda degli immobili adiacenti:
  • - b) obbligo di procedere prioritariamente alla demolizione e recupero volumetrico di manufatti incongrui legittimi presenti, alla data di adozione del presente regolamento, all'interno dei resedi di pertinenza:
  • - c) efficientamento energetico degli edifici;
  • - d) il rapporto di copertura finale non superiore al 40%.

L'addizione volumetrica di cui all'articolo 37 potrà essere realizzata in soprelevazione, qualora la superficie coperta superi il 40%; il progetto dovrà comunque dimostrare la omogeneità dell'intervento rispetto all'altezza degli edifici limitrofi esistenti.

3. Le seguenti destinazioni d'uso sono consentite per una percentuale complessivamente non superiore al 50% della SE:

  • - attività direzionali;
  • - attività commerciali, limitatamente ad esercizi di vicinato, bar e ristoranti, laboratori artistici e botteghe artigiane (Tc1).

Art. 88 Ambito R3.4: tessuti residenziali recenti a densità medio-bassa

1. Sono tessuti a destinazione residenziale tendenzialmente esclusiva a densità media o bassa connotati dal principio insediativo della casa isolata su lotto, mono o plurifamiliare, dove gli spazi sono totalmente privatizzati.

2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione, orientati essenzialmente al mantenimento del principio insediativo.

Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti, con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, interventi di:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia conservativa;
  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • - sostituzione edilizia, anche con incremento volumetrico fino al 20% del volume edificato e comunque non eccedente il limite di 60 mq di SE;
  • - interventi pertinenziali con volume edificabile aggiuntivo accessorio non superiore al 20% del volume edificato e comunque non eccedente il limite di 30 mq di SE;
  • - interventi di addizione volumetrica una tantum sugli edifici esistenti, fino al 20% del volume edificato, comunque non eccedente il limite di 60 mq di SE.

3. Per interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa dovrà essere assicurato il rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

  • - Rc max: 60%

Altezza massima 2 piani e comunque il progetto dovrà dimostrare la omogeneità dell'intervento rispetto all'altezza degli edifici limitrofi esistenti.

4. Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività direzionali, limitatamente a uffici privati, studi professionali, sedi di associazioni (Tu1);
  • - attività commerciali, limitatamente all'artigianato di servizi personali e residenziali;
  • - attività turistico ricettive.

Art. 89 Sottosistema R4: piccoli nuclei

1. Comprende i centri minori dell'area collinare, nuclei storici localizzati nelle parti più interne del territorio comunale, caratterizzati dalla destinazione quasi esclusiva a residenza, anche di tipo temporaneo o saltuario; sono tessuti storici poco trasformati, caratterizzati prevalentemente da cortine edilizie con corti interne o giardini sul retro.

2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di conservazione, orientati essenzialmente al mantenimento del principio insediativo e delle tipologie. Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti, con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, interventi di:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria anche con frazionamento ed incremento del numero di unità abitative; sono frazionabili unità abitative di SE => 100 mq nel limite di una nuova unità per ogni unità esistente, nel rispetto dei minimi dimensionali di cui al decreto 5/07/1975;
  • - restauro e risanamento conservativo

Sono esclusi gli interventi di addizione volumetrica e pertinenziali.
Sono ammessi interventi di eliminazione di tettoie e superfetazioni mediante demolizione senza ricostruzione.
Non è consentita la realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate e fuori terra, come pure la variazione degli interpiani, fermo restando eventuali deroghe stabilite dalla disciplina nazionale.

3. Salvo ove diversamente indicato, dovranno essere conservate, mantenute ed eventualmente rinnovate o ripristinate le sistemazioni degli spazi aperti costituite da pavimentazioni in pietra di strade, vicoli, piazze e slarghi, tenendo conto in particolare anche di quanto stabilito al Titolo XVIII e XIX.

4. Le seguenti destinazioni d'uso sono consentite per una percentuale complessivamente non superiore al 50% della SE da localizzare preferibilmente al piano terra:

  • - attività direzionali;
  • - attività commerciali, limitatamente a quelle comprese nell'articolazione Tc1.

5. Gli interventi su tali edifici e sulle aree pertinenziali degli stessi occorre siano supportati da adeguata documentazione fotografica, analisi storica e tipologica, valutazione circa l'interferenza degli interventi rispetto agli elementi di valore e tutela individuati, nonché da studio delle essenze vegetazionali di nuovo impianto e delle sistemazioni esterne.

Titolo XIII IL SISTEMA DEI LUOGHI CENTRALI

Art. 90 Disposizioni generali

1. Fanno parte del sistema dei luoghi centrali gli spazi di incontro collettivo che attraggono flussi di persone, anche da grandi distanze, compresi gli edifici, le aree scoperte, la viabilità al servizio dei luoghi centrali.

2. Nei luoghi centrali si ha concentrazione di servizi e di attività commerciali; sono i luoghi dello stare, dell'incontrarsi, del vedere e del divertimento e spesso assumono un ruolo ed un valore simbolico per l'intera collettività.

3. Il sistema dei luoghi centrali risulta suddiviso nei seguenti sottosistemi:

  • - L1: luoghi centrali di interesse comunale;.

Art. 91 Sottosistema L1: Luoghi centrali di interesse comunale

1. Comprende gli spazi aperti e edificati, quali piazze, sedi istituzionali ed amministrative ed altri servizi di interesse collettivo, attrezzature commerciali oppure teatri, chiese, scuole di base, cinema, luoghi di svago ed intrattenimento; rappresentano spesso luoghi meno connotati da una precisa destinazione ma vaghi e flessibili, che possono ospitare molte attività differenti.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

  • - spazi scoperti di uso pubblico.
  • - servizi e attrezzature di uso pubblico.

Gli usi caratterizzanti sono altresì integrati dalle attività direzionali e commerciali localizzate nelle aree che si affacciano sui luoghi centrali.

3. Sono consentiti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione":

  • - attività terziarie corrispondenti ad attività commerciali, con esclusione delle grandi strutture di vendita (Tc3) e delle medie strutture di vendita in forma aggregata, e attività direzionali.

4. In queste aree sono previsti, oltre agli interventi di mantenimento della situazione attuale e di potenziamento delle funzioni insediate, privilegiando il transito pedonale e quello ciclabile, interventi di addizione volumetrica, ad esclusione degli edifici sottoposti a vincoli storico-artistici, per una percentuale complessivamente non superiore al 20% del volume edificato esclusi eventuali volumi per adeguamenti igienico-sanitari nella misura strettamente richiesta da normative di settore; tali interventi dovranno garantire un'adeguata sistemazione paesistica degli spazi aperti.

5. Sono altresì ammessi, per le attività commerciali e direzionali, interventi di sostituzione edilizia e di addizione volumetrica fino al 20% del volume edificato.

6. Per i servizi e le attrezzature di uso pubblico di nuova realizzazione sono ammessi gli interventi necessari allo svolgimento delle funzioni ospitate e da ospitare, con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad uno specifico tipo di intervento.

7. Ove esplicitamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sono ammesse attività turistico-ricettive limitatamente a campeggi (Tr2).

In tali casi oltre agli interventi di addizione volumetrica definiti al comma 4, è consentita l'installazione di manufatti realizzati in legno o in altri materiali leggeri e facilmente smontabili, senza alcuna parte in muratura, semplicemente appoggiati a terra ed eventualmente ancorati, senza opere di fondazione, per una superficie complessiva di ingombro non superiore a 150 mq.

Titolo XIV SISTEMA DELLA PRODUZIONE

Art. 92 Disposizioni generali

1. Fanno parte del sistema della produzione i luoghi dedicati alle lavorazioni industriali, artigianali ed alle attività terziarie, comprendendo con tale termine gli edifici, gli spazi scoperti, la viabilità, al servizio della produzione.

2. Il sistema della produzione è caratterizzato dai seguenti usi principali:

  • - Attività industriali e artigianali
  • - Attività terziarie, corrispondenti ad attività commerciali, attività commerciali all'ingrosso e depositi ed attività direzionali.

3. Il sistema della produzione risulta suddiviso in due sottosistemi:

  • - P1: produttivo industriale
  • - P2: aree produttive e terziario
  • - P3: aree produttive miste.

Art. 93 Sottosistema P1: produttivo industriale

1. Sono zone produttive che corrispondono agli insediamenti di dimensioni più cospicue, esito sia di strumenti di pianificazione attuativa che di singoli interventi; essi rappresentano i capisaldi del sistema produttivo, parte dell'importante sistema produttivo del Valdarno; sono di preferenza localizzate in prossimità delle principali direttrici di traffico.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

  • - attività industriali e artigianali;
  • - attività commerciali all'ingrosso e depositi.

3. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso, in quanto complementari a quella produttiva:

  • - attività direzionali;
  • - servizi e le attrezzature di uso pubblico;
  • - spazi scoperti di uso pubblico.

Le destinazioni d'uso per attività commerciali sono consentite limitatamente a quelle comprese nell'articolazione Tc1 e per una percentuale complessivamente non superiore al 20% della SE.

4. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione e di completamento.

5. Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, gli interventi come definiti dall'art. 39 delle presenti norme di:

  • - manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva, sostituzione edilizia degli edifici esistenti, anche con contestuale incremento volumetrico nei limiti di seguito specificati, interventi pertinenziali per un massimo di SE di 40 mq;
  • - interventi di addizione volumetrica una tantum sugli edifici esistenti, o sostituzione edilizia con contestuale incremento volumetrico, per un massimo del 20% della SE esistente;

Gli interventi che eccedano la ristrutturazione edilizia sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:

  • a. rispetto delle norme sovraordinate e di settore che regolano le singole attività,
  • b. coerenza e raccordi paesaggistici, ambientali e urbanistici con il contesto territoriale di riferimento;
  • c. Rc massima pari a 60%
  • d. Altezza massima: due piani ovvero l'altezza massima degli edifici presenti nella zona omogenea.

Sono altresì consentiti gli interventi di:

  • - frazionamento ed incremento del numero di unità immobiliari, con superficie edificata (SE) non inferiore a 150 mq;
  • - realizzazione di edifici secondari di pertinenza fuori terra (locali di servizio, tettoie, volumi tecnici, autorimesse etc.) anche in aggiunta alle consistenze legittime esistenti, fino ad un massimo di 30 mq;
  • - frazionamento di edifici a destinazione industriale ed artigianale ai sensi dell'art. 139 della L.R.T. nº 65/2014;
  • - realizzazione di volumi tecnici interrati;
  • - pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici consimili con funzioni di contenimento energetico e/o riqualificazione estetico-architettonica.

6. Il sottosistema P1 si articola nei seguenti ambiti:

  • - Ambito P1.1: area produttiva di Pianacci.

Art. 94 Ambito P1.1: area produttiva di Pianacci

1. Queste aree sono assimilabili a quelle produttive per modalità e tipologie insediative, sono situate in una zona con un minore livello di accessibilità e più delicata dal punto di vista dell'impatto sul paesaggio, corrispondente alle grandi aree agricole dell'altopiano. Il requisito prioritario è rappresentato dalla disponibilità di spazi scoperti eventualmente attrezzati secondo le specifiche esigenze, essendo individuate come aree caratterizzate da bassa densità.

2. Gli usi ammessi sono esclusivamente quelli connotati dal legame con il settore primario e con il contesto rurale, come nel caso di aziende legate alla trasformazione dei prodotti agricoli ed al florovivaismo, escludendo l'introduzione di attività commerciali al dettaglio o all'ingrosso.

3. Sono ammesse destinazioni d'uso diverse da quelle di cui al comma precedente solo se attività già esistenti alla data di approvazione del presente Piano Operativo; in tali casi sono consentiti anche per tali attività gli interventi di cui al successivo comma 4.

4. In queste aree sono consentiti interventi di cui all'art. 39 delle presenti norme, con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento.

Gli interventi che eccedano la ristrutturazione edilizia sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:

  • a. Rc massima pari a 50%
  • b. Altezza massima: un piano ovvero l'altezza massima degli edifici presenti nella zona omogenea.

Art. 95 Sottosistema P2: aree produttive e terziario

1. Sono aree attualmente occupate sia da attività produttive che da attività commerciali e depositi, con presenza a volte anche di funzioni residenziali; si tratta in prevalenza di insediamenti recenti, esito dell'individuazione da parte degli strumenti urbanistici di zone di espansione. Sono di preferenza collegate alle principali direttrici di traffico, che ne garantiscono buoni livelli di accessibilità in considerazione della loro capacità attrattiva alla quale però deve anche corrispondere una adeguata dotazione di spazi di sosta.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

  • - attività industriali e artigianali, con esclusione di impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti non pericolosi (Ii) e di impianti per autodemolizioni e recupero rifiuti (Ir);
  • - attività commerciali;
  • - attività commerciali all'ingrosso e depositi;
  • - attività direzionali.

3. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso, in quanto complementari a quella produttiva:

  • - servizi e le attrezzature di uso pubblico;
  • - spazi scoperti di uso pubblico.

Art. 96 Ambito P2.1: aree dell'artigianale e del terziario

1. Sono aree che per caratteristiche tipologiche e per localizzazione sono principalmente vocate all'insediamento di funzioni produttive di tipo artigianale e commerciale/direzionale.

2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione.

3. Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, gli interventi come definiti dall'art. 39 delle presenti norme di:

  • - manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva, sostituzione edilizia degli edifici esistenti, anche con contestuale incremento volumetrico nei limiti di seguito specificati, interventi pertinenziali per un massimo di SE di 40 mq;
  • - interventi di addizione volumetrica una tantum sugli edifici esistenti, per un massimo del 40% della SE esistente, comunque per una dimensione massima di 60 mq di SE in caso di superficie residenziale.

Gli interventi che eccedano la ristrutturazione edilizia conservativa sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:

  • a. Rc massima pari a 60%
  • b. Altezza massima: un piano di altezza non eccedente quella degli edifici presenti nella zona omogenea.

4. Non sono ammesse attività commerciali comprese nell'articolazione Tc1.

Art. 97 Ambito P2.2: aree dell'artigianale e del terziario con residenza

1. Si tratta di contesti dove presenti in maniera anche significativa funzioni residenziali generalmente collegate alle attività produttive insediate.

2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione.

Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, gli interventi come definito dall'art. 39 delle presenti norme:

  • - manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva, sostituzione edilizia degli edifici esistenti, anche con contestuale incremento volumetrico nei limiti di seguito specificati, interventi pertinenziali per un massimo di SE di 40 mq.
  • - interventi di addizione volumetrica una tantum sugli edifici esistenti, per un massimo del 40% della SE esistente, comunque per una dimensione massima di 60 mq di SE in caso di superficie residenziale.

Gli interventi che eccedano la ristrutturazione edilizia conservativa sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:

  • c. Rc massima pari a 50%
  • d. Altezza massima: un piano ovvero l'altezza massima degli edifici presenti nella zona omogenea.

3. All'uso residenziale non potrà essere in ogni caso destinata una percentuale complessivamente superiore al 50% della SE.

4. Non sono ammesse attività commerciali nel caso di grandi strutture di vendita Tc3 e delle medie strutture di vendita in forma aggregata; è consentito l'insediamento di esercizi di vicinato (Tc1) esclusivamente nel caso di interventi di sostituzione edilizia, tali attività commerciali non potranno prevedere accessi diretti dalle strade appartenenti al Sistema della Mobilità.

Art. 98 Sottosistema P3: aree produttive miste

1. La mescolanza funzionale connota alcune aree, in alcuni casi dando luogo a tipologie ibride specifiche, in altri senza alcun riscontro sulla morfologia degli edifici; in particolare si tratta di compresenza di attività produttive di tipo artigianale con residenza, accentuando un fenomeno comunque diffuso in tutti i centri di fondovalle e dell'altopiano. Queste aree risultano spesso meno facilmente accessibili.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

  • - attività industriali e artigianali, con esclusione di impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti non pericolosi (Ii) e di impianti per autodemolizioni e recupero rifiuti (Ir);
  • - attività commerciali, con esclusione di medie e grandi strutture di vendita (Tc2-3);
  • - attività commerciali all'ingrosso e depositi.

3. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso, in quanto complementari a quella produttiva:

  • - attività direzionali;
  • - servizi e le attrezzature di uso pubblico;
  • - spazi scoperti di uso pubblico.

4. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso per una percentuale complessivamente non superiore al 50%:

  • - residenza (limitatamente alle residenze urbane).

5. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione:

Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, gli interventi come definito dall'art. 39 delle presenti norme:

  • - manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva, sostituzione edilizia degli edifici esistenti, anche con contestuale le incremento volumetrico nei limiti di seguito specificati, interventi pertinenziali per un massimo di SE di 40 mq.
  • - interventi di addizione volumetrica una tantum sugli edifici esistenti, per un massimo del 40% della SE esistente, comunque per una dimensione massima di 60 mq di SE in caso di superficie residenziale.

Gli interventi che eccedano la ristrutturazione edilizia sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:

  • a. rispetto delle norme sovraordinate che regalano le singole attività;
  • b. rapporto di copertura: 50%;
  • c. altezza massima non superiore all'esistente;
  • d. parcheggi nei limiti di cui all'art. 176 delle presenti norme.

Gli interventi dovranno in ogni caso garantire il rispetto delle disposizioni generali in materia di contenimento del rischio e tutela dell'ambiente, delle pertinenti condizioni di fattibilità idraulica, geologia e sismica, nonché le leggi specifiche sulle attività commerciali.

Titolo XV SISTEMA DELLA MOBILITÀ

Art. 99 Disposizioni generali

1. Fanno parte del sistema della mobilità i tracciati stradali che costituiscono la rete principale urbana, con esclusione quindi della viabilità locale di distribuzione interna ai singoli sistemi.

2. Il sistema della mobilità è caratterizzato dai seguenti usi principali:

  • - Infrastrutture ed attrezzature della mobilità.

3. Il sistema della mobilità (M) si articola nei seguenti sottosistemi:

  • - M1: strade di attraversamento (extraurbane principali)
  • - M2: strade di collegamento principali (extraurbane secondarie)
  • - M3: strade di collegamento secondarie (extraurbane secondarie)
  • - M4: strade di penetrazione (extraurbane secondarie)
  • - M5: ferrovia.

Art. 100 Sottosistema M1: strade di attraversamento (extraurbane principali)

1. Corrisponde all'ex S.R.T. 69 del Valdarno, così come configurata dalla variante realizzata da parte della Amministrazione Provinciale. La viabilità di attraversamento ha ruolo di collegamento tra il territorio comunale e la viabilità nazionale principale, garantendo elevati standard qualitativi e di sicurezza.

2. Sulla base del Codice della strada il sottosistema M1 corrisponde alle infrastrutture definite come Strade extraurbane principali, in parte in ambito urbano.

3. È consentita, lungo i tracciati appartenenti al sottosistema M1 l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, in conformità a quanto prescritto dalle normative vigenti ed in particolare dal Piano Regionale in materia di distribuzione stradale di carburante per autotrazione; sono comunque escluse le aree ricadenti all'interno del Sottosistemi R1 e V3 e le zone E5 ed E5a-b-c.
Tali impianti dovranno essere realizzati tenendo conto delle precisazioni di cui al successivo art. 177.

4. Nei casi di attraversamento dei centri abitati dovranno essere messi in campo tutti gli interventi sul manufatto stradale e sulla circolazione consentiti dalla normativa vigente per la tipologia di strada alla quale ex S.R.T. 69 del Valdarno appartiene, tali da assicurare requisiti adeguati di sicurezza per il traffico locale, in particolare pedonale e ciclabile.

Art. 101 Sottosistema M2: strade di collegamento principali (extraurbane secondarie)

1. La viabilità di collegamento è costituita dalla Provinciale 540 della Valdambra, che rappresenta un asse fondamentale a servizio del territorio comunale nelle relazioni intercomunali e in quelle tra i maggiori centri abitati.

2. Sulla base del Codice della strada il sottosistema M2 corrisponde alle infrastrutture stradali definite come Strade extraurbane secondarie, in parte in ambito urbano.

3. È consentita, lungo i tracciati appartenenti al sottosistema M2 - purché non individuate come strade di interesse paesistico - l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, in conformità a quanto prescritto dalle normative vigenti ed in particolare dal Piano Regionale in materia di distribuzione stradale di carburante per autotrazione; sono comunque escluse le aree ricadenti all'interno del Sistemi dei Luoghi centrali e della Residenza e le zone E6, E5 ed E5a-b-c.
Tali impianti dovranno essere realizzati tenendo conto delle precisazioni di cui al successivo art. 177.

4. Il sottosistema M2 si articola nei seguenti ambiti:

  • - Ambito M2.1: centro abitato di Ambra.

5. Nei casi di attraversamento dei centri abitati dovranno essere messi in campo tutti gli interventi sul manufatto stradale e sulla circolazione consentiti dalla normativa vigente per la tipologia di strada alla quale la Provinciale 540 della Valdambra appartiene, tali da assicurare requisiti adeguati di sicurezza per il traffico locale, in particolare pedonale e ciclabile.

Art. 102 Ambito M2.1: centro abitato di Ambra

1. Il tratto urbano della Provinciale 540 della Valdambra ad Ambra è un contesto dove il traffico di attraversamento rappresenta una problematica rilevante alla quale potrà essere data adeguata soluzione solo a seguito della realizzazione della variante - individuata dal Piano Strutturale -, ad oggi non inserita nella programmazione a breve termine da parte degli Enti competenti.

2. In attesa dell'attuazione di tale opera dovranno essere messi in campo tutti gli interventi sul manufatto stradale e sulla circolazione consentiti dalla normativa vigente per la tipologia di strada alla quale la Provinciale della Valdambra appartiene tali da assicurare requisiti adeguati di sicurezza per il traffico locale, in particolare pedonale e ciclabile.

Art. 103 Sottosistema M3: strade di collegamento secondarie (extraurbane secondarie)

1. Costituiscono il sottosistema M3 i principali assi di adduzione che si dipartono dalla Provinciale della Valdambra in direzione est-ovest, verso Montevarchi e verso Pergine e Civitella, cioè la Strada Provinciale Pergine Civitella e la Strada Provinciale Mercatale.

2. Sulla base del Codice della strada il sottosistema M3 corrisponde alle caratteristiche per le infrastrutture stradali definite come Strade extraurbane secondarie, in parte in ambito urbano.

3. È consentita, lungo i tracciati appartenenti al sottosistema M3 - purché non individuate come strade di interesse paesistico - l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, in conformità a quanto prescritto dalle normative vigenti ed in particolare dal Piano Regionale in materia di distribuzione stradale di carburante per autotrazione; sono comunque escluse le aree ricadenti all'interno del Sistemi dei Luoghi centrali e della Residenza e le zone E6, E5 ed E5a-b-c.
Tali impianti dovranno essere realizzati tenendo conto delle precisazioni di cui al successivo art. 177.

4. Nei casi di attraversamento dei centri abitati dovranno essere messi in campo tutti gli interventi sul manufatto stradale e sulla circolazione consentiti dalla normativa vigente per la tipologia di strada alla quale le strade in oggetto appartengono, tali da assicurare requisiti adeguati di sicurezza per il traffico locale, in particolare pedonale e ciclabile.

Art. 104 Sottosistema M4: strade di penetrazione (extraurbane secondarie)

1. Appartengono al sottosistema M4 gli assi viari principali a servizio delle aree interne e di collegamento con alcuni centri posti a sud e sud-est: la Strada del Castagno e la Strada dei Procacci.

2. Sulla base del Codice della strada il sottosistema M4 corrisponde alle caratteristiche per le infrastrutture stradali definite come Strade extraurbane secondarie, in parte in ambito urbano.

3. Non è consentita lungo i tracciati appartenenti al sottosistema M4 l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti.

4. Nei casi di attraversamento dei centri abitati dovranno essere messi in campo tutti gli interventi sul manufatto stradale e sulla circolazione consentiti dalla normativa vigente per la tipologia di strada alla quale le strade in oggetto appartengono, tali da assicurare requisiti adeguati di sicurezza per il traffico locale, in particolare pedonale e ciclabile.

Art. 105 Sottosistema M5: ferrovia

1. È la componente della mobilità su ferro corrispondente alla ferrovia lenta Firenze - Roma, gestita da RFI.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

  • - Infrastrutture e attrezzature della mobilità.

3. Le "fasce di rispetto" ferroviarie costituiscono porzioni di territorio inedificabile, suscettibili di utilizzo per l'adeguamento dei tracciati infrastrutturali e/o per la realizzazione di opere di mitigazione degli impatti generati dalle infrastrutture sull'ambiente e sul paesaggio