Norme Tecniche del Piano Operativo

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26 Finalità di salvaguardia ecologica

1. Le norme contenute negli articoli successivi indicano le azioni dei soggetti pubblici e privati in ogni intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato di ogni singola porzione di territorio o di ogni manufatto nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, così come definiti dal D. Lgs nº152/2006, dalla L.R.T. nº65/2014 e L.R.T. nº 43/2016.

Art. 27 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Gli impianti di produzione di energia derivanti dalle fonti rinnovabili sono disciplinati dalla normativa Regionale e Nazionale vigente che ne disciplina i relativi titoli abilitativi.

CAPO II ACQUA

Art. 28 Corsi d'acqua e laghi

1. I corsi d'acqua pubblica nel territorio comunale sono individuati nell'allegato B alla D.C.R. Toscana n. 57 del 11/06/2013, recepiti nell'ambito della cartografia del PIT implementazione paesaggistica.

2. Tutti i corsi d'acqua del territorio comunale e i laghetti collinari esistenti sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia.

3. Nelle aree di cui all'art. 142, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, sono da prevedersi la rinaturalizzazione delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua, la riqualificazione idrogeologica ed il riassetto idraulico, il mantenimento, il ripristino ed il potenziamento della vegetazione ripariale e pratiche agricole di tipo biologico ed orientate al potenziamento degli assetti botanico-faunistici; sono inoltre da favorire la creazione di percorsi naturalistici e didattici e piccole radure per le attività di tempo libero ed in generale interventi che assicurino l'incremento delle superfici permeabili e degli spazi aperti per la fruizione collettiva e la valorizzazione delle visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo.

Per gli interventi sono prescritti:

  • - il ripristino della continuità del sistema dei fossi attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • - la delocalizzazione di attività ed usi non compatibili con la continuità del reticolo idrografico;
  • - la tutela della vegetazione ripariale ed il ripristino dell'ecosistema fluviale negli assetti vegetazionali e faunistici;
  • - il mantenimento della possibilità di divagazione dell'alveo.

Dovranno essere in ogni caso garantiti:

  • - l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;
  • - il mantenimento delle visuali panoramiche connotate da elevato valore estetico-percettivo, da e verso il corso d'acqua.

Nella realizzazione di eventuali interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, dovrà comunque essere garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici.

La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili nel territorio rurale è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili.

Non è ammessa la realizzazione di depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere.

Art. 29 Governo delle acque superficiali

1. Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, parate, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) sono finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione con specie ripariali autoctone, alla risalita delle specie acquatiche e al generale miglioramento della qualità biologica e della fruizione pubblica; esse dovranno essere concepite privilegiando le tecniche proprie dell'Ingegneria naturalistica.

2. Ferma restando la necessità di autorizzazione da parte dell'autorità idraulica competente, le operazioni di interramento di fossi debbono necessariamente essere correlate a specifiche operazioni di realizzazione di percorsi alternativi per il deflusso delle acque a "giorno" con individuazione di un recapito definito. Gli interventi di intubamento dei fossi devono prevedere obbligatoriamente i seguenti accorgimenti:

  • a. all'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati devono essere posti degli elementi filtranti allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte;
  • b. gli elementi filtranti devono essere dimensionati e posizionati in modo tale da non diminuire la sezione utile di deflusso prevedendo una fossa di accumulo per il materiale intercettato;
  • c. la manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere lo svuotamento periodico della fossa e la ripulitura degli elementi filtranti in particolar modo dopo ogni evento di piena.

Art. 30 Arginature

1. Le opere idrauliche e i relativi manufatti, debbono essere mantenuti a cura dei soggetti che ne hanno la disponibilità in perfetta funzionalità. L'amministrazione, avvalendosi dei propri poteri autoritativi, potrà ingiungere la realizzazione degli interventi necessari ed applicare le sanzioni in caso di inottemperanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgvo nº 267/2000.

2. Sulle superfici occupate da opere idrauliche di qualsiasi tipo, è apposto un vincolo di destinazione idraulica, onde consentire l'esecuzione d'ufficio di provvedimenti della pubblica amministrazione.

3. I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, anche quelli per il rifacimento e/o miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde.

4. L'efficienza idraulica delle arginature dovrà essere garantita da un preciso programma di manutenzione periodica per il mantenimento di un'efficace copertura vegetale delle sponde, privilegiando la salvaguardia delle essenze autoctone.

5. È vietata la cementificazione e l'impermeabilizzazione degli argini; devono essere privilegiati gli interventi secondo tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 31 Canalizzazioni agricole

1. Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo devono essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità là dove questa risulti essere stata manomessa dagli interventi precedenti.

2. È vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

3. È vietata la lavorazione del terreno a meno di 1,5 ml. da entrambe le sponde delle canalizzazioni agricole permanenti; tali fasce devono essere regolarmente sfalciate dai proprietari frontisti con il divieto di impiego di prodotti diserbanti e l'obbligo dell'asportazione del materiale di risulta ai fini dell'abbattimento dell'effetto eutrofico nelle acque, dei costi di risagomatura delle sponde e della perdita per erosione del suolo.

CAPO III SUOLO E SOTTOSUOLO

Art. 32 Interventi su suolo e sottosuolo

1. Per gli interventi che interessano il suolo e il sottosuolo si richiamano le norme vigenti nelle specifiche materie (vincolo idrogeologico, legge forestale, verifica di permeabilità).

Art. 33 Movimenti terra

1. Ogni attività che comporti un apprezzabile modifica all'assetto del suolo eccedente l'attività agro silvo-pastorale è subordinata al conseguimento dei titoli abilitativi previsti dalla L.R.T. nº65/2014, L.R.T. nº 43/2016, dal D.Lgvo. nº42/2004 e dalla L.R. nº 39/2000 e s.m.i. La realizzazione di sbancamenti o consistenti riporti (per es. rilevati stradali, piazzali) anche temporanei, con fronti verticali o sub verticali, dovrà essere effettuata tramite presentazione di un apposito progetto di sistemazione dell'area supportato da uno specifico studio geologico-tecnico in cui sia valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto, nel rispetto delle verifiche di sicurezza relative agli stati limite ultimi (SLU) e delle analisi relative alle condizioni di esercizio (SLE); per i fronti di scavo di altezza superiore ai 2 mt dovranno essere previste armature di sostegno delle pareti e/o ripristino delle condizioni di stabilità delle pareti naturali tramite rinverdimento delle superfici e opere di rinaturalizzazione con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica.

2. Ogni scavo, riporto deve essere eseguito procedendo per stati di avanzamento tali da consentire la rapida ricolmatura, il compattamento dei materiali terrosi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. Al fine di assicurare la stabilità dei terreni e delle opere, in particolare quelle di contenimento del terreno o costruite a contatto con il terreno, devono essere messi in opera sistemi di drenaggio in grado di intercettare e smaltire le acque di circolazione sotterranea in corrispondenza delle nuove opere. La tipologia e la collocazione dei drenaggi deve essere correlata sia alla tipologia, alle dimensioni ed alla collocazione delle opere, considerate nel loro complesso, sia alle caratteristiche della circolazione idrica sotterranea accertata mediante le indagini geologiche.

3. Prima dell'inizio dei lavori di sbancamento e/o di escavazione, dovrà essere individuato il sito di discarica ed i modi di riutilizzo del materiale sbancato e/o scavato; lo scavo dello strato più superficiale del suolo vegetale dovrà essere conservato a parte in prossimità del luogo delle operazioni per essere successivamente utilizzato nei lavori di ripristino.

Art. 34 Aree estrattive

1. Nel territorio comunale di Bucine non sono previste aree destinate a prescrizioni localizzative del PAERP approvato Deliberazione del Consiglio Provinciale di Arezzo n. 48 del 14.04.2009, risultano invece inserite aree destinate a giacimenti e cave dismesse da recuperare.

All'interno di tali aree sono da rispettare le norme, gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e della L.R. 25 marzo 2015, n. 35 "Disposizioni in materia di cave", compresa l'attività di risistemazione ambientale.

2. Ferma restando l'applicazione delle specifiche norme in materia di attività estrattiva e degli obblighi assunti dal soggetto titolare delle autorizzazioni o destinatario delle sanzioni ripristinatorie, i terreni assoggettati ad escavazione potranno essere recuperati all'uso agricolo mediante un insieme sistematico di interventi comportanti anche modeste modificazioni del territorio, nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgvo nº 42/2004 e nella Legge Forestale Regionale nº 39/2000 e s.m.i.

A tale fine, potranno essere approvati anche ai sensi degli artt. 14 e segg. della L. nº 241/90 dei piani particolareggiati destinati a superare il degrado fisico ed al recupero ad attività produttive esistenti.

Art. 35 Conservazione della fertilità naturale del suolo

1. Nelle aree di pascolo soggette a fenomeni erosivi e rischio franoso deve essere salvaguardata l'integrità del cotico erboso e con essa la fertilità naturale dei suoli provvedendo all'allontanamento delle acque di percolazione mediante la creazione ed il mantenimento di opportune sistemazioni idrauliche e con la limitazione dei carichi animali.

CAPO IV ECOSISTEMI DELLA FAUNA E DELLA FLORA

Art. 36 Elementi arborei isolati e filari; siepi

1. È istituito il divieto di abbattimento delle querce camporili (Quercus pubescens) su tutto il territorio del Comune di Bucine, salvo il nulla osta dell'Autorità competente. La violazione del medesimo è punita, salvo che il fatto non costituisca anche diversa violazione, con la sanzione amministrativa di €500,00 prevista dall'art. 7 bis del D.Lgvo nº267/2000.

2. In caso di abbattimento legittimo di un esemplare della predetta l'integrità del filare deve essere garantita con la sostituzione del medesimo con uno della stessa specie.

3. Sono altresì vietate, sotto la medesima sanzione di cui al comma 1, le potature invasive, "tipo capitozzatura" che comunque stravolgano il normale portamento delle specie, con l'esclusione delle piante (salici, pioppi ed aceri campestri) che tradizionalmente sono coltivati con questa pratica a fini agricoli.

4. È vietata la posa a dimora di siepi diverse da quelle che caratterizzano il tipo originario caratterizzato da specie arbustive autoctone.

Art. 37 Boschi e aree boscate

1. La cartografia del PIT della Toscana individua le formazioni boschive e forestali presenti nel territorio comunale, definendone la consistenza, fermo restando le definizioni e le specificazioni di cui alla L.R. n. 39/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Le formazioni boscate costituiscono elementi di invariante sotto il profilo naturalistico ed ambientale (sistemazioni idraulico-forestali; rete dei sentieri e viabilità fondativa; composizione floristica del soprassuolo) da assoggettare a specifica tutela anche in ragione della funzione di difesa idrogeologica che esse assumono. Per tali aree si individuano i seguenti obiettivi e funzioni compatibili:

  • - conservazione, tutela e sfruttamento economico delle risorse boschive nel rispetto di quanto previsto dalla legge forestale della Regione Toscana L.R.T. 39/2000 e s.m.i. e dal relativo regolamento;
  • - promozione delle attività selvicolturali con esclusione di quelle che arrecano disturbo alla quiete e alla natura dei luoghi;
  • - recupero dei percorsi di antico impianto;
  • - recupero dei manufatti di valore architettonico e storico.

2. Le attività di selvicoltura sono soggette alle prescrizioni di polizia forestale ed alle relative procedure autorizzative.

3. Nelle aree coperte da boschi è previsto un vincolo assoluto di inedificabilità. Gli interventi edilizi sono limitati al recupero del patrimonio edilizio esistente.