Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 26 Finalità di salvaguardia ecologica

1. Le norme contenute negli articoli successivi indicano le azioni dei soggetti pubblici e privati in ogni intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato di ogni singola porzione di territorio o di ogni manufatto nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, così come definiti dal D. Lgs nº152/2006, dalla L.R.T. nº65/2014 e L.R.T. nº 43/2016.

Art. 27 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Gli impianti di produzione di energia derivanti dalle fonti rinnovabili sono disciplinati dalla normativa Regionale e Nazionale vigente che ne disciplina i relativi titoli abilitativi.