Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 28 Corsi d'acqua e laghi

1. I corsi d'acqua pubblica nel territorio comunale sono individuati nell'allegato B alla D.C.R. Toscana n. 57 del 11/06/2013, recepiti nell'ambito della cartografia del PIT implementazione paesaggistica.

2. Tutti i corsi d'acqua del territorio comunale e i laghetti collinari esistenti sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia.

3. Nelle aree di cui all'art. 142, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, sono da prevedersi la rinaturalizzazione delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua, la riqualificazione idrogeologica ed il riassetto idraulico, il mantenimento, il ripristino ed il potenziamento della vegetazione ripariale e pratiche agricole di tipo biologico ed orientate al potenziamento degli assetti botanico-faunistici; sono inoltre da favorire la creazione di percorsi naturalistici e didattici e piccole radure per le attività di tempo libero ed in generale interventi che assicurino l'incremento delle superfici permeabili e degli spazi aperti per la fruizione collettiva e la valorizzazione delle visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo.

Per gli interventi sono prescritti:

  • - il ripristino della continuità del sistema dei fossi attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • - la delocalizzazione di attività ed usi non compatibili con la continuità del reticolo idrografico;
  • - la tutela della vegetazione ripariale ed il ripristino dell'ecosistema fluviale negli assetti vegetazionali e faunistici;
  • - il mantenimento della possibilità di divagazione dell'alveo.

Dovranno essere in ogni caso garantiti:

  • - l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;
  • - il mantenimento delle visuali panoramiche connotate da elevato valore estetico-percettivo, da e verso il corso d'acqua.

Nella realizzazione di eventuali interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, dovrà comunque essere garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici.

La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili nel territorio rurale è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili.

Non è ammessa la realizzazione di depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere.

Art. 29 Governo delle acque superficiali

1. Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, parate, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) sono finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione con specie ripariali autoctone, alla risalita delle specie acquatiche e al generale miglioramento della qualità biologica e della fruizione pubblica; esse dovranno essere concepite privilegiando le tecniche proprie dell'Ingegneria naturalistica.

2. Ferma restando la necessità di autorizzazione da parte dell'autorità idraulica competente, le operazioni di interramento di fossi debbono necessariamente essere correlate a specifiche operazioni di realizzazione di percorsi alternativi per il deflusso delle acque a "giorno" con individuazione di un recapito definito. Gli interventi di intubamento dei fossi devono prevedere obbligatoriamente i seguenti accorgimenti:

  • a. all'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati devono essere posti degli elementi filtranti allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte;
  • b. gli elementi filtranti devono essere dimensionati e posizionati in modo tale da non diminuire la sezione utile di deflusso prevedendo una fossa di accumulo per il materiale intercettato;
  • c. la manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere lo svuotamento periodico della fossa e la ripulitura degli elementi filtranti in particolar modo dopo ogni evento di piena.

Art. 30 Arginature

1. Le opere idrauliche e i relativi manufatti, debbono essere mantenuti a cura dei soggetti che ne hanno la disponibilità in perfetta funzionalità. L'amministrazione, avvalendosi dei propri poteri autoritativi, potrà ingiungere la realizzazione degli interventi necessari ed applicare le sanzioni in caso di inottemperanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgvo nº 267/2000.

2. Sulle superfici occupate da opere idrauliche di qualsiasi tipo, è apposto un vincolo di destinazione idraulica, onde consentire l'esecuzione d'ufficio di provvedimenti della pubblica amministrazione.

3. I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, anche quelli per il rifacimento e/o miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde.

4. L'efficienza idraulica delle arginature dovrà essere garantita da un preciso programma di manutenzione periodica per il mantenimento di un'efficace copertura vegetale delle sponde, privilegiando la salvaguardia delle essenze autoctone.

5. È vietata la cementificazione e l'impermeabilizzazione degli argini; devono essere privilegiati gli interventi secondo tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 31 Canalizzazioni agricole

1. Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo devono essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità là dove questa risulti essere stata manomessa dagli interventi precedenti.

2. È vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

3. È vietata la lavorazione del terreno a meno di 1,5 ml. da entrambe le sponde delle canalizzazioni agricole permanenti; tali fasce devono essere regolarmente sfalciate dai proprietari frontisti con il divieto di impiego di prodotti diserbanti e l'obbligo dell'asportazione del materiale di risulta ai fini dell'abbattimento dell'effetto eutrofico nelle acque, dei costi di risagomatura delle sponde e della perdita per erosione del suolo.