Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 32 Interventi su suolo e sottosuolo

1. Per gli interventi che interessano il suolo e il sottosuolo si richiamano le norme vigenti nelle specifiche materie (vincolo idrogeologico, legge forestale, verifica di permeabilità).

Art. 33 Movimenti terra

1. Ogni attività che comporti un apprezzabile modifica all'assetto del suolo eccedente l'attività agro silvo-pastorale è subordinata al conseguimento dei titoli abilitativi previsti dalla L.R.T. nº65/2014, L.R.T. nº 43/2016, dal D.Lgvo. nº42/2004 e dalla L.R. nº 39/2000 e s.m.i. La realizzazione di sbancamenti o consistenti riporti (per es. rilevati stradali, piazzali) anche temporanei, con fronti verticali o sub verticali, dovrà essere effettuata tramite presentazione di un apposito progetto di sistemazione dell'area supportato da uno specifico studio geologico-tecnico in cui sia valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto, nel rispetto delle verifiche di sicurezza relative agli stati limite ultimi (SLU) e delle analisi relative alle condizioni di esercizio (SLE); per i fronti di scavo di altezza superiore ai 2 mt dovranno essere previste armature di sostegno delle pareti e/o ripristino delle condizioni di stabilità delle pareti naturali tramite rinverdimento delle superfici e opere di rinaturalizzazione con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica.

2. Ogni scavo, riporto deve essere eseguito procedendo per stati di avanzamento tali da consentire la rapida ricolmatura, il compattamento dei materiali terrosi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. Al fine di assicurare la stabilità dei terreni e delle opere, in particolare quelle di contenimento del terreno o costruite a contatto con il terreno, devono essere messi in opera sistemi di drenaggio in grado di intercettare e smaltire le acque di circolazione sotterranea in corrispondenza delle nuove opere. La tipologia e la collocazione dei drenaggi deve essere correlata sia alla tipologia, alle dimensioni ed alla collocazione delle opere, considerate nel loro complesso, sia alle caratteristiche della circolazione idrica sotterranea accertata mediante le indagini geologiche.

3. Prima dell'inizio dei lavori di sbancamento e/o di escavazione, dovrà essere individuato il sito di discarica ed i modi di riutilizzo del materiale sbancato e/o scavato; lo scavo dello strato più superficiale del suolo vegetale dovrà essere conservato a parte in prossimità del luogo delle operazioni per essere successivamente utilizzato nei lavori di ripristino.

Art. 34 Aree estrattive

1. Nel territorio comunale di Bucine non sono previste aree destinate a prescrizioni localizzative del PAERP approvato Deliberazione del Consiglio Provinciale di Arezzo n. 48 del 14.04.2009, risultano invece inserite aree destinate a giacimenti e cave dismesse da recuperare.

All'interno di tali aree sono da rispettare le norme, gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e della L.R. 25 marzo 2015, n. 35 "Disposizioni in materia di cave", compresa l'attività di risistemazione ambientale.

2. Ferma restando l'applicazione delle specifiche norme in materia di attività estrattiva e degli obblighi assunti dal soggetto titolare delle autorizzazioni o destinatario delle sanzioni ripristinatorie, i terreni assoggettati ad escavazione potranno essere recuperati all'uso agricolo mediante un insieme sistematico di interventi comportanti anche modeste modificazioni del territorio, nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgvo nº 42/2004 e nella Legge Forestale Regionale nº 39/2000 e s.m.i.

A tale fine, potranno essere approvati anche ai sensi degli artt. 14 e segg. della L. nº 241/90 dei piani particolareggiati destinati a superare il degrado fisico ed al recupero ad attività produttive esistenti.

Art. 35 Conservazione della fertilità naturale del suolo

1. Nelle aree di pascolo soggette a fenomeni erosivi e rischio franoso deve essere salvaguardata l'integrità del cotico erboso e con essa la fertilità naturale dei suoli provvedendo all'allontanamento delle acque di percolazione mediante la creazione ed il mantenimento di opportune sistemazioni idrauliche e con la limitazione dei carichi animali.