Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 36 Elementi arborei isolati e filari; siepi

1. È istituito il divieto di abbattimento delle querce camporili (Quercus pubescens) su tutto il territorio del Comune di Bucine, salvo il nulla osta dell'Autorità competente. La violazione del medesimo è punita, salvo che il fatto non costituisca anche diversa violazione, con la sanzione amministrativa di €500,00 prevista dall'art. 7 bis del D.Lgvo nº267/2000.

2. In caso di abbattimento legittimo di un esemplare della predetta l'integrità del filare deve essere garantita con la sostituzione del medesimo con uno della stessa specie.

3. Sono altresì vietate, sotto la medesima sanzione di cui al comma 1, le potature invasive, "tipo capitozzatura" che comunque stravolgano il normale portamento delle specie, con l'esclusione delle piante (salici, pioppi ed aceri campestri) che tradizionalmente sono coltivati con questa pratica a fini agricoli.

4. È vietata la posa a dimora di siepi diverse da quelle che caratterizzano il tipo originario caratterizzato da specie arbustive autoctone.

Art. 37 Boschi e aree boscate

1. La cartografia del PIT della Toscana individua le formazioni boschive e forestali presenti nel territorio comunale, definendone la consistenza, fermo restando le definizioni e le specificazioni di cui alla L.R. n. 39/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Le formazioni boscate costituiscono elementi di invariante sotto il profilo naturalistico ed ambientale (sistemazioni idraulico-forestali; rete dei sentieri e viabilità fondativa; composizione floristica del soprassuolo) da assoggettare a specifica tutela anche in ragione della funzione di difesa idrogeologica che esse assumono. Per tali aree si individuano i seguenti obiettivi e funzioni compatibili:

  • - conservazione, tutela e sfruttamento economico delle risorse boschive nel rispetto di quanto previsto dalla legge forestale della Regione Toscana L.R.T. 39/2000 e s.m.i. e dal relativo regolamento;
  • - promozione delle attività selvicolturali con esclusione di quelle che arrecano disturbo alla quiete e alla natura dei luoghi;
  • - recupero dei percorsi di antico impianto;
  • - recupero dei manufatti di valore architettonico e storico.

2. Le attività di selvicoltura sono soggette alle prescrizioni di polizia forestale ed alle relative procedure autorizzative.

3. Nelle aree coperte da boschi è previsto un vincolo assoluto di inedificabilità. Gli interventi edilizi sono limitati al recupero del patrimonio edilizio esistente.