Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 40 Disposizioni generali

1. Le disposizioni relative alle destinazioni d'uso, riportate nel presente titolo si applicano ai singoli luoghi in relazione alla loro appartenenza ai differenti sottosistemi ed ambiti, così come risultano indicati nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" e secondo le indicazioni normative riportate ai successivi Titoli IX, XI, XII, XIII, XIV e XV.

2. Nelle singole parti di territorio (edifici e spazi aperti) per le quali nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" è indicata una sigla riferita ad una specifica destinazione d'uso, questa deve essere intesa come funzione esclusiva. In tali casi non si applicano le disposizioni del relativo sottosistema.

Art. 41 Destinazioni d'uso principali

1. Sono considerate destinazioni d'uso principali:

  • - la residenza;
  • - le attività industriali e artigianali;
  • - le attività commerciali al dettaglio;
  • - le attività commerciali all'ingrosso e depositi;
  • - le attività turistico ricettive;
  • - le attività direzionali e di servizio;
  • - i servizi e le attrezzature di uso pubblico;
  • - gli spazi scoperti di uso pubblico;
  • - le infrastrutture e attrezzature della mobilità;
  • - le attività agricole e funzioni connesse;

Art. 42 La residenza

1. Le aree ad esclusivo uso residenziale R possono essere articolate in:

  • - residenze urbane;
  • - collegi, convitti, studentati, pensionati;
  • - strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (affittacamere, case e appartamenti per vacanze, residenze d'epoca).

Art. 43 Le attività industriali e artigianali

1. Sono attività dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi oppure alla riparazione o trasformazione di beni o materiali, anche quando comprendano nella stessa unità spazi destinati alla commercializzazione dei beni prodotti nell'azienda.

2. Le aree ad esclusivo uso industriale ed artigianale possono essere articolate in:

  • - I: fabbriche, officine e autofficine (compresi laboratori di sperimentazione, uffici tecnici, amministrativi e centri di servizio spazi espositivi connessi); magazzini, depositi coperti e scoperti;
  • - Ia: impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, magazzini ed impianti per la zootecnia industrializzata;
  • - Ii: impianti di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti non pericolosi (aree per stoccaggio temporaneo di rifiuti inerti da demolizione, di terre e rocce da scavo, rifiuti nocivi o pericolosi, per lavorazione e frantumazione del rifiuto inerte per la realizzazione di inerte riciclato, per stoccaggio di aggregato riciclato e di inerte vergine);
  • - Ir: impianti per autodemolizioni e recupero rifiuti.

3. Per gli impianti di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti non pericolosi dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

  • - altezza massima non superiore a 15 ml per fabbricati ad uso produttivo e magazzini (escluse ciminiere e impianti speciali), non superiore a 7 ml per servizi ed altri edifici;
  • - distanza dei fabbricati dai confini non inferiore a 10 ml;
  • - le aree dovranno essere opportunamente recintate con rete non inferiore a 1,5 ml;
  • - l'emissione di acque, liquami, polveri, fumi, ecc. dovrà avvenire conformemente alle vigenti leggi e regolamenti anti-inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
  • - l'individuazione di zone per la lavorazione e/o lo stoccaggio di materiali inerti, fero restando il rispetto delle normative sovraordinate, dovrà essere preventivamente concordata con gli uffici comunali competenti.

Art. 44 Le attività commerciali al dettaglio

1. Le aree ad esclusivo uso commerciale secondo quanto definito dalla L.R. 28/2005 e ss.mm.ii possono essere articolate in:

  • - Tc1: esercizi di vicinato: somministrazione di alimenti e bevande; agenzie e sportelli bancari con superficie destinata al pubblico prevalente rispetto a quello di back-office, locali per i servizi bancomat, agenzie di cambio valuta, attività per la fornitura di servizi attinenti le telecomunicazioni e la telematica, l'informazione turistica, il multimediale; laboratori artigiani, laboratori artistici e botteghe artigiane, artigianato di servizi personali e residenziali;
  • - Tc2: medie strutture di vendita;
  • - Tc3: grandi strutture di vendita.

Art. 45 Le attività commerciali all'ingrosso e depositi

1. Le attività commerciali all'ingrosso e depositi (Tc4) sono quelle dirette ad acquistare merci e rivenderle ad altri commercianti, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.

Art. 46 Le attività turistico ricettive

1. Le aree ad esclusivo uso turistico ricettivo secondo quanto definito dalla L.R. n. 42 del 23/03/2000 e ss.mm.ii possono essere articolate in strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:

  • - Tr1: alberghi (inclusi motel e villaggi albergo) e residenze turistico alberghiere;
  • - Tr2: campeggi;
  • - Tr3: villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza;

e in altre strutture ricettive:

  • - Tr4: strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva (case per ferie, ostelli, rifugi);
  • - Tr5: residence.

2. Il rilascio di permessi di costruire e/o autorizzazioni relative ad interventi nel settore turistico ricettivo che prevedano un incremento di posti letto superiore a 50 unità è sempre subordinato alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale, con la quale il richiedente si impegna ad effettuare operazioni finalizzate al mantenimento dei principali caratteri morfologici e paesaggistici del contesto ed in generale alla non alterazione delle risorse ambientali esistenti.

Art. 47 Le attività direzionali

1. Le aree ad esclusivo uso direzionale possono essere articolate in:

  • - Tu1: uffici privati, studi professionali; sedi di associazioni;
  • - Tu2: agenzie bancarie, banche, centri di ricerca.

Art. 48 I servizi e le attrezzature di uso pubblico

1. Le aree ad esclusivo uso a servizi ed attrezzature di uso pubblico - di livello comunale, di interesse generale, a servizio delle attività produttive e delle attività commerciali e direzionali - possono essere articolate in:

  • - Sa: servizi amministrativi riferiti ad uffici amministrativi, protezione civile, tribunali, attrezzature della finanza, per la pubblica sicurezza e militari, archivi, servizi postelegrafonici e telefonici;
  • - Sb: servizi per l'istruzione di base riferiti ad asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo;
  • - Sc: servizi cimiteriali;
  • - Sd: servizi culturali, sociali e ricreativi riferiti a musei, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo, biblioteche, mostre ed esposizioni, centri sociali, culturali e ricreativi, ludoteche, centri polivalenti, mense;
  • - Sh: servizi per l'assistenza socio sanitaria riferiti a centri di assistenza, case di riposo, residenze protette e pensionati (compresi servizi ambulatoriali e sociali connessi);
  • - Si: servizi per l'istruzione superiore;
  • - Sr: servizi religiosi riferiti a chiese, seminari, conventi;
  • - Ss: servizi sportivi coperti riferiti a palestre, piscine, palazzi dello sport, campi coperti;
  • - St: servizi tecnici riferiti a stazioni dei trasporti, impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, centrali termiche, stazioni telefoniche, impianti per il trattamento dei rifiuti, depuratori, canili, mattatoi, edifici annonari, stazioni di sperimentazione per la flora e per la fauna, servizi di soccorso pubblico;
  • - Sti: opere di regimazione idraulica (casse di espansione e di laminazione);
  • - Sti1: aree comprese nel limite di esondazione Tr=200 anni soggette a servitù.

2. In tali aree possono essere inclusi i parcheggi di pertinenza a servizio delle attività svolte, senza una specifica individuazione dell'uso per la sosta nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione".

Art. 49 Gli spazi scoperti di uso pubblico

1. Gli spazi scoperti di uso pubblico - di livello comunale, di interesse generale, a servizio delle attività produttive e delle attività commerciali e direzionali - possono essere articolati in spazi scoperti a verde:

  • - Vg: giardini;
  • - Vo: orti urbani;
  • - Vp: parchi;

ed in spazi scoperti pavimentati:

  • - Pp: parcheggi a raso;
  • - Ps: campi sportivi scoperti;
  • - Pc: aree sosta camper;
  • - Pz: piazze riferite a spazi pedonali o prevalentemente pedonali.

Art. 50 Le infrastrutture e attrezzature della mobilità

1. Le infrastrutture e attrezzature della mobilità possono essere articolate in:

  • - Mc: impianti di distribuzione carburanti;
  • - Mp: parcheggi coperti;
  • - Ms: stazioni ferroviarie e spazi complementari alle aree ferroviarie.

Art. 51 Le attività agricole e funzioni connesse

1. Sono attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.

2. Sono considerate attività connesse a quella agricola:

  • - le attività agrituristiche;
  • - le attività di promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnia e della forestazione;
  • - le attività faunistico-venatorie;
  • - la cinofilia.

3. Sono comunque considerate attività agricole tutte quelle definite tali da disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.