Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 4 Disposizioni generali

1. I sistemi individuano parti del territorio cui viene riconosciuta una comune identità e con insiemi di funzioni e di materiali urbani compatibili con il ruolo specifico che esse hanno nel territorio; i sistemi si articolano in sottosistemi, i quali si differenziano tra loro per dimensione, principio insediativo, tipi edilizi, spazi aperti o modi d'uso; gli ambiti costituiscono una possibile ed ulteriore suddivisione del sottosistema, utilizzata per precisare e differenziare eventuali specificità del sottosistema stesso, relative ad alcune caratteristiche che contraddistinguono i singoli luoghi.

2. Attraverso l'individuazione di sistemi, sottosistemi ed ambiti, quindi, il Piano Operativo disciplina per aree omogenee le destinazioni d'uso e le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, cioè gli interventi di conservazione e riqualificazione riferiti all'intero territorio comunale e gli interventi di completamento all'interno dei centri abitati.

Art. 5 Usi caratterizzanti, consentiti od esclusi

1. Per ciascun sottosistema in cui risulta suddiviso il territorio comunale, sono stabilite norme specifiche relative agli usi del territorio, riferite sia agli spazi aperti che agli edifici.

2. Gli usi caratterizzanti il sottosistema, quelli consentiti od esclusi, fanno riferimento alle destinazioni d'uso principali ed alle relative loro articolazioni così come definite al Titolo VIII - Distribuzione e localizzazione delle funzioni delle presenti norme.

3. Le destinazioni d'uso principali o singole loro articolazioni non esplicitamente previste o ammesse nei singoli sottosistemi si intendono escluse, se non diversamente specificato nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" oppure nelle schede normative riferite agli ambiti di pertinenza degli edifici specialistici, delle ville e dell'edilizia rurale di pregio.

4. Le percentuali, riferite alla Superficie edificabile (o edificata) (SE), dovranno essere verificate sulla superficie complessiva dell'immobile o degli immobili oggetto dell'intervento implicante il cambiamento di destinazione d'uso; tale parametro dovrà essere verificato anche nel caso di cambiamento di destinazione d'uso senza opere.