Norme Tecniche del Piano Operativo

CAPO I IL SISTEMA AMBIENTALE

Art. 52 Disposizioni

1. Il territorio rurale è quello definito dall'art. 64 della L.R.T. nº 65/2014 come modificato dalla L.R.T. nº 43/2016 compatibilmente con le previsioni degli atti di governo del territorio vigenti, costituito dalle aree situate al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, ivi compresi i tessuti storici o storicizzati (nuclei rurali) in territorio aperto e le aree che ospitano funzioni agricole o ad esse connesse, con esclusione degli ambiti di tipo produttivo, commerciale.

Nel contesto territoriale comunale gli ambiti indicati nella norma sono corrispondenti ai sistemi e sottosistemi già definiti del PSC.

2. Il territorio rurale risulta suddiviso in cinque sistemi territoriali corrispondenti ai sottosistemi differenziati definiti:

  • - V1: riserva di naturalità
  • - V2: aree di transizione pedecollinari
  • - V3: corridoi e connessioni fluviali
  • - V4: l'altopiano coltivato
  • - V5: capisaldi del verde.

Art. 53 Sottosistema V1: Riserva di naturalità

1. Costituiscono Riserva di naturalità le aree collinari e montane; ricche di masse arboree, cespuglieti, acque, pascoli, con aree agricole parzialmente abbandonate con dinamiche tendenti alla ripresa del bosco, definiscono un ecosistema complesso caratterizzato da elevata biodiversità ed assumono un ruolo di riequilibrio eco-biologico e climatico per l'intero territorio.

2. Fanno parte del Sottosistema V1 i seguenti tipi e varianti del paesaggio agrario:

  • a. fondovalle stretti, per i quali è prescritto il mantenimento dell'efficienza delle sistemazioni della bonifica e della rete scolante, della viabilità campestre, delle alberature a filare, a gruppi ed isolate, della vegetazione della ripa;
  • b. pianalti, per i quali è prevista la tutela dell'articolazione colturale;
  • c. oliveto terrazzato, dove è prevista la riqualificazione delle recinzioni esistenti, dei caratteri architettonici e del corredo della vegetazione arborea;

3. Per le parti del Sottosistema V1 individuate come aree boscate collinari ed altocollinari (V1d) è prescritta la conservazione come risorsa ambientale e territoriale; le attività agricole presenti dovranno comunque garantire la salvaguardia dei boschi.

4. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

  • - attività agricole e le altre attività alla stessa connesse;
  • - spazi scoperti di uso pubblico.

5. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione":

servizi ed attrezzature di uso pubblico limitatamente alle seguenti articolazioni:

  • - Sd - servizi culturali, sociali e ricreativi;
  • - Sr - servizi religiosi;
  • - residenza;
  • - attività turistico ricettive con l'esclusione di campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza;
  • - attività commerciali, limitatamente a bar e ristoranti, laboratori artistici e botteghe artigiane (Tc1).

6. Eventuali destinazioni diverse dalle precedenti potranno essere previste nelle schede normative di cui al Titolo XI.

7. Sono auspicabili e quindi consentiti interventi finalizzati alla salvaguardia dei boschi integri, al recupero dei boschi e degli arbusteti degradati mediante interventi di rinaturalizzazione e riforestazione guidata, alla regimazione dei corsi d'acqua soggetti a dissesto idrogeologico. Per gli assetti agricoli e forestali ed in particolare per gli interventi che presuppongono trasformazione sono prescritti:

  • - l'utilizzo di tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi;
  • - la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
  • - il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo (reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, nuovi impianti vegetazionali);
  • - la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili o produttivo-agricoli;
  • - la limitazione delle aree impermeabilizzate;
  • - la definizione delle modalità di smaltimento dei prodotti utilizzati per usi agricoli (plastiche per serre o tunnel, ecc.);
  • - il ripristino dei luoghi degradati o trasformati.

8. Sono vietati:

  • - l'accensione di fuochi nelle aree boscate;
  • - l'abbruciamento della vegetazione arborea e arbustiva;
  • - l'introduzione di specie esotiche vegetali e animali;
  • - il pascolamento nelle aree boscate e arbustate.

9. All'interno del sottosistema V1 è ammessa l'individuazione di percorsi trekking ed ippovie anche su strade bianche ed il riallacciamento con analoghi tracciati nei territori confinanti; per la segnaletica dovrà essere predisposto apposito regolamento a garanzia della massima discrezione ed inserimento nel contesto ambientale; resta il divieto generalizzato su tutto il territorio di percorrere tali aree con mezzi motorizzati al di fuori delle strade segnalate, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza, alla gestione del patrimonio boschivo, di quelli impiegati per lo svolgimento delle attività lavorative e per i residenti.

10. Non è consentita l'asfaltatura di strade bianche, se non in corrispondenza dei nuclei abitati dove si dovranno attuare tutti gli accorgimenti utili a ridurre l'impatto ambientale dello strato superficiale, attraverso l'utilizzo di idonee miscele colorate.

11. Il Sottosistema V1 si articola nei seguenti ambiti:

  • - V1.1: Collina di Montozzi.

Art. 54 Ambito V1.1: collina di Montozzi

1. Queste aree sono connotate da caratteri morfologici, orografici e geologici in parte distinti dagli altri contesti a prevalenza boschiva appartenenti al sottosistema V1: si tratta di colline con quote più basse, individuate infatti come parte del sistema territoriale collinare invece che montano come nel caso delle zone del Chianti e dei rilievi intorno a San Pancrazio. Fanno parte dell'Ambito V1.1 i seguenti tipi e varianti del paesaggio agrario:

  • a. fondovalle larghi, per i quali è prevista la tutela delle piantate residue che conservano un valore strutturale di organizzazione del paesaggio agrario, del sistema scolante e della viabilità;
  • b. pianalti per i quali è prevista la tutela dell'articolazione colturale
  • c. oliveto terrazzato, dove è prevista la riqualificazione delle recinzioni esistenti, dei caratteri architettonici e del corredo della vegetazione arborea;

2. Per le parti dell'Ambito V1.1 individuate come aree boscate collinari ed altocollinari (V1.1d) è prescritta la conservazione come risorsa ambientale e territoriale; le attività agricole presenti dovranno comunque garantire la salvaguardia dei boschi.

3. All'Ambito V1.1 si applicano le norme dell'art. 53 dal comma 5 al comma 11.

Art. 55 Sottosistema V2: aree di transizione pedecollinari

1. Sono aree che svolgono un ruolo di stabilizzazione del rapporto tra ambiti territoriali dotati di elevata naturalità (riserve di naturalità) e ambiti antropizzati da riequilibrare; esse sono costituite prevalentemente da aree agricole pedecollinari, consolidate nell'uso e nei caratteri; di rilevante valore è il sistema insediativo costituito da nuclei storici, pievi, antiche ville agricole padronali.

2. Le parti del territorio ricadenti nel sottosistema V2 sono composte in particolare da aree agricole prevalentemente terrazzate, coltivate a vigneto o oliveto, colture tradizionali miste a maglia fitta.

3. Fanno parte del Sottosistema V2 i seguenti tipi e varianti del paesaggio agrario:

  • - a. fondovalle stretti, per i quali è prescritto il mantenimento dell'efficienza delle sistemazioni della bonifica e della rete scolante, della viabilità campestre;
  • - b. pianalti, per i quali è prevista la tutela dell'articolazione colturale;
  • - c. oliveto terrazzato, dove è prevista la riqualificazione delle recinzioni esistenti, dei caratteri architettonici e del corredo della vegetazione arborea;

4. Per le parti del Sottosistema V2 individuate come aree boscate collinari ed altocollinari (V2d) è prescritta la conservazione come risorsa ambientale e territoriale; le attività agricole presenti dovranno comunque garantire la salvaguardia dei boschi.

5. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

  • - attività agricole e le funzioni connesse di cui al precedente articolo 49;
  • - spazi scoperti di uso pubblico.

6. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione":

  • - servizi ed attrezzature di uso pubblico limitatamente alle seguenti articolazioni:
  • - Sd - servizi culturali, sociali e ricreativi;
  • - Sr - servizi religiosi;
  • - residenza;
  • - attività turistico ricettive con l'esclusione di campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza;
  • - attività commerciali, limitatamente ad esercizi di vicinato, bar e ristoranti, laboratori artistici e botteghe artigiane (Tc1).

7. Eventuali destinazioni diverse dalle precedenti potranno essere previste nelle schede normative di cui al Titolo XI.

8. Sono da prevedersi interventi di manutenzione e ripristino degli impianti vegetazionali e dell'assetto delle aree agricole, relativamente a filari alberati o isolati di delimitazione dei fondi agricoli e lungo i percorsi e siepi di delimitazione dei fondi agricoli.

9. Per gli assetti agricoli e forestali ed in particolare per gli interventi che presuppongono trasformazione sono prescritti:

  • - la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
  • - il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo (reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, nuovi impianti vegetazionali);
  • - la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili o produttivo-agricoli;
  • - la limitazione delle aree impermeabilizzate;
  • - la definizione delle modalità di smaltimento dei prodotti utilizzati per usi agricoli (plastiche per serre o tunnel, ecc.);
  • - il ripristino dei luoghi degradati o trasformati.

Art. 56 Sottosistema V3: corridoi e connessioni fluviali

1. Il sottosistema corridoi e connessioni fluviali si configura come componente primaria della rete ecologica del territorio di Bucine sia per le caratteristiche degli ecosistemi presenti, sia per le relative connessioni che sono in grado di stabilire e svolgono la funzione indispensabile di mettere in continuità ambientale le diverse parti del territorio libero ed antropizzato (le riserve di naturalità, le aree agricole pedecollinari, le aree agricole, gli spazi verdi urbani).

2. Fanno parte del sottosistema V3 i seguenti tipi e varianti del paesaggio agrario:

  • a. fondovalle molto stretti, per i quali è prescritto il mantenimento dell'efficienza delle sistemazioni della bonifica e della rete scolante, della viabilità campestre, delle piantate residue che conservano un valore strutturale di organizzazione del paesaggio agrario, delle alberature a filare, a gruppi ed isolate, della vegetazione della ripa;
  • b. fondovalle stretti ma più ampi dei precedenti, per i quali valgono le prescrizioni del punto precedente;
  • c. fondovalle larghi, per i quali è prevista la tutela delle piantate residue che conservano un valore strutturale di organizzazione del paesaggio agrario, delle presenze vegetazionali non colturali (arboree e arbustive), del sistema scolante e della viabilità;
  • d. pianalti, per i quali è prevista la tutela dell'articolazione colturale ed il divieto di ulteriori accorpamenti e di semplificazione della maglia agraria;
  • e. oliveto terrazzato, dove è prevista la riqualificazione delle recinzioni esistenti, dei caratteri architettonici e del corredo della vegetazione arborea.

3. Per le parti del Sottosistema V3 individuate come aree boscate collinari ed altocollinari (V3f) è prescritta la conservazione come risorsa ambientale e territoriale; le attività agricole presenti dovranno comunque garantire la salvaguardia dei boschi.

4. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

  • - attività agricole e le altre attività alla stessa connesse di cui al precedente articolo 49;
  • - spazi scoperti di uso pubblico.

5. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione":

  • - servizi ed attrezzature di uso pubblico limitatamente alle seguenti articolazioni:
  • - Sd - servizi culturali, sociali e ricreativi;
  • - Sr - servizi religiosi;
  • - residenza;
  • - attività turistico ricettive con l'esclusione di campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza;
  • - attività commerciali, limitatamente a bar e ristoranti, laboratori artistici e botteghe artigiane (Tc1).

6. Eventuali destinazioni diverse dalle precedenti potranno essere previste nelle schede normative di cui al Titolo XI.

7. Sono da prevedersi la rinaturalizzazione delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua, la riqualificazione idrogeologica ed il riassetto idraulico, il mantenimento e ripristino ed il potenziamento della vegetazione ripariale, la creazione di percorsi di servizio, naturalistici e didattici e piccole radure per le attività di tempo libero e pratiche agricole di tipo biologico ed orientate al potenziamento degli assetti botanico-faunistici.

8. Per gli interventi sono prescritti:

  • - il ripristino della continuità del sistema dei fossi attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • - la realizzazione di nuovi tratti di corsi d'acqua dove il tracciato esistente ha perso la funzionalità idraulica;
  • - la delocalizzazione di attività ed usi non compatibili con la continuità del reticolo idrografico;
  • - il ripristino dell'ecosistema fluviale negli assetti vegetazionale e faunistici;
  • - la riconversione ed il potenziamento di pratiche agricole coerenti con i caratteri dell'ecosistema fluviale.

Art. 57 Sottosistema V4: l'altopiano coltivato

1. Trattasi di aree agricole diversamente caratterizzate, prevalentemente pianeggianti, comprese tra i principali centri urbani e i territori non antropizzati, a cui è demandata la funzione di proteggere l'unicità e la specificità della relazione dei centri con la campagna circostante; si presentano diversamente connotate nei diversi aspetti: dagli assetti agricoli tradizionali, ai livelli di produttività e al ruolo che svolgono nel contesto del sistema ambientale che, diversamente interrelati, debbono coniugare la permanenza dei caratteri storico-ambientali con le necessità di interventi di riordino e riqualificazione agraria.

2. Fanno parte del Sottosistema V4 i seguenti tipi e varianti del paesaggio agrario:

  • - a. fondovalle stretti, per i quali è prescritto il mantenimento dell'efficienza delle sistemazioni della bonifica e della rete scolante, della viabilità campestre, delle piantate residue che conservano un valore strutturale di organizzazione del paesaggio agrario, delle alberature a filare, a gruppi ed isolate, della vegetazione della ripa;
  • - b. pianalti, per i quali è prevista la tutela dell'articolazione colturale.

3. Per le parti del Sottosistema V4 individuate come aree boscate collinari ed altocollinari (V4c) è prescritta la conservazione come risorsa ambientale e territoriale; le attività agricole presenti dovranno comunque garantire la salvaguardia dei boschi.

4. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

  • - attività agricole e le altre attività alla stessa connesse di cui al precedente articolo 49;
  • - spazi scoperti di uso pubblico.

5. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione":

  • - servizi ed attrezzature di uso pubblico limitatamente alle seguenti articolazioni:
  • - Sd - servizi culturali, sociali e ricreativi;
  • - Sr - servizi religiosi;
  • - residenza;
  • - attività turistico ricettive con l'esclusione di campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza;
  • - attività commerciali, limitatamente ad esercizi di vicinato, bar e ristoranti, laboratori artistici e botteghe artigiane (Tc1).

6. Eventuali destinazioni diverse dalle precedenti potranno sere previste nelle schede normative di cui al Titolo XI.

7. Sono da prevedersi interventi finalizzati a favorire il disinquinamento e la salvaguardia del reticolo idrografico e dei suoli agricoli ed il recupero delle aree degradate, incolte e abbandonate, limitando gli attingimenti dalla falda e salvaguardando le fasce di vegetazione riparia e le siepi alberate e la trama degli scoli per il deflusso naturale delle acque di superficie.

8. Per gli assetti agricoli e forestali ed in particolare per gli interventi che presuppongono trasformazione sono prescritti:

  • - l'utilizzo di tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi;
  • - la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
  • - il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo (reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, nuovi impianti vegetazionali);
  • - la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili o produttivo-agricoli;
  • - la limitazione delle aree impermeabilizzate;
  • - la definizione delle modalità di smaltimento dei prodotti utilizzati per usi agricoli (plastiche per serre o tunnel, ecc.);
  • - il ripristino dei luoghi degradati o trasformati.

Art. 58 Sottosistema V5: capisaldi del verde

1. Sono capisaldi del verde i parchi e giardini di uso pubblico o privato, le aree sportive contraddistinte da caratteri di forte naturalità; spazi che in diversa misura articolano lo spazio edificato della città consolidata; tali aree rappresentano degli elementi di equilibrio ambientale rispetto all'irraggiamento solare ed all'impermeabilizzazione del suolo densamente urbanizzato; hanno funzione ecologica limitata, ma sono caratterizzate da un ruolo e valore paesaggistico irrinunciabili.

2. Fanno parte del Sottosistema V5 i seguenti tipi e varianti del paesaggio agrario:

  • - a. fondovalle larghi, per i quali è prevista la tutela delle piantate residue che conservano un valore strutturale di organizzazione del paesaggio agrario, del sistema scolante e della viabilità
  • - b. pianalti, per i quali è prevista la tutela dell'articolazione colturale.

3. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

  • - attività agricole;
  • - spazi scoperti di uso pubblico.

4. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione":

  • - servizi ed attrezzature di uso pubblico limitatamente alle seguenti articolazioni:
  • - Sd - servizi culturali, sociali e ricreativi;
  • - Sr - servizi religiosi;
  • - Residenza.

5. Eventuali destinazioni diverse dalle precedenti potranno essere previste nelle schede normative di cui al Titolo XI.

6. Per gli interventi sono prescritti:

  • - coerenza tra il progetto ed i caratteri fisici, ambientali, storici ed insediativi e gli usi presenti nei luoghi oggetto di trasformazione;
  • - verifica delle situazioni di degrado e di criticità ambientale e paesistica;
  • - interventi di compensazione e mitigazione agli impatti derivati da situazioni soggette a pressioni antropiche.

CAPO II ZONE E

Art. 59 Interventi edilizi negli spazi aperti

1. Per gli interventi sugli edifici o sugli spazi aperti in generale si dovranno rispettare, oltre a quanto eventualmente stabilito dalla disciplina dei sistemi, sottosistemi ed ambiti di appartenenza, anche le seguenti prescrizioni:

  • a. Autorimesse
    • Nel territorio rurale non si applicano le disposizioni di cui al Titolo III della Legge 122/1989 e ss.mm.ii, riferite alle "aree urbane maggiormente popolate". È ammessa la realizzazione di autorimesse interrate su tre lati ed entro la proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, con esclusione delle parti aggettanti aperte, a condizione che vengano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
      • - 1.siano inserite in dislivelli naturali esistenti, ovvero realizzate al fine di ripristinare l'originario andamento del terreno a seguito di movimenti terra a suo tempo autorizzati;
      • - 2. non comportino la realizzazione di rampe esterne per l'accesso;
      • - 3.siano compatibili con i limiti dimensionali minimi previsti dalla normativa vigente;
  • b. Cantine e locali tecnici
    • Per la costruzione di cantine e locali tecnici è consentito l'ampliamento di un livello interrato di altezza non superiore a ml 2,40, con solo accesso interno, compreso entro la proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, con esclusione delle parti aggettanti aperte.
      La realizzazione di volumi tecnici interrati, realizzati in condizioni diverse dalle precedenti, è consentita, per quota parte della superficie e del volume sopra specificati, solo per dimostrate esigenze di alloggiamento di apparecchiature tecnologiche che le vigenti norme di sicurezza non consentano di collocare altrimenti, previa oggettiva dimostrazione di un imprescindibile necessità tecnica.
      Per le aziende agricole è ammessa la realizzazione di un accesso esterno al livello interrato previa dimostrazione di una imprescindibile necessità tecnica.
      È comunque sempre ammessa per l'accesso pedonale la realizzazione di una scala esterna lungo la facciata del fabbricato, purché di larghezza non superiore a 1,50 ml.
  • c. Piscine
    Nel territorio aperto è consentita la realizzazione di piscine. I progetti debbono essere corredati:
    • - studio inserimento paesaggistico;
    • - relazione tecnica atta a chiarire le modalità di approvvigionamento idrico riempimento, trattamento e reintegro, nonché il sistema di smaltimento delle acque reflue;
    • - da una relazione geologica atta a dimostrare la fattibilità dell'intervento e a definire compiutamente i movimenti terra.
    • - superficie complessiva non superiore a 80 mq. di specchio d'acqua, per la destinazione residenziale e di 150 mq. per quelle agrituristiche e turistico-ricettivo, con possibilità di realizzare più di una vasca fermo restando la superficie totale di specchio d'acqua;
    • - il nuovo impianto dovrà essere progettato nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente, evitando consistenti rimodellamenti del suolo, privilegiando forme regolari e squadrate, dovrà utilizzare guaine o rivestimenti a basso impatto con colori tipo sabbia o terra e comunque da concordare con gli uffici comunali e dovrà essere posizionata nell'ambito di pertinenza stretta degli edifici esistenti; la pavimentazione della "zona di balneazione" dovrà essere realizzata in pietra locale.
  • d. Tettoie e Pergolati
    Non è consentita la realizzazione di nuove tettoie, sono fatti salvi i casi in cui si tratti di struttura di sostegno realizzato con strutture in materiale leggero (preferibilmente legno) per impianti di produzione da fonti rinnovabili a servizio dell'azienda; in tali casi dovrà avere le seguenti caratteristiche:
    • - a) Superficie massima coperta non superiore a 15 mq:
    • - b) h massima non superiore a 2,40 m:
    • - c) unica falda con pendenza massima del 30%.
    I pergolati potranno essere realizzati esclusivamente in legno, interessare un solo prospetto dell'edificio, avere copertura permeabile all'acqua, alla luce e superficie di ingombro non superiore al 20% della superficie coperta dell'edificio di riferimento.
  • e. Recinzioni
    Le nuove recinzioni dovranno essere realizzate con pali in legno semplicemente infissi nel terreno a rete di altezza massima complessiva (sia della rete che dei pali di sostegno) non superiore a 1,80 m, per la protezione delle colture dalla fauna, localizzate in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante, nel rispetto delle specifiche di cui al seguente periodo.
    È consentita in zona agricola la recinzione dei fondi con siepi realizzate con specie della macchia locale anche con introduzione di rete metallica opportunamente inserita e mascherata dalla siepe stessa.
    Sono ammesse recinzioni realizzate con sola rete metallica, filo spinato o simili, nei seguenti casi:
    • - in presenza di allevamenti zootecnici bradi e semi-bradi o come protezione da ungulati;
    • - per la recinzione di piccole superfici poste in continuità con l'edificato ai fini della protezione di allevamenti avicunicoli a carattere familiare.
    È vietato eseguire recinzioni di qualsiasi tipo che possano interrompere la viabilità vicinale e comunale.
    Sono consentite recinzioni in muratura solo se ad integrazione ed in continuità con muri esistenti; in relazione agli ingressi, si deve evitare l'impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti per dimensioni e tipologia il loro ruolo e funzione; per tutte le eventuali opere murarie devono essere utilizzati materiali e tecniche locali; non sono consentite recinzioni o partizioni all'interno di un'area di pertinenza in origine unitaria.
  • f. Attrezzature per il tempo libero
    Campi da tennis e calcetto ed attrezzature sportive in generale possono essere realizzati, nel rispetto delle prescrizioni generali sopra riportate, all'interno di superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica o turistico ricettiva, localizzati nelle immediate vicinanze degli immobili cui fanno riferimento. Il fondo dei campi da tennis dovrà essere realizzato in terra battuta o in erba.
  • g. Interventi di riassetto generale dell'area
    Sono ammessi nel rispetto dei caratteri tipologici e formali dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente; il disegno degli spazi aperti ed in particolare l'impianto del verde dovranno corrispondere a criteri di massima semplicità, in accordo con le regole tradizionali del paesaggio rurale secondo le seguenti prescrizioni:
    • - nelle pavimentazioni di nuova realizzazione dovranno essere impiegati materiali e modalità di posa in opera tradizionali e consoni al contesto rurale. I percorsi all'interno delle aree di pertinenza, sia a carattere pedonale che carrabile, non potranno essere pavimentati;
    • - divieto di utilizzare asfalti, materiali bituminosi e scarsamente permeabili, privilegiando l'impiego di materiale inerte riciclato prodotto dalla frantumazione del pietrame;
    • - divieto di realizzare movimenti terra non strettamente necessari all'esercizio dell'attività agricola e agro-silvo-pastorale.
  • h. nuovi manufatti di servizio a prescindere dalla destinazione d'uso:
    L'inserimento di nuovi manufatti di servizio all'interno delle aree di pertinenza (aree strettamente connesse all'edificio non suscettibili di utilizzo commerciale disgiunto) dovrà garantire il rispetto congiunto delle seguenti prescrizioni:
    • - ubicazione in prossimità della viabilità anche poderale esistente e dei nuclei edilizi esistenti:
    • - salvaguardia e mantenimento della rete scolante e del sistema delle acque superficiali;
    • - l'apertura di nuove strade, comunque prive di pavimentazioni impermeabili, è consentita solo laddove strettamente funzionale per evitare l'interclusione dei fondi;
    • - coerenza con la conformazione morfologica dei siti; in particolare i limiti superiori delle coperture non dovranno superare la quota o la sommità dei crinali e delle vette dei poggi nelle aree collinari limitrofe;
    • - impiego di tecnologie costruttive, materiali ed accorgimenti finalizzati all'ottimizzazione dei fabbisogni energetici ed alla riduzione del consumo di risorse essenziali.
    • - le coloriture degli intonaci e degli elementi architettonici (infissi ecc..) dovranno essere tipici della tradizione locale e degli edifici o manufatti storici o storicizzati eventualmente presenti all'interno dell'ambito di riferimento;
    • - non è ammesso l'utilizzo di rivestimenti in ecopietra, nonché l'impiego di materiali plastici.

2. Nel territorio rurale, così come definito dall'art. 52, la realizzazione di nuove strade rurali è consentita con esclusione delle zone E5, E5a, E5b, E5c.

3. La modifica dei tracciati rurali esistenti è consentita solamente per variazioni di modesta entità in corrispondenza di nuclei per evitarne l'attraversamento, purché le condizioni di transitabilità siano mantenute almeno pari a quelle originarie; i nuovi tratti dovranno inoltre mantenere le caratteristiche geometriche di sezione ed i materiali della strada esistente.
Qualunque modifica è comunque esclusa per le strade appartenenti alla viabilità fondativa, per la quale si rimanda a quanto stabilito dall'art. 165; nel caso delle strade di interesse paesistico, per le quali si rimanda anche a quanto stabilito dall'art. 165, la modifica del tracciato non dovrà comunque alterare la percezione del paesaggio.

Art. 60 Articolazione del territorio rurale

1. Il Piano Operativo in conformità a quanto specificato dall'art. 64 "Il territorio rurale" Titolo IV Capo III della L.R.T 65 /2014 come modificata dalla L.R.T. 43/2016 individua l'ambito del territorio rurale corrispondente alle zone E così come riportate nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione".

2. All'interno del territorio rurale, così come definito al precedente comma 1, coerentemente a quanto stabilito dal Piano Strutturale, individua quali aree di elevato pregio ai fini della produzione agricola corrispondenti ai sottosistemi V1: Riserva di naturalità, V2: aree di transizione pedecollinari e V4: l'altopiano coltivato, così come riportate nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione".

3. La realizzazione di nuove costruzioni rurali, quando sia indispensabile alla conduzione del fondo e all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse, è consentita con le prescrizioni e condizioni di cui al presente articolo.

4. Le superfici fondiarie minime cui deve essere fatto riferimento per la possibilità di realizzare nuove costruzioni rurali, sono quelle del P.T.C.P.

5. Tutte le zone E possono concorrere alla determinazione delle superfici minime ai fini della formazione dei P.A.P.M.A.A.

6. Per le zone E1, aree a trasformazione limitata di quarto livello del Piano Strutturale, è consentita la costruzione di nuovi edifici rurali con le condizioni e prescrizioni di cui ai commi precedenti e secondo le indicazioni di cui al Titolo X; nel caso delle zone indicate come E1a, che corrispondono alle aree di elevata pericolosità geologica o idraulica, cioè a rischio di instabilità oppure di allagamento, tutti gli interventi di trasformazione sono subordinati alla verifica della compatibilità con il livello di rischio idraulico o geologico ed ai condizionamenti da ciò derivanti.

7. Per le zone E2, aree a trasformazione limitata di terzo livello del Piano Strutturale, è consentita la costruzione di nuovi edifici rurali con le condizioni e prescrizioni di cui ai commi precedenti e secondo le indicazioni di cui al Titolo X; nell'intero ambito delle zone E2, allo scopo di garantire la tutela degli elementi di rilievo paesaggistico, le trasformazioni morfologiche delle pertinenze e degli spazi aperti, anche degli edifici esistenti, non dovranno alterare gli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario.

8. Per le zone E3, aree a trasformazione limitata di secondo livello del Piano Strutturale, è consentita la costruzione di nuovi edifici rurali con le condizioni e prescrizioni di cui ai commi precedenti e nel rispetto delle seguenti disposizioni specifiche:

  • - nelle zone indicate come E3a non sono ammesse alterazioni degli specifici caratteri geologici dei luoghi;
  • - nelle zone indicate come E3b i nuovi edifici rurali dovranno essere realizzati in condizione di alto morfologico ed in franco da esondazione;
  • - nell'intero ambito delle zone E3, allo scopo di garantire la tutela degli elementi di rilievo paesaggistico, le trasformazioni morfologiche delle pertinenze e degli spazi aperti, anche degli edifici esistenti, non dovranno alterare gli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e la conformazione geomorfologica del suolo.

Nelle zone E3 è consentita la realizzazione di campi da golf per pratica di modeste dimensioni previa dimostrazione della sostenibilità dell'intervento, in particolare per quanto attiene le esigenze idriche per il mantenimento dei prati da gioco; dovranno inoltre essere tutelati gli elementi della tessitura agraria (sistemazioni idraulico-agrarie, viabilità campestre, vegetazione non colturale) e si dovranno evitare rimodellamenti del suolo che possano ridurre la capacità di invaso della rete scolante e l'eliminazione delle piantate lungo la viabilità campestre e al bordo dei campi.

9. Per le zone E4, aree a trasformazione limitata di primo livello del Piano Strutturale, la costruzione di nuovi edifici rurali, ferme restando le condizioni e prescrizioni di cui ai commi precedenti e le indicazioni di cui al Titolo X e, è limitata ai seguenti contesti ed alle seguenti disposizioni:

  • a. nelle zone indicate come E4a è ammessa la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo esclusivamente in contiguità dei complessi rurali esistenti, secondo criteri, caratteri tipologici e materiali definiti agli artt. 65 e 66;
  • b. nelle zone indicate come E4a ed E4b è ammessa la realizzazione di nuovi annessi rurali esclusivamente in contiguità dei complessi rurali esistenti, secondo criteri, caratteri tipologici e materiali definiti agli artt. 65 e 67; nelle zone indicate come E4b ciò è comunque consentito solo qualora se ne dimostri l'indispensabilità per la funzionalità dell'azienda agricola e la non disponibilità di localizzazioni alternative;
  • c. nelle zone indicate come E4c, per le aziende con superfici superiori a 1,5 ettari è consentita la realizzazione di piccoli annessi con funzione di ricovero attrezzi aventi le caratteristiche di cui all'art. 70;
  • d. nelle zone E4 è consentita la costruzione di annessi e manufatti necessari per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole di cui all'art. 70.

10. Per le zone E5, aree della conservazione del Piano Strutturale, non è ammessa la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, mentre la costruzione di nuovi annessi rurali, ferme restando le condizioni e prescrizioni di cui ai commi precedenti e le indicazioni di cui all'art. 65 e 67, è limitata ai seguenti contesti ed alle seguenti disposizioni:

  • a. nelle zone indicate come E5 e E5a la realizzazione di nuovi annessi rurali è ammessa qualora se ne dimostri l'indispensabilità per la funzionalità dell'azienda agricola e la non disponibilità di localizzazioni alternative ed esclusivamente in contiguità dei complessi rurali esistenti, secondo criteri, caratteri tipologici e materiali definiti agli artt. 65 e 67;
  • b. nelle zone indicate come E5b la realizzazione di nuovi annessi rurali è ammessa solo nei casi in cui la villa o l'edificio specialistico svolga anche la funzione di fattoria; tali interventi, dovranno conformarsi a quanto stabilito dall'art. 65 e 67.
  • c. nelle zone indicate come E5c interventi per la realizzazione di nuovi annessi rurali dovranno essere limitati ad aree effettivamente degradate e finalizzati al recupero sostanziale di terrazzamenti o ciglionamenti in stato di precaria conservazione e sempreché si dimostri la non sussistenza di localizzazioni alternative disponibili; tali interventi, dovranno conformarsi a quanto stabilito dall'art. 67.
  • d. nell'intero ambito delle zone E5, allo scopo di garantire la tutela degli elementi di rilievo paesaggistico, non sono consentite consistenti trasformazioni morfologiche delle pertinenze e degli spazi aperti quali sostanziali alterazioni dell'andamento orografico del suolo, anche per la realizzazione di nuove attrezzature o nuove strade.

11. Per le zone indicate come E6, che individuano gli ambiti delle schede normative del Titolo XI riferite all'edilizia rurale di pregio, agli edifici specialistici ed alle ville, ai nuclei ed agli aggregati nonché per le aree non urbanizzate marginali ai centri abitati non è consentita la costruzione di nuovi edifici rurali. Sono fatti salvi i casi in cui l'azienda agricola dimostri l'effettiva necessità di realizzare nuovi annessi rurali. In questo caso il richiedente dovrà dimostrare l'impossibilità di una diversa collocazione della nuova costruzione nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e formali dei luoghi. Il nuovo annesso dovrà essere subordinato all'approvazione del P.A.P.M.A.A.

Nel caso in cui l'annesso ricada nelle Aree di Conservazione del Piano Strutturale la superficie coperta massima sarà di 40 mq.

In ogni caso gli annessi dovranno rispettare le prescrizioni previste dagli art. 65 e 67 delle presenti norme.

12. I nuovi annessi rurali, realizzati in aree caratterizzate dalla presenza di terrazzamenti o ciglionamenti, non potranno avere Sc superiore a 40 mq e altezza massima superiore a 2,5 m.

13. Nelle aree di cui all'art. 142 lettera m) del D.Lgs. 42/2004, di cui alla tavola "Carta dei vincoli di cui all'art. 136 e 142 lettera m del D.Lgs. 42/2004", si rimanda agli obiettivi per la tutela e la valorizzazione e alla disciplina d'uso dell'allegato H del PIT/PPR.

CAPO III INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE IN TERRITORIO RURALE

Art. 61 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola

1. Sul patrimonio legittimamente esistente con destinazione d'uso agricola, se non diversamente specificato nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione", sono consentiti gli interventi indicati all'art. 71 della Legge Regionale 65/2014 così come modificata dalla Legge Regionale 43/2016 con le seguenti precisazioni:

  • a. interventi pertinenziali: non superiore al 20% della SE legittimamente esistente con un incremento massimo di 30 mq;
  • b. addizione volumetrica: non superiore al 20% del volume edificato legittimamente esistente con un incremento massimo di 60 mq;
  • c. il frazionamento delle unità abitative esistenti nel rispetto del minimo dimensionale di 60 mq di SE, se compatibile con la tipologia dell'edificio e senza ricorrere al frazionamento o la riduzione delle parti comuni;
  • d. l'accorpamento delle unità abitative compatibile con la tipologia dell'edificio esistente;
  • e. la sostituzione edilizia, come disciplinata dall'art. 39 delle presenti norme, e salvo diversa previsione delle schede normative. L'intervento di sostituzione edilizia non può comportare il frazionamento del volume sostituito. L'altezza del volume ricostruito non dovrà essere superiore a quella di eventuali manufatti limitrofi esistenti e comunque con un massimo di due piani fuori terra così come definiti dal presente strumento;
  • f. logge o porticati potranno essere realizzati su un unico fronte e non potranno avere superficie maggiore del 20% della SE del piano di riferimento.

Nel caso di edifici per i quali nelle tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento e di attuazione" sia specificamente previsto l'intervento di ristrutturazione edilizia conservativa (ri-c), la realizzazione degli interventi pertinenziali, così come definiti al comma 6 dell'art. 39 delle presenti norme, è consentita, previa dimostrazione dell'impossibilità di riutilizzo dei manufatti esistenti, per una Superficie Coperta massima comunque non superiore a 30 mq e purché non in aderenza ad edifici principali e senza alterazioni significative della struttura morfologica dei terreni. L'intervento è consentito previa analisi e valutazione storico-morfologica del complesso architettonico e degli spazi di pertinenza, verificando, tramite simulazioni prospettiche, le possibili alternative e le soluzioni di minore impatto percettivo e alterazione e di maggior coerenza con l'esistente; dovrà, inoltre, essere adeguatamente studiata l'intervisibilità da e verso i valori paesaggistici eventualmente presenti.

2. Gli imprenditori agricoli professionali insediati stabilmente sul fondo possono realizzare ampliamenti una tantum fino ad un massimo di 100 mc e comunque non eccedenti 30 mq di SE senza aumento delle unità abitative e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10% del volume edificato esistente e comunque non oltre i 200 mc.

3. La riconfigurazione volumetrica mediante trasferimenti di volumetrie che non eccedono per singolo edificio aziendale il 20 per cento del volume edificato legittimamente esistente è consentita agli imprenditori agricoli professionali, stabilmente insediati sul fondo, nell'ambito territoriale della stessa azienda proponente, per una SE complessiva non superiore a 200 mq.
I volumi trasferiti non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui al comma 2.

4. Gli interventi di cui ai due commi precedenti possono comportare anche l'incremento di una unità residenziale abitativa con SE complessiva massima di mq 110, fermo restando la destinazione agricola.

5. Ove gli interventi di cui ai precedenti commi vengano proposti per lo svolgimento delle attività agrituristiche il rilascio dei titoli abilitativi è subordinato alla stipula di un atto unilaterale d'obbligo, trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari con il quale egli si impegna a non mutare la destinazione d'uso agricola per 15 anni dalla loro realizzazione.
In collegamento funzionale con lo svolgimento dell'attività agrituristica sono ammessi interventi edilizi complementari per gli scopi di cui all'art. 71 comma 1 lett. e) della L.R.T. n. 65/2014, nonché per il miglioramento della capacità ricettiva delle predette imprese con l'inserimento di impianti tecnologici o altre addizioni in conformità agli artt. 17, 18 e 19 della L.R. n. 30/2003 e s.m.i.

Art. 62 Mutamento di destinazione d'uso agricola

1. Il mutamento della destinazione d'uso dei fabbricati rurali è disciplinato dall'artt. 81, 82 e 83 della L.R.T. nº65/2014 come modificata dalla L.R.T. 43/2016 ed è, di regola, consentito nel territorio del Comune di Bucine, con esclusione dei fabbricati con caratteristiche incongrue, quali:

  • - manufatti con strutture inconsistenti e precarie, serre, tettoie, capanni;
  • - manufatti realizzati per attività specifiche, quali frantoi, stalle, porcilaie, ricoveri per animali od altro;.

In tutti i casi gli interventi che comportano la perdita della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali, eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici non agricoli, dovrà essere definita l'area di pertinenza agricola per la realizzazione delle opere di sistemazione ambientale, che devono costituire parte integrante dell'apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo, da stipularsi obbligatoriamente in tutti le ipotesi sopra esposte, registrata e trascritta a spese del richiedente, corredata da idonee garanzie fideiussorie circa la corretta esecuzione delle opere di sistemazione ambientale previste dal progetto.

Lo scomputo dei relativi oneri, previsti dalle vigenti norme regionali è consentito previa approvazione di specifici progetti accompagnati da computi metrici estimativi, solo a fronte di interventi di comprovata rilevanza pubblica.

2. Gli annessi agricoli e gli edifici rurali con inizio lavori successivo al 16 Aprile 2007, data di entrata in vigore del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 9 febbraio 2007, n. 5/R (regolamento di attuazione del titolo IV capo III "Il territorio rurale" della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 "Norme per il governo del territorio"), non possono mutare la destinazione d'uso agricola. Gli edifici rurali, compresi quelli ad uso abitativo, con inizio lavori antecedente al 15 aprile 2007, possono mutare destinazione d'uso nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, fermo restando quanto stabilito negli atti d'obbligo a suo temo stipulati e nei limiti di seguito indicati.

3. Il cambiamento di destinazione d'uso effettuato nell'ambito degli interventi di cui al presente comma e compatibilmente alle destinazioni d'uso consentite dalle norme del sistema di appartenenza, è consentito nei seguenti limiti:

SE esistente SE massima di cambio d'uso consentita
< 60 mq0 mq
60 ≤ SE ≤250100% SE esistente
250 ≤ SE≤ 850250 mq SE esistente
> 85030% esistente

Il cambiamento di destinazione d'uso a residenziale nell'ambito di interventi di sostituzione edilizia in aggregazione ad insediamenti esistenti, rispetta i limiti e condizioni di cui all'art. 39 delle presenti norme ed è consentito solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata delle opere di urbanizzazione (acquedotto, fognature, viabilità) e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto.

Art. 63 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola

1. Nel territorio rurale, a condizione che siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniali, sugli edifici con destinazione d'uso non agricola, salvo quanto previsto nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione", sono consentiti tutti gli interventi edilizi di cui all'art. 79 della L.R.T. nº 65/2014, così come modificato dalla L.R.T. 43/2016 nel rispetto dei parametri dimensionali e con le precisazioni di cui al comma 1 dell'art. 61.
Nel caso di edifici per i quali nelle tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento e di attuazione" sia specificamente previsto l'intervento di ristrutturazione edilizia conservativa (ri-c), la realizzazione degli interventi pertinenziali, così come definiti al comma 6 dell'art. 39 delle presenti norme, è consentita, previa dimostrazione dell'impossibilità di riutilizzo dei manufatti esistenti, per una Superficie Coperta massima comunque non superiore a 30 mq e purché non in aderenza ad edifici principali e senza alterazioni significative della struttura morfologica dei terreni. L'intervento è consentito previa analisi e valutazione storico-morfologica del complesso architettonico e degli spazi di pertinenza, verificando, tramite simulazioni prospettiche, le possibili alternative e le soluzioni di minore impatto percettivo e alterazione e di maggior coerenza con l'esistente; dovrà, inoltre, essere adeguatamente studiata l'intervisibilità da e verso i valori paesaggistici eventualmente presenti.

2. Sono altresì consentiti gli interventi di cui agli artt. 3 e 4 della L.R.T. nº 5/2010, nel rispetto della disciplina del presente piano.

3. Il cambiamento di destinazione d'uso è consentito e compatibilmente alle destinazioni d'uso consentite dalle norme del sistema di appartenenza, nei seguenti limiti dimensionali:

SE esistente SE massima di cambio d'uso consentita
< 60 mq0 mq
60 ≤ SE ≤250100% SE esistente
250 < SE ≤850250 mq SE esistente
> 85030% SE esistente

Il cambiamento di destinazione d'uso a residenziale, nell'ambito di interventi di sostituzione edilizia in aggregazione ad insediamenti esistenti, rispetta i limiti e condizioni di cui all'art. 39 delle presenti norme ed è consentito solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata delle opere di urbanizzazione (acquedotto, fognature, viabilità) e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto.

Art. 64 Interventi sui grandi manufatti dismessi in territorio rurale

1. Recupero degli allevamenti zootecnici dismessi

I manufatti già destinati ad allevamenti zootecnici, od alla trasformazione dei prodotti agricoli, dismessi da almeno tre anni, sono disciplinati dall'art. 3 bis del D.P.R. nº 380/01 e assimilati dal presente Piano alle "Aree Degradate" (AD). Ferma restando l'applicazione della predetta norma, sono consentiti, previa approvazione di specifico Piano attuativo e verifica dell'integrità ambientale del sito, interventi edilizi, coerentemente organizzati, assimilabili alla ristrutturazione edilizia di cui agli artt. 134 comma 1 lett. h) e 135 comma 2 lett. d) della L.R. 65/2014 e s.m.i., che possono comportare anche la realizzazione di un organismo edilizio in tutto e in parte diverso da quello precedente. Il Piano deve prevedere la eliminazione delle superfetazioni degli accessori tecnici dei manufatti precari e di ogni opera incongrua, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene comune.

Il progetto edilizio di trasformazione degli immobili dovrà prevedere:

  • - la verifica delle fonti di approvvigionamento idrico ed energetico, della adeguatezza degli spazi di pertinenza rispetto agli usi previsti nel progetto ed in conformità degli standard urbanistici minimi previsti dalla legge vigente al momento della presentazione della domanda;
  • - la generale bonifica dell'area ove insiste il fabbricato e di quella circostante nel rispetto delle norme che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti e gli interventi sul suolo, in conformità alle discipline di settore;
  • - il ripristino dell'uso agricolo sulle aree non interessate dai nuovi edifici, con riporto di terreno vegetale;
  • - la sistemazione complessiva dell'area con l'inserimento di siepi e alberature con essenze autoctone.

2. Recupero aree produttive e commerciali dismesse
Ferma restando l'applicazione dell'art. 3 bis del D.P.R. nº 380/01 negli immobili dismessi già adibiti allo svolgimento di attività artigianali, produttive e commerciali sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente tendenti al recupero dei manufatti per attività simili, di lavorazione e trasformazione prodotti agricoli e della silvicoltura.
I manufatti precari, baracche, tettoie, impianti tecnologici esterni, se demoliti, non potranno essere ricostruiti.
L'imprenditore agricolo può avvalersi delle facoltà previste dall'art. 75 della L.R.T. nº 65/2014, così come modificata dalla Legge Regionale 43/2016, in applicazione del regolamento di attuazione nº 63/R/2016.