Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 52 Disposizioni

1. Il territorio rurale è quello definito dall'art. 64 della L.R.T. nº 65/2014 come modificato dalla L.R.T. nº 43/2016 compatibilmente con le previsioni degli atti di governo del territorio vigenti, costituito dalle aree situate al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, ivi compresi i tessuti storici o storicizzati (nuclei rurali) in territorio aperto e le aree che ospitano funzioni agricole o ad esse connesse, con esclusione degli ambiti di tipo produttivo, commerciale.

Nel contesto territoriale comunale gli ambiti indicati nella norma sono corrispondenti ai sistemi e sottosistemi già definiti del PSC.

2. Il territorio rurale risulta suddiviso in cinque sistemi territoriali corrispondenti ai sottosistemi differenziati definiti:

  • - V1: riserva di naturalità
  • - V2: aree di transizione pedecollinari
  • - V3: corridoi e connessioni fluviali
  • - V4: l'altopiano coltivato
  • - V5: capisaldi del verde.

Art. 53 Sottosistema V1: Riserva di naturalità

1. Costituiscono Riserva di naturalità le aree collinari e montane; ricche di masse arboree, cespuglieti, acque, pascoli, con aree agricole parzialmente abbandonate con dinamiche tendenti alla ripresa del bosco, definiscono un ecosistema complesso caratterizzato da elevata biodiversità ed assumono un ruolo di riequilibrio eco-biologico e climatico per l'intero territorio.

2. Fanno parte del Sottosistema V1 i seguenti tipi e varianti del paesaggio agrario:

  • a. fondovalle stretti, per i quali è prescritto il mantenimento dell'efficienza delle sistemazioni della bonifica e della rete scolante, della viabilità campestre, delle alberature a filare, a gruppi ed isolate, della vegetazione della ripa;
  • b. pianalti, per i quali è prevista la tutela dell'articolazione colturale;
  • c. oliveto terrazzato, dove è prevista la riqualificazione delle recinzioni esistenti, dei caratteri architettonici e del corredo della vegetazione arborea;

3. Per le parti del Sottosistema V1 individuate come aree boscate collinari ed altocollinari (V1d) è prescritta la conservazione come risorsa ambientale e territoriale; le attività agricole presenti dovranno comunque garantire la salvaguardia dei boschi.

4. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

  • - attività agricole e le altre attività alla stessa connesse;
  • - spazi scoperti di uso pubblico.

5. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione":

servizi ed attrezzature di uso pubblico limitatamente alle seguenti articolazioni:

  • - Sd - servizi culturali, sociali e ricreativi;
  • - Sr - servizi religiosi;
  • - residenza;
  • - attività turistico ricettive con l'esclusione di campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza;
  • - attività commerciali, limitatamente a bar e ristoranti, laboratori artistici e botteghe artigiane (Tc1).

6. Eventuali destinazioni diverse dalle precedenti potranno essere previste nelle schede normative di cui al Titolo XI.

7. Sono auspicabili e quindi consentiti interventi finalizzati alla salvaguardia dei boschi integri, al recupero dei boschi e degli arbusteti degradati mediante interventi di rinaturalizzazione e riforestazione guidata, alla regimazione dei corsi d'acqua soggetti a dissesto idrogeologico. Per gli assetti agricoli e forestali ed in particolare per gli interventi che presuppongono trasformazione sono prescritti:

  • - l'utilizzo di tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi;
  • - la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
  • - il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo (reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, nuovi impianti vegetazionali);
  • - la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili o produttivo-agricoli;
  • - la limitazione delle aree impermeabilizzate;
  • - la definizione delle modalità di smaltimento dei prodotti utilizzati per usi agricoli (plastiche per serre o tunnel, ecc.);
  • - il ripristino dei luoghi degradati o trasformati.

8. Sono vietati:

  • - l'accensione di fuochi nelle aree boscate;
  • - l'abbruciamento della vegetazione arborea e arbustiva;
  • - l'introduzione di specie esotiche vegetali e animali;
  • - il pascolamento nelle aree boscate e arbustate.

9. All'interno del sottosistema V1 è ammessa l'individuazione di percorsi trekking ed ippovie anche su strade bianche ed il riallacciamento con analoghi tracciati nei territori confinanti; per la segnaletica dovrà essere predisposto apposito regolamento a garanzia della massima discrezione ed inserimento nel contesto ambientale; resta il divieto generalizzato su tutto il territorio di percorrere tali aree con mezzi motorizzati al di fuori delle strade segnalate, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza, alla gestione del patrimonio boschivo, di quelli impiegati per lo svolgimento delle attività lavorative e per i residenti.

10. Non è consentita l'asfaltatura di strade bianche, se non in corrispondenza dei nuclei abitati dove si dovranno attuare tutti gli accorgimenti utili a ridurre l'impatto ambientale dello strato superficiale, attraverso l'utilizzo di idonee miscele colorate.

11. Il Sottosistema V1 si articola nei seguenti ambiti:

  • - V1.1: Collina di Montozzi.

Art. 54 Ambito V1.1: collina di Montozzi

1. Queste aree sono connotate da caratteri morfologici, orografici e geologici in parte distinti dagli altri contesti a prevalenza boschiva appartenenti al sottosistema V1: si tratta di colline con quote più basse, individuate infatti come parte del sistema territoriale collinare invece che montano come nel caso delle zone del Chianti e dei rilievi intorno a San Pancrazio. Fanno parte dell'Ambito V1.1 i seguenti tipi e varianti del paesaggio agrario:

  • a. fondovalle larghi, per i quali è prevista la tutela delle piantate residue che conservano un valore strutturale di organizzazione del paesaggio agrario, del sistema scolante e della viabilità;
  • b. pianalti per i quali è prevista la tutela dell'articolazione colturale
  • c. oliveto terrazzato, dove è prevista la riqualificazione delle recinzioni esistenti, dei caratteri architettonici e del corredo della vegetazione arborea;

2. Per le parti dell'Ambito V1.1 individuate come aree boscate collinari ed altocollinari (V1.1d) è prescritta la conservazione come risorsa ambientale e territoriale; le attività agricole presenti dovranno comunque garantire la salvaguardia dei boschi.

3. All'Ambito V1.1 si applicano le norme dell'art. 53 dal comma 5 al comma 11.

Art. 55 Sottosistema V2: aree di transizione pedecollinari

1. Sono aree che svolgono un ruolo di stabilizzazione del rapporto tra ambiti territoriali dotati di elevata naturalità (riserve di naturalità) e ambiti antropizzati da riequilibrare; esse sono costituite prevalentemente da aree agricole pedecollinari, consolidate nell'uso e nei caratteri; di rilevante valore è il sistema insediativo costituito da nuclei storici, pievi, antiche ville agricole padronali.

2. Le parti del territorio ricadenti nel sottosistema V2 sono composte in particolare da aree agricole prevalentemente terrazzate, coltivate a vigneto o oliveto, colture tradizionali miste a maglia fitta.

3. Fanno parte del Sottosistema V2 i seguenti tipi e varianti del paesaggio agrario:

  • - a. fondovalle stretti, per i quali è prescritto il mantenimento dell'efficienza delle sistemazioni della bonifica e della rete scolante, della viabilità campestre;
  • - b. pianalti, per i quali è prevista la tutela dell'articolazione colturale;
  • - c. oliveto terrazzato, dove è prevista la riqualificazione delle recinzioni esistenti, dei caratteri architettonici e del corredo della vegetazione arborea;

4. Per le parti del Sottosistema V2 individuate come aree boscate collinari ed altocollinari (V2d) è prescritta la conservazione come risorsa ambientale e territoriale; le attività agricole presenti dovranno comunque garantire la salvaguardia dei boschi.

5. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

  • - attività agricole e le funzioni connesse di cui al precedente articolo 49;
  • - spazi scoperti di uso pubblico.

6. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione":

  • - servizi ed attrezzature di uso pubblico limitatamente alle seguenti articolazioni:
  • - Sd - servizi culturali, sociali e ricreativi;
  • - Sr - servizi religiosi;
  • - residenza;
  • - attività turistico ricettive con l'esclusione di campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza;
  • - attività commerciali, limitatamente ad esercizi di vicinato, bar e ristoranti, laboratori artistici e botteghe artigiane (Tc1).

7. Eventuali destinazioni diverse dalle precedenti potranno essere previste nelle schede normative di cui al Titolo XI.

8. Sono da prevedersi interventi di manutenzione e ripristino degli impianti vegetazionali e dell'assetto delle aree agricole, relativamente a filari alberati o isolati di delimitazione dei fondi agricoli e lungo i percorsi e siepi di delimitazione dei fondi agricoli.

9. Per gli assetti agricoli e forestali ed in particolare per gli interventi che presuppongono trasformazione sono prescritti:

  • - la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
  • - il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo (reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, nuovi impianti vegetazionali);
  • - la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili o produttivo-agricoli;
  • - la limitazione delle aree impermeabilizzate;
  • - la definizione delle modalità di smaltimento dei prodotti utilizzati per usi agricoli (plastiche per serre o tunnel, ecc.);
  • - il ripristino dei luoghi degradati o trasformati.

Art. 56 Sottosistema V3: corridoi e connessioni fluviali

1. Il sottosistema corridoi e connessioni fluviali si configura come componente primaria della rete ecologica del territorio di Bucine sia per le caratteristiche degli ecosistemi presenti, sia per le relative connessioni che sono in grado di stabilire e svolgono la funzione indispensabile di mettere in continuità ambientale le diverse parti del territorio libero ed antropizzato (le riserve di naturalità, le aree agricole pedecollinari, le aree agricole, gli spazi verdi urbani).

2. Fanno parte del sottosistema V3 i seguenti tipi e varianti del paesaggio agrario:

  • a. fondovalle molto stretti, per i quali è prescritto il mantenimento dell'efficienza delle sistemazioni della bonifica e della rete scolante, della viabilità campestre, delle piantate residue che conservano un valore strutturale di organizzazione del paesaggio agrario, delle alberature a filare, a gruppi ed isolate, della vegetazione della ripa;
  • b. fondovalle stretti ma più ampi dei precedenti, per i quali valgono le prescrizioni del punto precedente;
  • c. fondovalle larghi, per i quali è prevista la tutela delle piantate residue che conservano un valore strutturale di organizzazione del paesaggio agrario, delle presenze vegetazionali non colturali (arboree e arbustive), del sistema scolante e della viabilità;
  • d. pianalti, per i quali è prevista la tutela dell'articolazione colturale ed il divieto di ulteriori accorpamenti e di semplificazione della maglia agraria;
  • e. oliveto terrazzato, dove è prevista la riqualificazione delle recinzioni esistenti, dei caratteri architettonici e del corredo della vegetazione arborea.

3. Per le parti del Sottosistema V3 individuate come aree boscate collinari ed altocollinari (V3f) è prescritta la conservazione come risorsa ambientale e territoriale; le attività agricole presenti dovranno comunque garantire la salvaguardia dei boschi.

4. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

  • - attività agricole e le altre attività alla stessa connesse di cui al precedente articolo 49;
  • - spazi scoperti di uso pubblico.

5. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione":

  • - servizi ed attrezzature di uso pubblico limitatamente alle seguenti articolazioni:
  • - Sd - servizi culturali, sociali e ricreativi;
  • - Sr - servizi religiosi;
  • - residenza;
  • - attività turistico ricettive con l'esclusione di campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza;
  • - attività commerciali, limitatamente a bar e ristoranti, laboratori artistici e botteghe artigiane (Tc1).

6. Eventuali destinazioni diverse dalle precedenti potranno essere previste nelle schede normative di cui al Titolo XI.

7. Sono da prevedersi la rinaturalizzazione delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua, la riqualificazione idrogeologica ed il riassetto idraulico, il mantenimento e ripristino ed il potenziamento della vegetazione ripariale, la creazione di percorsi di servizio, naturalistici e didattici e piccole radure per le attività di tempo libero e pratiche agricole di tipo biologico ed orientate al potenziamento degli assetti botanico-faunistici.

8. Per gli interventi sono prescritti:

  • - il ripristino della continuità del sistema dei fossi attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • - la realizzazione di nuovi tratti di corsi d'acqua dove il tracciato esistente ha perso la funzionalità idraulica;
  • - la delocalizzazione di attività ed usi non compatibili con la continuità del reticolo idrografico;
  • - il ripristino dell'ecosistema fluviale negli assetti vegetazionale e faunistici;
  • - la riconversione ed il potenziamento di pratiche agricole coerenti con i caratteri dell'ecosistema fluviale.

Art. 57 Sottosistema V4: l'altopiano coltivato

1. Trattasi di aree agricole diversamente caratterizzate, prevalentemente pianeggianti, comprese tra i principali centri urbani e i territori non antropizzati, a cui è demandata la funzione di proteggere l'unicità e la specificità della relazione dei centri con la campagna circostante; si presentano diversamente connotate nei diversi aspetti: dagli assetti agricoli tradizionali, ai livelli di produttività e al ruolo che svolgono nel contesto del sistema ambientale che, diversamente interrelati, debbono coniugare la permanenza dei caratteri storico-ambientali con le necessità di interventi di riordino e riqualificazione agraria.

2. Fanno parte del Sottosistema V4 i seguenti tipi e varianti del paesaggio agrario:

  • - a. fondovalle stretti, per i quali è prescritto il mantenimento dell'efficienza delle sistemazioni della bonifica e della rete scolante, della viabilità campestre, delle piantate residue che conservano un valore strutturale di organizzazione del paesaggio agrario, delle alberature a filare, a gruppi ed isolate, della vegetazione della ripa;
  • - b. pianalti, per i quali è prevista la tutela dell'articolazione colturale.

3. Per le parti del Sottosistema V4 individuate come aree boscate collinari ed altocollinari (V4c) è prescritta la conservazione come risorsa ambientale e territoriale; le attività agricole presenti dovranno comunque garantire la salvaguardia dei boschi.

4. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

  • - attività agricole e le altre attività alla stessa connesse di cui al precedente articolo 49;
  • - spazi scoperti di uso pubblico.

5. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione":

  • - servizi ed attrezzature di uso pubblico limitatamente alle seguenti articolazioni:
  • - Sd - servizi culturali, sociali e ricreativi;
  • - Sr - servizi religiosi;
  • - residenza;
  • - attività turistico ricettive con l'esclusione di campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza;
  • - attività commerciali, limitatamente ad esercizi di vicinato, bar e ristoranti, laboratori artistici e botteghe artigiane (Tc1).

6. Eventuali destinazioni diverse dalle precedenti potranno sere previste nelle schede normative di cui al Titolo XI.

7. Sono da prevedersi interventi finalizzati a favorire il disinquinamento e la salvaguardia del reticolo idrografico e dei suoli agricoli ed il recupero delle aree degradate, incolte e abbandonate, limitando gli attingimenti dalla falda e salvaguardando le fasce di vegetazione riparia e le siepi alberate e la trama degli scoli per il deflusso naturale delle acque di superficie.

8. Per gli assetti agricoli e forestali ed in particolare per gli interventi che presuppongono trasformazione sono prescritti:

  • - l'utilizzo di tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi;
  • - la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
  • - il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo (reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, nuovi impianti vegetazionali);
  • - la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili o produttivo-agricoli;
  • - la limitazione delle aree impermeabilizzate;
  • - la definizione delle modalità di smaltimento dei prodotti utilizzati per usi agricoli (plastiche per serre o tunnel, ecc.);
  • - il ripristino dei luoghi degradati o trasformati.

Art. 58 Sottosistema V5: capisaldi del verde

1. Sono capisaldi del verde i parchi e giardini di uso pubblico o privato, le aree sportive contraddistinte da caratteri di forte naturalità; spazi che in diversa misura articolano lo spazio edificato della città consolidata; tali aree rappresentano degli elementi di equilibrio ambientale rispetto all'irraggiamento solare ed all'impermeabilizzazione del suolo densamente urbanizzato; hanno funzione ecologica limitata, ma sono caratterizzate da un ruolo e valore paesaggistico irrinunciabili.

2. Fanno parte del Sottosistema V5 i seguenti tipi e varianti del paesaggio agrario:

  • - a. fondovalle larghi, per i quali è prevista la tutela delle piantate residue che conservano un valore strutturale di organizzazione del paesaggio agrario, del sistema scolante e della viabilità
  • - b. pianalti, per i quali è prevista la tutela dell'articolazione colturale.

3. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

  • - attività agricole;
  • - spazi scoperti di uso pubblico.

4. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione":

  • - servizi ed attrezzature di uso pubblico limitatamente alle seguenti articolazioni:
  • - Sd - servizi culturali, sociali e ricreativi;
  • - Sr - servizi religiosi;
  • - Residenza.

5. Eventuali destinazioni diverse dalle precedenti potranno essere previste nelle schede normative di cui al Titolo XI.

6. Per gli interventi sono prescritti:

  • - coerenza tra il progetto ed i caratteri fisici, ambientali, storici ed insediativi e gli usi presenti nei luoghi oggetto di trasformazione;
  • - verifica delle situazioni di degrado e di criticità ambientale e paesistica;
  • - interventi di compensazione e mitigazione agli impatti derivati da situazioni soggette a pressioni antropiche.