Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 59 Interventi edilizi negli spazi aperti

1. Per gli interventi sugli edifici o sugli spazi aperti in generale si dovranno rispettare, oltre a quanto eventualmente stabilito dalla disciplina dei sistemi, sottosistemi ed ambiti di appartenenza, anche le seguenti prescrizioni:

  • a. Autorimesse
    • Nel territorio rurale non si applicano le disposizioni di cui al Titolo III della Legge 122/1989 e ss.mm.ii, riferite alle "aree urbane maggiormente popolate". È ammessa la realizzazione di autorimesse interrate su tre lati ed entro la proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, con esclusione delle parti aggettanti aperte, a condizione che vengano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
      • - 1.siano inserite in dislivelli naturali esistenti, ovvero realizzate al fine di ripristinare l'originario andamento del terreno a seguito di movimenti terra a suo tempo autorizzati;
      • - 2. non comportino la realizzazione di rampe esterne per l'accesso;
      • - 3.siano compatibili con i limiti dimensionali minimi previsti dalla normativa vigente;
  • b. Cantine e locali tecnici
    • Per la costruzione di cantine e locali tecnici è consentito l'ampliamento di un livello interrato di altezza non superiore a ml 2,40, con solo accesso interno, compreso entro la proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, con esclusione delle parti aggettanti aperte.
      La realizzazione di volumi tecnici interrati, realizzati in condizioni diverse dalle precedenti, è consentita, per quota parte della superficie e del volume sopra specificati, solo per dimostrate esigenze di alloggiamento di apparecchiature tecnologiche che le vigenti norme di sicurezza non consentano di collocare altrimenti, previa oggettiva dimostrazione di un imprescindibile necessità tecnica.
      Per le aziende agricole è ammessa la realizzazione di un accesso esterno al livello interrato previa dimostrazione di una imprescindibile necessità tecnica.
      È comunque sempre ammessa per l'accesso pedonale la realizzazione di una scala esterna lungo la facciata del fabbricato, purché di larghezza non superiore a 1,50 ml.
  • c. Piscine
    Nel territorio aperto è consentita la realizzazione di piscine. I progetti debbono essere corredati:
    • - studio inserimento paesaggistico;
    • - relazione tecnica atta a chiarire le modalità di approvvigionamento idrico riempimento, trattamento e reintegro, nonché il sistema di smaltimento delle acque reflue;
    • - da una relazione geologica atta a dimostrare la fattibilità dell'intervento e a definire compiutamente i movimenti terra.
    • - superficie complessiva non superiore a 80 mq. di specchio d'acqua, per la destinazione residenziale e di 150 mq. per quelle agrituristiche e turistico-ricettivo, con possibilità di realizzare più di una vasca fermo restando la superficie totale di specchio d'acqua;
    • - il nuovo impianto dovrà essere progettato nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente, evitando consistenti rimodellamenti del suolo, privilegiando forme regolari e squadrate, dovrà utilizzare guaine o rivestimenti a basso impatto con colori tipo sabbia o terra e comunque da concordare con gli uffici comunali e dovrà essere posizionata nell'ambito di pertinenza stretta degli edifici esistenti; la pavimentazione della "zona di balneazione" dovrà essere realizzata in pietra locale.
  • d. Tettoie e Pergolati
    Non è consentita la realizzazione di nuove tettoie, sono fatti salvi i casi in cui si tratti di struttura di sostegno realizzato con strutture in materiale leggero (preferibilmente legno) per impianti di produzione da fonti rinnovabili a servizio dell'azienda; in tali casi dovrà avere le seguenti caratteristiche:
    • - a) Superficie massima coperta non superiore a 15 mq:
    • - b) h massima non superiore a 2,40 m:
    • - c) unica falda con pendenza massima del 30%.
    I pergolati potranno essere realizzati esclusivamente in legno, interessare un solo prospetto dell'edificio, avere copertura permeabile all'acqua, alla luce e superficie di ingombro non superiore al 20% della superficie coperta dell'edificio di riferimento.
  • e. Recinzioni
    Le nuove recinzioni dovranno essere realizzate con pali in legno semplicemente infissi nel terreno a rete di altezza massima complessiva (sia della rete che dei pali di sostegno) non superiore a 1,80 m, per la protezione delle colture dalla fauna, localizzate in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante, nel rispetto delle specifiche di cui al seguente periodo.
    È consentita in zona agricola la recinzione dei fondi con siepi realizzate con specie della macchia locale anche con introduzione di rete metallica opportunamente inserita e mascherata dalla siepe stessa.
    Sono ammesse recinzioni realizzate con sola rete metallica, filo spinato o simili, nei seguenti casi:
    • - in presenza di allevamenti zootecnici bradi e semi-bradi o come protezione da ungulati;
    • - per la recinzione di piccole superfici poste in continuità con l'edificato ai fini della protezione di allevamenti avicunicoli a carattere familiare.
    È vietato eseguire recinzioni di qualsiasi tipo che possano interrompere la viabilità vicinale e comunale.
    Sono consentite recinzioni in muratura solo se ad integrazione ed in continuità con muri esistenti; in relazione agli ingressi, si deve evitare l'impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti per dimensioni e tipologia il loro ruolo e funzione; per tutte le eventuali opere murarie devono essere utilizzati materiali e tecniche locali; non sono consentite recinzioni o partizioni all'interno di un'area di pertinenza in origine unitaria.
  • f. Attrezzature per il tempo libero
    Campi da tennis e calcetto ed attrezzature sportive in generale possono essere realizzati, nel rispetto delle prescrizioni generali sopra riportate, all'interno di superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica o turistico ricettiva, localizzati nelle immediate vicinanze degli immobili cui fanno riferimento. Il fondo dei campi da tennis dovrà essere realizzato in terra battuta o in erba.
  • g. Interventi di riassetto generale dell'area
    Sono ammessi nel rispetto dei caratteri tipologici e formali dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente; il disegno degli spazi aperti ed in particolare l'impianto del verde dovranno corrispondere a criteri di massima semplicità, in accordo con le regole tradizionali del paesaggio rurale secondo le seguenti prescrizioni:
    • - nelle pavimentazioni di nuova realizzazione dovranno essere impiegati materiali e modalità di posa in opera tradizionali e consoni al contesto rurale. I percorsi all'interno delle aree di pertinenza, sia a carattere pedonale che carrabile, non potranno essere pavimentati;
    • - divieto di utilizzare asfalti, materiali bituminosi e scarsamente permeabili, privilegiando l'impiego di materiale inerte riciclato prodotto dalla frantumazione del pietrame;
    • - divieto di realizzare movimenti terra non strettamente necessari all'esercizio dell'attività agricola e agro-silvo-pastorale.
  • h. nuovi manufatti di servizio a prescindere dalla destinazione d'uso:
    L'inserimento di nuovi manufatti di servizio all'interno delle aree di pertinenza (aree strettamente connesse all'edificio non suscettibili di utilizzo commerciale disgiunto) dovrà garantire il rispetto congiunto delle seguenti prescrizioni:
    • - ubicazione in prossimità della viabilità anche poderale esistente e dei nuclei edilizi esistenti:
    • - salvaguardia e mantenimento della rete scolante e del sistema delle acque superficiali;
    • - l'apertura di nuove strade, comunque prive di pavimentazioni impermeabili, è consentita solo laddove strettamente funzionale per evitare l'interclusione dei fondi;
    • - coerenza con la conformazione morfologica dei siti; in particolare i limiti superiori delle coperture non dovranno superare la quota o la sommità dei crinali e delle vette dei poggi nelle aree collinari limitrofe;
    • - impiego di tecnologie costruttive, materiali ed accorgimenti finalizzati all'ottimizzazione dei fabbisogni energetici ed alla riduzione del consumo di risorse essenziali.
    • - le coloriture degli intonaci e degli elementi architettonici (infissi ecc..) dovranno essere tipici della tradizione locale e degli edifici o manufatti storici o storicizzati eventualmente presenti all'interno dell'ambito di riferimento;
    • - non è ammesso l'utilizzo di rivestimenti in ecopietra, nonché l'impiego di materiali plastici.

2. Nel territorio rurale, così come definito dall'art. 52, la realizzazione di nuove strade rurali è consentita con esclusione delle zone E5, E5a, E5b, E5c.

3. La modifica dei tracciati rurali esistenti è consentita solamente per variazioni di modesta entità in corrispondenza di nuclei per evitarne l'attraversamento, purché le condizioni di transitabilità siano mantenute almeno pari a quelle originarie; i nuovi tratti dovranno inoltre mantenere le caratteristiche geometriche di sezione ed i materiali della strada esistente.
Qualunque modifica è comunque esclusa per le strade appartenenti alla viabilità fondativa, per la quale si rimanda a quanto stabilito dall'art. 165; nel caso delle strade di interesse paesistico, per le quali si rimanda anche a quanto stabilito dall'art. 165, la modifica del tracciato non dovrà comunque alterare la percezione del paesaggio.

Art. 60 Articolazione del territorio rurale

1. Il Piano Operativo in conformità a quanto specificato dall'art. 64 "Il territorio rurale" Titolo IV Capo III della L.R.T 65 /2014 come modificata dalla L.R.T. 43/2016 individua l'ambito del territorio rurale corrispondente alle zone E così come riportate nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione".

2. All'interno del territorio rurale, così come definito al precedente comma 1, coerentemente a quanto stabilito dal Piano Strutturale, individua quali aree di elevato pregio ai fini della produzione agricola corrispondenti ai sottosistemi V1: Riserva di naturalità, V2: aree di transizione pedecollinari e V4: l'altopiano coltivato, così come riportate nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione".

3. La realizzazione di nuove costruzioni rurali, quando sia indispensabile alla conduzione del fondo e all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse, è consentita con le prescrizioni e condizioni di cui al presente articolo.

4. Le superfici fondiarie minime cui deve essere fatto riferimento per la possibilità di realizzare nuove costruzioni rurali, sono quelle del P.T.C.P.

5. Tutte le zone E possono concorrere alla determinazione delle superfici minime ai fini della formazione dei P.A.P.M.A.A.

6. Per le zone E1, aree a trasformazione limitata di quarto livello del Piano Strutturale, è consentita la costruzione di nuovi edifici rurali con le condizioni e prescrizioni di cui ai commi precedenti e secondo le indicazioni di cui al Titolo X; nel caso delle zone indicate come E1a, che corrispondono alle aree di elevata pericolosità geologica o idraulica, cioè a rischio di instabilità oppure di allagamento, tutti gli interventi di trasformazione sono subordinati alla verifica della compatibilità con il livello di rischio idraulico o geologico ed ai condizionamenti da ciò derivanti.

7. Per le zone E2, aree a trasformazione limitata di terzo livello del Piano Strutturale, è consentita la costruzione di nuovi edifici rurali con le condizioni e prescrizioni di cui ai commi precedenti e secondo le indicazioni di cui al Titolo X; nell'intero ambito delle zone E2, allo scopo di garantire la tutela degli elementi di rilievo paesaggistico, le trasformazioni morfologiche delle pertinenze e degli spazi aperti, anche degli edifici esistenti, non dovranno alterare gli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario.

8. Per le zone E3, aree a trasformazione limitata di secondo livello del Piano Strutturale, è consentita la costruzione di nuovi edifici rurali con le condizioni e prescrizioni di cui ai commi precedenti e nel rispetto delle seguenti disposizioni specifiche:

  • - nelle zone indicate come E3a non sono ammesse alterazioni degli specifici caratteri geologici dei luoghi;
  • - nelle zone indicate come E3b i nuovi edifici rurali dovranno essere realizzati in condizione di alto morfologico ed in franco da esondazione;
  • - nell'intero ambito delle zone E3, allo scopo di garantire la tutela degli elementi di rilievo paesaggistico, le trasformazioni morfologiche delle pertinenze e degli spazi aperti, anche degli edifici esistenti, non dovranno alterare gli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e la conformazione geomorfologica del suolo.

Nelle zone E3 è consentita la realizzazione di campi da golf per pratica di modeste dimensioni previa dimostrazione della sostenibilità dell'intervento, in particolare per quanto attiene le esigenze idriche per il mantenimento dei prati da gioco; dovranno inoltre essere tutelati gli elementi della tessitura agraria (sistemazioni idraulico-agrarie, viabilità campestre, vegetazione non colturale) e si dovranno evitare rimodellamenti del suolo che possano ridurre la capacità di invaso della rete scolante e l'eliminazione delle piantate lungo la viabilità campestre e al bordo dei campi.

9. Per le zone E4, aree a trasformazione limitata di primo livello del Piano Strutturale, la costruzione di nuovi edifici rurali, ferme restando le condizioni e prescrizioni di cui ai commi precedenti e le indicazioni di cui al Titolo X e, è limitata ai seguenti contesti ed alle seguenti disposizioni:

  • a. nelle zone indicate come E4a è ammessa la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo esclusivamente in contiguità dei complessi rurali esistenti, secondo criteri, caratteri tipologici e materiali definiti agli artt. 65 e 66;
  • b. nelle zone indicate come E4a ed E4b è ammessa la realizzazione di nuovi annessi rurali esclusivamente in contiguità dei complessi rurali esistenti, secondo criteri, caratteri tipologici e materiali definiti agli artt. 65 e 67; nelle zone indicate come E4b ciò è comunque consentito solo qualora se ne dimostri l'indispensabilità per la funzionalità dell'azienda agricola e la non disponibilità di localizzazioni alternative;
  • c. nelle zone indicate come E4c, per le aziende con superfici superiori a 1,5 ettari è consentita la realizzazione di piccoli annessi con funzione di ricovero attrezzi aventi le caratteristiche di cui all'art. 70;
  • d. nelle zone E4 è consentita la costruzione di annessi e manufatti necessari per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole di cui all'art. 70.

10. Per le zone E5, aree della conservazione del Piano Strutturale, non è ammessa la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, mentre la costruzione di nuovi annessi rurali, ferme restando le condizioni e prescrizioni di cui ai commi precedenti e le indicazioni di cui all'art. 65 e 67, è limitata ai seguenti contesti ed alle seguenti disposizioni:

  • a. nelle zone indicate come E5 e E5a la realizzazione di nuovi annessi rurali è ammessa qualora se ne dimostri l'indispensabilità per la funzionalità dell'azienda agricola e la non disponibilità di localizzazioni alternative ed esclusivamente in contiguità dei complessi rurali esistenti, secondo criteri, caratteri tipologici e materiali definiti agli artt. 65 e 67;
  • b. nelle zone indicate come E5b la realizzazione di nuovi annessi rurali è ammessa solo nei casi in cui la villa o l'edificio specialistico svolga anche la funzione di fattoria; tali interventi, dovranno conformarsi a quanto stabilito dall'art. 65 e 67.
  • c. nelle zone indicate come E5c interventi per la realizzazione di nuovi annessi rurali dovranno essere limitati ad aree effettivamente degradate e finalizzati al recupero sostanziale di terrazzamenti o ciglionamenti in stato di precaria conservazione e sempreché si dimostri la non sussistenza di localizzazioni alternative disponibili; tali interventi, dovranno conformarsi a quanto stabilito dall'art. 67.
  • d. nell'intero ambito delle zone E5, allo scopo di garantire la tutela degli elementi di rilievo paesaggistico, non sono consentite consistenti trasformazioni morfologiche delle pertinenze e degli spazi aperti quali sostanziali alterazioni dell'andamento orografico del suolo, anche per la realizzazione di nuove attrezzature o nuove strade.

11. Per le zone indicate come E6, che individuano gli ambiti delle schede normative del Titolo XI riferite all'edilizia rurale di pregio, agli edifici specialistici ed alle ville, ai nuclei ed agli aggregati nonché per le aree non urbanizzate marginali ai centri abitati non è consentita la costruzione di nuovi edifici rurali. Sono fatti salvi i casi in cui l'azienda agricola dimostri l'effettiva necessità di realizzare nuovi annessi rurali. In questo caso il richiedente dovrà dimostrare l'impossibilità di una diversa collocazione della nuova costruzione nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e formali dei luoghi. Il nuovo annesso dovrà essere subordinato all'approvazione del P.A.P.M.A.A.

Nel caso in cui l'annesso ricada nelle Aree di Conservazione del Piano Strutturale la superficie coperta massima sarà di 40 mq.

In ogni caso gli annessi dovranno rispettare le prescrizioni previste dagli art. 65 e 67 delle presenti norme.

12. I nuovi annessi rurali, realizzati in aree caratterizzate dalla presenza di terrazzamenti o ciglionamenti, non potranno avere Sc superiore a 40 mq e altezza massima superiore a 2,5 m.

13. Nelle aree di cui all'art. 142 lettera m) del D.Lgs. 42/2004, di cui alla tavola "Carta dei vincoli di cui all'art. 136 e 142 lettera m del D.Lgs. 42/2004", si rimanda agli obiettivi per la tutela e la valorizzazione e alla disciplina d'uso dell'allegato H del PIT/PPR.