Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 61 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola

1. Sul patrimonio legittimamente esistente con destinazione d'uso agricola, se non diversamente specificato nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione", sono consentiti gli interventi indicati all'art. 71 della Legge Regionale 65/2014 così come modificata dalla Legge Regionale 43/2016 con le seguenti precisazioni:

  • a. interventi pertinenziali: non superiore al 20% della SE legittimamente esistente con un incremento massimo di 30 mq;
  • b. addizione volumetrica: non superiore al 20% del volume edificato legittimamente esistente con un incremento massimo di 60 mq;
  • c. il frazionamento delle unità abitative esistenti nel rispetto del minimo dimensionale di 60 mq di SE, se compatibile con la tipologia dell'edificio e senza ricorrere al frazionamento o la riduzione delle parti comuni;
  • d. l'accorpamento delle unità abitative compatibile con la tipologia dell'edificio esistente;
  • e. la sostituzione edilizia, come disciplinata dall'art. 39 delle presenti norme, e salvo diversa previsione delle schede normative. L'intervento di sostituzione edilizia non può comportare il frazionamento del volume sostituito. L'altezza del volume ricostruito non dovrà essere superiore a quella di eventuali manufatti limitrofi esistenti e comunque con un massimo di due piani fuori terra così come definiti dal presente strumento;
  • f. logge o porticati potranno essere realizzati su un unico fronte e non potranno avere superficie maggiore del 20% della SE del piano di riferimento.

Nel caso di edifici per i quali nelle tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento e di attuazione" sia specificamente previsto l'intervento di ristrutturazione edilizia conservativa (ri-c), la realizzazione degli interventi pertinenziali, così come definiti al comma 6 dell'art. 39 delle presenti norme, è consentita, previa dimostrazione dell'impossibilità di riutilizzo dei manufatti esistenti, per una Superficie Coperta massima comunque non superiore a 30 mq e purché non in aderenza ad edifici principali e senza alterazioni significative della struttura morfologica dei terreni. L'intervento è consentito previa analisi e valutazione storico-morfologica del complesso architettonico e degli spazi di pertinenza, verificando, tramite simulazioni prospettiche, le possibili alternative e le soluzioni di minore impatto percettivo e alterazione e di maggior coerenza con l'esistente; dovrà, inoltre, essere adeguatamente studiata l'intervisibilità da e verso i valori paesaggistici eventualmente presenti.

2. Gli imprenditori agricoli professionali insediati stabilmente sul fondo possono realizzare ampliamenti una tantum fino ad un massimo di 100 mc e comunque non eccedenti 30 mq di SE senza aumento delle unità abitative e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10% del volume edificato esistente e comunque non oltre i 200 mc.

3. La riconfigurazione volumetrica mediante trasferimenti di volumetrie che non eccedono per singolo edificio aziendale il 20 per cento del volume edificato legittimamente esistente è consentita agli imprenditori agricoli professionali, stabilmente insediati sul fondo, nell'ambito territoriale della stessa azienda proponente, per una SE complessiva non superiore a 200 mq.
I volumi trasferiti non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui al comma 2.

4. Gli interventi di cui ai due commi precedenti possono comportare anche l'incremento di una unità residenziale abitativa con SE complessiva massima di mq 110, fermo restando la destinazione agricola.

5. Ove gli interventi di cui ai precedenti commi vengano proposti per lo svolgimento delle attività agrituristiche il rilascio dei titoli abilitativi è subordinato alla stipula di un atto unilaterale d'obbligo, trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari con il quale egli si impegna a non mutare la destinazione d'uso agricola per 15 anni dalla loro realizzazione.
In collegamento funzionale con lo svolgimento dell'attività agrituristica sono ammessi interventi edilizi complementari per gli scopi di cui all'art. 71 comma 1 lett. e) della L.R.T. n. 65/2014, nonché per il miglioramento della capacità ricettiva delle predette imprese con l'inserimento di impianti tecnologici o altre addizioni in conformità agli artt. 17, 18 e 19 della L.R. n. 30/2003 e s.m.i.

Art. 62 Mutamento di destinazione d'uso agricola

1. Il mutamento della destinazione d'uso dei fabbricati rurali è disciplinato dall'artt. 81, 82 e 83 della L.R.T. nº65/2014 come modificata dalla L.R.T. 43/2016 ed è, di regola, consentito nel territorio del Comune di Bucine, con esclusione dei fabbricati con caratteristiche incongrue, quali:

  • - manufatti con strutture inconsistenti e precarie, serre, tettoie, capanni;
  • - manufatti realizzati per attività specifiche, quali frantoi, stalle, porcilaie, ricoveri per animali od altro;.

In tutti i casi gli interventi che comportano la perdita della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali, eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici non agricoli, dovrà essere definita l'area di pertinenza agricola per la realizzazione delle opere di sistemazione ambientale, che devono costituire parte integrante dell'apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo, da stipularsi obbligatoriamente in tutti le ipotesi sopra esposte, registrata e trascritta a spese del richiedente, corredata da idonee garanzie fideiussorie circa la corretta esecuzione delle opere di sistemazione ambientale previste dal progetto.

Lo scomputo dei relativi oneri, previsti dalle vigenti norme regionali è consentito previa approvazione di specifici progetti accompagnati da computi metrici estimativi, solo a fronte di interventi di comprovata rilevanza pubblica.

2. Gli annessi agricoli e gli edifici rurali con inizio lavori successivo al 16 Aprile 2007, data di entrata in vigore del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 9 febbraio 2007, n. 5/R (regolamento di attuazione del titolo IV capo III "Il territorio rurale" della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 "Norme per il governo del territorio"), non possono mutare la destinazione d'uso agricola. Gli edifici rurali, compresi quelli ad uso abitativo, con inizio lavori antecedente al 15 aprile 2007, possono mutare destinazione d'uso nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, fermo restando quanto stabilito negli atti d'obbligo a suo temo stipulati e nei limiti di seguito indicati.

3. Il cambiamento di destinazione d'uso effettuato nell'ambito degli interventi di cui al presente comma e compatibilmente alle destinazioni d'uso consentite dalle norme del sistema di appartenenza, è consentito nei seguenti limiti:

SE esistente SE massima di cambio d'uso consentita
< 60 mq0 mq
60 ≤ SE ≤250100% SE esistente
250 ≤ SE≤ 850250 mq SE esistente
> 85030% esistente

Il cambiamento di destinazione d'uso a residenziale nell'ambito di interventi di sostituzione edilizia in aggregazione ad insediamenti esistenti, rispetta i limiti e condizioni di cui all'art. 39 delle presenti norme ed è consentito solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata delle opere di urbanizzazione (acquedotto, fognature, viabilità) e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto.

Art. 63 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola

1. Nel territorio rurale, a condizione che siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniali, sugli edifici con destinazione d'uso non agricola, salvo quanto previsto nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione", sono consentiti tutti gli interventi edilizi di cui all'art. 79 della L.R.T. nº 65/2014, così come modificato dalla L.R.T. 43/2016 nel rispetto dei parametri dimensionali e con le precisazioni di cui al comma 1 dell'art. 61.
Nel caso di edifici per i quali nelle tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento e di attuazione" sia specificamente previsto l'intervento di ristrutturazione edilizia conservativa (ri-c), la realizzazione degli interventi pertinenziali, così come definiti al comma 6 dell'art. 39 delle presenti norme, è consentita, previa dimostrazione dell'impossibilità di riutilizzo dei manufatti esistenti, per una Superficie Coperta massima comunque non superiore a 30 mq e purché non in aderenza ad edifici principali e senza alterazioni significative della struttura morfologica dei terreni. L'intervento è consentito previa analisi e valutazione storico-morfologica del complesso architettonico e degli spazi di pertinenza, verificando, tramite simulazioni prospettiche, le possibili alternative e le soluzioni di minore impatto percettivo e alterazione e di maggior coerenza con l'esistente; dovrà, inoltre, essere adeguatamente studiata l'intervisibilità da e verso i valori paesaggistici eventualmente presenti.

2. Sono altresì consentiti gli interventi di cui agli artt. 3 e 4 della L.R.T. nº 5/2010, nel rispetto della disciplina del presente piano.

3. Il cambiamento di destinazione d'uso è consentito e compatibilmente alle destinazioni d'uso consentite dalle norme del sistema di appartenenza, nei seguenti limiti dimensionali:

SE esistente SE massima di cambio d'uso consentita
< 60 mq0 mq
60 ≤ SE ≤250100% SE esistente
250 < SE ≤850250 mq SE esistente
> 85030% SE esistente

Il cambiamento di destinazione d'uso a residenziale, nell'ambito di interventi di sostituzione edilizia in aggregazione ad insediamenti esistenti, rispetta i limiti e condizioni di cui all'art. 39 delle presenti norme ed è consentito solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata delle opere di urbanizzazione (acquedotto, fognature, viabilità) e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto.

Art. 64 Interventi sui grandi manufatti dismessi in territorio rurale

1. Recupero degli allevamenti zootecnici dismessi

I manufatti già destinati ad allevamenti zootecnici, od alla trasformazione dei prodotti agricoli, dismessi da almeno tre anni, sono disciplinati dall'art. 3 bis del D.P.R. nº 380/01 e assimilati dal presente Piano alle "Aree Degradate" (AD). Ferma restando l'applicazione della predetta norma, sono consentiti, previa approvazione di specifico Piano attuativo e verifica dell'integrità ambientale del sito, interventi edilizi, coerentemente organizzati, assimilabili alla ristrutturazione edilizia di cui agli artt. 134 comma 1 lett. h) e 135 comma 2 lett. d) della L.R. 65/2014 e s.m.i., che possono comportare anche la realizzazione di un organismo edilizio in tutto e in parte diverso da quello precedente. Il Piano deve prevedere la eliminazione delle superfetazioni degli accessori tecnici dei manufatti precari e di ogni opera incongrua, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene comune.

Il progetto edilizio di trasformazione degli immobili dovrà prevedere:

  • - la verifica delle fonti di approvvigionamento idrico ed energetico, della adeguatezza degli spazi di pertinenza rispetto agli usi previsti nel progetto ed in conformità degli standard urbanistici minimi previsti dalla legge vigente al momento della presentazione della domanda;
  • - la generale bonifica dell'area ove insiste il fabbricato e di quella circostante nel rispetto delle norme che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti e gli interventi sul suolo, in conformità alle discipline di settore;
  • - il ripristino dell'uso agricolo sulle aree non interessate dai nuovi edifici, con riporto di terreno vegetale;
  • - la sistemazione complessiva dell'area con l'inserimento di siepi e alberature con essenze autoctone.

2. Recupero aree produttive e commerciali dismesse
Ferma restando l'applicazione dell'art. 3 bis del D.P.R. nº 380/01 negli immobili dismessi già adibiti allo svolgimento di attività artigianali, produttive e commerciali sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente tendenti al recupero dei manufatti per attività simili, di lavorazione e trasformazione prodotti agricoli e della silvicoltura.
I manufatti precari, baracche, tettoie, impianti tecnologici esterni, se demoliti, non potranno essere ricostruiti.
L'imprenditore agricolo può avvalersi delle facoltà previste dall'art. 75 della L.R.T. nº 65/2014, così come modificata dalla Legge Regionale 43/2016, in applicazione del regolamento di attuazione nº 63/R/2016.