Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 65 Disposizioni generali

1. Gli interventi di nuova edificazione nel territorio rurale, salvo quanto previsto nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" sono consentite all'imprenditore agricolo se indispensabili alla conduzione del fondo ed al conseguimento dei fini produttivi e di sviluppo dell'impresa agricola, previa verifica della impossibilità di raggiungere gli scopi con il recupero degli edifici già esistenti in azienda, anche se al momento privi di titolo abilitativo, ma coerenti con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente.

2. La nuova edificazione è disciplinata dagli artt. 73 e 74 della L.R.T. nº 65/2014 come modificata dalla L.R.T. nº 43/2016 e dal regolamento di attuazione n. 63/R/2016. Sono consentiti, in applicazione di tali norme, previa dimostrazione di un collegamento funzionale con l'attività agrifaunistica venatoria, con il prelievo e la selezione delle specie di fauna selvatica classificate ungulati, manufatti destinati, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, della disciplina degli scarichi e dei rifiuti, alla macellazione, alla selezione e lavorazione delle carni e ad accogliere i momenti ricreativi e di socialità degli agricoltori e dei cacciatori, in forma singola o associata.

3. Nella realizzazione dei nuovi edifici rurali dovranno essere impiegati materiali e finiture coerenti con le peculiarità e le tipicità dell'edilizia tradizionale e consolidata; dovrà essere posta attenzione al recupero dei materiali locali e delle soluzioni costruttive tradizionali, in particolare quelle tipiche del luogo, evitando al contempo l'impiego esteso o pervasivo di materiali e tecniche di uso recente o non tipici del luogo; non è ammesso l'utilizzo di rivestimenti in ecopietra sui prospetti principali, nonché l'impiego di materiali plastici.

Per garantire soluzioni costruttive e morfologiche affini ed omogenee al panorama edilizio sarà necessario confrontarsi con i caratteri del contesto edilizio in cui la nuova costruzione andrà a collocarsi, individuandone quelle tipicità costruttive e morfologiche che storicamente hanno caratterizzato quel contesto, analizzando i seguenti aspetti:

  • - il tipo edilizio;
  • - la morfologia in rapporto alle caratteristiche stereometriche e volumetriche principali, gli assetti distributivi generali;
  • - la tipologia costruttiva prevalente, sia delle strutture verticali che degli orizzontamenti;
  • - il tipo di copertura, manto, tipo di gronda, pluviali;
  • - caratteri dell'involucro: muratura facciavista, intonaco; presenza di scale esterne, logge, ecc.;
  • - disposizione e forma delle aperture; tipo di infissi;
  • - caratteri delle sistemazioni esterne: pavimentazioni, verde.

Logge o porticati potranno essere realizzati su un unico fronte e non potranno avere superficie maggiore del 20% della SE del piano di riferimento.

Si dovrà garantire inoltre il rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - salvaguardare e mantenere la rete scolante e del sistema delle acque superficiali;
  • - garantire la coerenza con la conformazione morfologica dei siti; in particolare i limiti superiori delle coperture non dovranno superare la quota o la sommità dei crinali e delle vette dei poggi nelle aree collinari limitrofe;
  • - impiegare tecnologie costruttive, materiali ed accorgimenti finalizzati all'ottimizzazione dei fabbisogni energetici ed alla riduzione del consumo di risorse essenziali.

4. Nella scelta della localizzazione dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

  • - si pongano prioritariamente lungo la viabilità esistente o comunque in aree che non richiedano la realizzazione di nuovi percorsi carrabili; l'apertura di nuove strade, comunque prive di pavimentazioni impermeabili, è consentita solo laddove strettamente funzionale per evitare l'interclusione dei fondi;
  • - si pongano quanto più possibile nelle vicinanze di nuclei ed edifici esistenti, in una logica di accorpamento dei volumi e fabbricati che limiti e contenga le aree urbanizzate, senza alterare quadri paesistici caratterizzati dall'assenza di costruito;
  • - dovranno tuttavia essere salvaguardati l'insieme e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico, lasciandoli liberi da nuovi interventi edilizi; in caso di dimostrata impossibilità di reperire localizzazioni prossime a nuclei esistenti, dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo od eventualmente adottate opportune forme di mitigazione visiva (ad esempio barriere verdi con specie autoctone e modalità di impianto tipiche del luogo);
  • - non saranno consentite localizzazioni che richiedano in generale significativi movimenti di terra; laddove vi siano situazioni di pronunciata acclività, viene prescritta la realizzazione di piani terra seminterrati, limitando sia gli sbancamenti che il riporto di terra per il livellamento dei piani.

Dovrà essere verificata la disponibilità di risorse adeguate in termini di rete idrica e fognaria, verificando la modalità di smaltimento dei reflui, ed eventualmente attuati dispositivi di potenziamento delle infrastrutture esistenti; saranno privilegiati gli impianti di fitodepurazione.

5. Nelle zone indicate come E4c il progetto degli annessi rurali, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

  • - prevedere la copertura a capanna;
  • - la muratura in pietrame a secco o con tecniche analoghe;
  • - la profondità massima del manufatto dovrà essere pari a quella dell'eventuale terrazzo e la parete tergale dovrà risultare coincidente con il muro a retta a monte; nel caso di terrazzi poco profondi e limitate aperture finestrate nel fronte a valle il fronte potrà essere coincidente con il muro a retta a valle.

6. Nelle zone indicate come E5b il progetto degli eventuali nuovi annessi dovrà basarsi su analisi e valutazione storico-morfologica del complesso architettonico e delle sue varie parti costruite, del giardino formale, degli spazi aperti e degli elementi progettati (pomario, orto, barco, viali alberati, ecc.) nonché degli spazi agricoli più direttamente connessi con la villa o con l'edificio specialistico e dovrà definire gli ambiti da tutelare, restaurare o ripristinare individuando l'area di intervento a minore impatto percettivo e con i minori effetti di alterazione rispetto al complesso architettonico, verificando tramite simulazioni prospettiche le possibili alternative e la coerenza con il complesso architettonico e con gli spazi di pertinenza.

7. Nelle zone indicate come E5c la realizzazione degli annessi rurali dovrà basarsi su di una esaustiva documentazione che dimostri l'effettivo stato di degrado, dovranno essere progettati e realizzati approfondendo in modo particolare gli aspetti dell'inserimento ambientale e curando prioritariamente la qualità dei materiali e dell'esecuzione, con l'obiettivo prioritario del recupero del terrazzamento senza modificarne la conformazione originaria, per una superficie coperta comunque non superiore a 40 mq.

Art. 66. Nuovi edifici ad uso abitativo

1. Ferma restando la preliminare verifica dell'impossibilità di recuperare il patrimonio edilizio esistente a fini abitativi, anche mediante interventi di ristrutturazione con cambio di destinazione, che costituisce presupposto essenziale dell'istanza, la realizzazione di nuovi edifici è consentita solo alle condizioni di cui all'art. 73 comma 2 della L.R.T. nº 65/2014 come modificata dalla L.R.T. 43/2016, nel rispetto di tutte le norme contenute nel predetto articolo e nel successivo art. 74, dal Regolamento di attuazione nº 63/R/2016, nonché nell'art. 65 del presente Piano Operativo con le seguenti precisazioni:

  • - la superficie massima ammissibile di ogni unità abitativa è stabilita in 150 mq. di superficie edificabile; da tale quantità massima sono esclusi i locali disposti ad un eventuale livello interrato, per una superficie non eccedente la sagoma del volume edificato fuori terra.

Art. 67 Nuovi annessi agricoli "stabili"

1. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero dei manufatti esistenti, anche con cambio di destinazione d'uso, la realizzazione di nuovi annessi da parte di imprenditori agricoli è consentita in coerenza con le disposizioni del presente piano, previa approvazione di specifico Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla vigente Legge Regionale e dal Regolamento di attuazione nº 63/R/2016.

2. Gli interventi di nuova edificazione previa approvazione del P.A.P.M.A.A. nel territorio rurale sono consentiti all'imprenditore agricolo professionale anche per la detenzione di cani con un limite dimensionale di mq 60 (sessanta) di SE.

3. Nella costruzione dei nuovi annessi agricoli, relativamente alla definizione dei materiali, agli elementi tipologici, ai criteri localizzativi da utilizzare ed alle caratteristiche dimensionali, dovranno rispettarsi le indicazioni riportate al precedente art. 65.

4. Gli annessi agricoli stabili sono costruzioni destinate in via esclusiva ad usi agricoli-produttivi o di supporto alle attività aziendali, ivi comprese quelle agrifaunistico e faunistico-venatorie prive di dotazioni idonee ad utilizzo abitativo, commerciale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.

Art. 68 Contenuti del Programma Aziendale Pluriennale

1. I contenuti del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, come pure le modalità di attuazione e la validità dello stesso, sono determinati ai sensi e per effetto del combinato disposto dell'art. 74 della L.R.T n. 65/2014 come modificata dalla L.R.T. 43/2016, nonché dello specifico regolamento di attuazione n. 63/R/2016.

2. Il Piano aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale assume valenza di Piano attuativo nei seguenti casi:

  • - costruzione di nuove residenze rurali con più di un'unità abitativa;
  • - realizzazione di nuovi annessi agricoli o trasferimento di volumetrie esistenti, interventi di sostituzione edilizia che interessino superfici maggiori di 300 mq,
  • - interventi di ristrutturazione urbanistica che comportino mutamento della destinazione d'uso agricola.

Art. 69 Manufatti temporanei ad uso agricolo in assenza di programma aziendale

1. a) manufatti aziendali di durata non superiore a due anni e serre temporanee

Nel territorio rurale è consentita la realizzazione, nel rispetto dell'art. 70 della L.R.T. 65/2014 come modificata dalla L.R.T. 43/2016, del regolamento di attuazione n. 63/R/2016 e compatibilmente alle destinazioni d'uso consentite dalle norme del sistema di appartenenza e delle norme di emanazione comunale, di manufatti temporanei con strutture in materiale leggero, semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie, con una permanenza sul suolo non superiore a due anni, comprese le serre con analoghe caratteristiche, entrambi, previa sottoscrizione di un impegno alla rimozione entro la scadenza del biennio.

Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ufficio comunale competente, dovrà trasmettere alla Procura della Repubblica territorialmente competente la notizia dell'accertamento dell'inottemperanza ed adottare i provvedimenti di ripristino conseguenti.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme contenute nell'art. 70 della L.R.T. nº 65/2014 come modificata dalla L.R.T. 43/2016. e nel regolamento di attuazione n. 63/R/2016.

Tali opere debbono osservare le specifiche costruttive di seguito indicate:

  • a. presuppongono un periodo di utilizzazione non superiore a 2 anni dalla data di installazione;
  • b. sono realizzati in legno o in altri materiali leggeri e facilmente smontabili, senza alcuna parte in muratura;
  • c. sono semplicemente appoggiati a terra ed eventualmente ancorati, senza opere di fondazione, basamenti in muratura;
  • d. non alterino in modo permanente i terreni dove sono installati, né tanto meno i caratteri storicizzati del paesaggio;
  • e. non comportano modifiche alla morfologia dei terreni, alla rete drenante naturale, alle sistemazioni idraulico agrarie;
  • f. sono utilizzabili come rimessaggio di prodotti, attrezzi e macchinari agricoli, per la vendita diretta dei prodotti aziendali, ovvero per altri usi connessi all'attività e alla conduzione aziendale;
  • g. sono privi di dotazioni idonee ad utilizzo, tassativamente vietato, abitativo, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.
  • h. per tali manufatti (ad esclusione delle serre) è fissato un limite dimensionale di 80 mq e di 4,50 m di altezza netta di colmo.

L'installazione dei manufatti temporanei per lo svolgimento dell'attività agricola è consentita previa comunicazione al Comune quale attività di edilizia libera di cui all'art. 136 comma 2 lett. f) della L.R. 65/2014 e s.m.i. in coerenza con le invarianti del P.T.C.P. di Arezzo e con i contenuti del P.I.T. implementazione paesaggistica, nel rispetto delle disposizioni in materia di vincoli e tutela del territorio, fatte salve le competente degli enti ed organismi preposti alla gestione del vincolo.

La comunicazione presentata dall'imprenditore agricolo dovrà avere i contenuti previsti dal regolamento di Attuazione n. 63/R/2016 all'art. 1 comma 4 e 5 oltre:

  • - indicazione planimetrica su cartografia catastale, di Piano strutturale, Piano Operativo integrata da documentazione fotografica e sezioni ambientali;
  • - indicazione di adeguati sistemi di ancoraggio idonei a garantire, fermo restando le caratteristiche del manufatto, la resistenza del collegamento al suolo.

2. b) manufatti aziendali di durata superiore a due anni e serre

I manufatti di cui al precedente comma possono essere realizzati per periodi superiori a due anni previa presentazione di SCIA, comprendente anche gli elementi previsti dal regolamento di Attuazione n. 63/R/2016 all'art. 2 oltre a:

  • - indicazione del periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, in relazione a specifiche e motivate esigenze produttive e/o venatorie;
  • - l'indicazione planimetrica su cartografia catastale, Piano Strutturale e di Piano Operativo integrata da documentazione fotografica e sezioni ambientali;
  • - per tali manufatti (ad esclusione delle serre) è fissato un limite dimensionale di 80 mq e di 4,50 ml di altezza netta al colmo.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme contenute nell'art. 70 della L.R. nº 65/2014 come modificata dalla L.R.T. 43/2016. e nel regolamento di attuazione n. 63/R/2016.

3. c) manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo di cui all'art. 70, c. 3, lett. b) della L.R. nº 65/2014

Per tali manufatti, consentiti all'imprenditore agricolo professionale, si applicano le norme contenute nell'art. 70 della L.R. nº 65/2014 come modificata dalla L.R.T. 43/2016. e nel regolamento di attuazione n. 63/R/2016 con le seguenti precisazioni:

  • - i manufatti individuati all'art. 3 comma 1 lett. g del regolamento di attuazione n. 63/R/2016 sono ammessi con esclusione di box prefabbricati in cemento e comunque con il limite dimensionale di 60 mq di Superficie Coperta e di 4 ml di altezza netta al colmo.

4. Gli interventi di cui al presente articolo non sono consentiti nelle aree classificate E6 dal presente Piano Operativo e nelle aree coperte da boschi, mentre sono ammessi nelle aree indicate come E5c limitatamente ad aree effettivamente degradate e finalizzati al recupero sostanziale di terrazzamenti o ciglionamenti in stato di precaria conservazione e sempreché si dimostri la non sussistenza di localizzazioni alternative.

5. I manufatti di cui al presente articolo dovranno possedere caratteristiche adeguate al contesto e risultare di minimo impatto, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 65.

Art. 70 Manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici "Capanne"

1. Nel territorio rurale è ammessa la realizzazione di annessi necessari allo svolgimento dell'attività agricola amatoriale e al ricovero di animali domestici, anche da parte di soggetti privi della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, nel rispetto dell'art. 78 della L.R.T. 65/2014 come modificata dalla L.R.T. 43/2016, e del regolamento di attuazione n. 63/R/2016. L'attività edilizia conseguente è soggetta a SCIA, ai sensi dell'art. 135 della L.R.T. nº 65/2014 come modificata dalla L.R.T. 43/2016, e al regolamento di attuazione nº 63/R/2016, nel rispetto delle norme vigenti e con l'obbligo sottoscritto e trascritto, comunque dal proprietario del suolo, di non cederli, a qualunque titolo separatamente dal fondo sul quale insistono, ovvero a rimuoverli con la cessazione dell'attività agricola. L'istanza o la segnalazione sono presentate dal proprietario del fondo o di chi ne ha la legittima disponibilità.
Deve contenere:

  • - a. lo schema di atto d'obbligo da sottoscrivere e trascrivere;
  • - b. gli elementi previsti dall'art. 12/13 del regolamento di attuazione nº 63/R/2016;
  • - c. l'indicazione puntuale delle esigenze produttive;
  • - d. l'indicazione delle caratteristiche costruttive e dimensionali dell'annesso o manufatto;
  • - e. l'asseverazione della conformità dell'intervento alle disposizioni del presente Piano Operativo Piano strutturale, con i contenuti del P.I.T. implementazione paesaggistica e nel rispetto delle disposizioni in materia di vincoli e tutela del territorio e delle commissioni consultive comunali;
  • - f. la dichiarazione sotto forma di atto sostitutivo di notorietà che nel medesimo fondo non esistano, costruzioni stabili o precarie utilizzabili agli stessi scopi di cui al precedente punto c).

2. Gli annessi di cui al presente articolo devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • - a. sono realizzati completamente in legno senza presupporre alcuna parte in muratura
  • - b. non dovranno avere dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, artigianale e commerciale ancorché saltuario o temporaneo;
  • - c. essere privi di fondazione, escluso il solo ancoraggio; dovranno avere un solo livello ed un'altezza netta al colmo non superiore a ml. 2,40; analoghi manufatti potranno essere destinati anche al ricovero di equini: in tal caso l'altezza netta al colmo massima consentita è di ml. 3,50.
  • - d. non alterino la morfologia dei luoghi, né interferiscano con i caratteri storicizzati del paesaggio e non comportino modifiche alla rete drenante ed alle sistemazioni idraulico agrarie,
  • - e. sono utilizzabili come rimessaggio di prodotti, attrezzi e macchinari agricoli, nonché come ricovero di animali domestici a scopo amatoriale: equini, bovini (max 4 capi), ovini e caprini e cani (max 10) avicunicoli (max 20), suini (max 2). La concentrazione complessiva dei capi non può essere superiore a 20 unità.

3. La superficie dei manufatti agricoli in materiali leggeri è determinata in funzione della superficie agricola utilizzata che risulti in proprietà del richiedente alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sulla base dei seguenti parametri:

  • - 500 mq ≤ superficie agricola utilizzata < 3.000 mq fino a 15 mq
  • - 3.000 mq ≤ superficie agricola utilizzata < 5.000 mq fino a 20 mq
  • - 5.000 mq ≤ superficie agricola utilizzata < 10.000 mq fino a 30 mq
  • - superficie agricola utilizzata ≥ 10.000 mq fino a 45 mq

4. È altresì ammessa per le squadre di caccia al cinghiale regolarmente costituite operanti nel territorio, la realizzazione di annessi, con dimensione massima di 100 mq, funzionalmente collegati allo svolgimento dell'attività venatoria, destinati a spazi ricreativi di socializzazione, recupero dei capi abbattuti (identificazione dei capi abbattuti, compilazione delle schede di battuta, operazioni di scarico e carico dai veicoli utilizzati per il trasporto) nel rispetto di tutte le norme vigenti.

5. Nelle zone E5c i manufatti di cui al presente articolo dovranno possedere caratteristiche adeguate al contesto e risultare di minimo impatto, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 65.

6. Gli annessi e manufatti di cui al presente articolo non sono realizzabili nelle aree individuate come zone E6 dal presente Piano Operativo.

7. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme contenute nella L.R.T. nº 65/2014 come modificata dalla L.R.T. 43/2016 e nel regolamento di attuazione n. 63/R/2016.