Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 72 Disposizioni generali

1. Fanno parte del sistema della residenza i luoghi dell'abitare comprendendo con tale termine gli edifici, gli spazi scoperti, la viabilità al servizio della residenza.

2. Il sistema della residenza è caratterizzato dai seguenti usi principali:

  • - residenza.

3. Il sistema della residenza risulta suddiviso in quattro sottosistemi:

  • - R1: centri e frazioni di fondovalle
  • - R2: luoghi centrali della residenza
  • - R3: altri nuclei principali
  • - R4: piccoli nuclei.

Art. 73 Sottosistema R1: centri e frazioni di fondovalle

1. Comprende gli abitati di dimensione più rilevante, connotati da tessuti prevalentemente residenziali ma caratterizzati anche da una discreta presenza - in particolare ai piani terra - di funzioni quali quelle commerciali o artigianali - di servizio e non - favorita dalla posizione lungo strade o piazze per motivi di visibilità; l'affaccio su spazi pubblici è frequente per tipologie di edificato a cortina.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

  • - la residenza.

3. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso, in quanto complementari a quella residenziale, salvo quanto specificato e/o precisato in riferimento ai singoli ambiti:

  • - attività direzionali;
  • - attività commerciali, con l'esclusione delle grandi strutture di vendita (Tc3) e delle medie strutture di vendita in forma aggregata;
  • - servizi e le attrezzature di uso pubblico;
  • - spazi scoperti di uso pubblico.

4. Attività turistico ricettive nel caso di strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità (con l'esclusione di campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza) sono ammesse negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

5. Salvo ove eventualmente diversamente indicato, non sono ammesse attività industriali ed artigianali.

6. Il Sottosistema R1 si articola nei seguenti ambiti:

  • - R1.1: i nuclei antichi
  • - R1.2: i borghi e gli insediamenti lineari di antico impianto
  • - R1.3: altri insediamenti di antico impianto
  • - R1.4: insediamenti lineari a destinazione mista
  • - R1.5: insediamenti lineari recenti a destinazione mista
  • - R1.6: tessuti residenziali recenti a densità medio-alta
  • - R1.7: tessuti residenziali recenti a densità medio-bassa
  • - R1.8: tessuti residenziali recenti a densità bassa
  • - R1.9: quartieri ed interventi unitari.

Art. 74 Ambito R1.1: i nuclei antichi

1. Corrispondono alle parti riconoscibili come nuclei di antico impianto, attorno ai quali si sono successivamente sviluppati gli insediamenti recenti dei centri principali (Torre, Bucine, Ambra, Badia Agnano, Badia a Ruoti e Pietraviva); sono i tessuti storici meno trasformati, caratterizzati da cortine edilizie con corti interne o giardini sul retro; questi contesti hanno mantenuto una forte identità grazie al permanere della residenza stabile che li rende tutt'oggi luoghi vivi e privi di situazioni di degrado legate all'abbandono.
Queste aree sono da assoggettare ad interventi di conservazione, orientati essenzialmente al mantenimento del principio insediativo e delle tipologie. Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti nel rispetto della disciplina puntuale contenuta nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione", interventi così come definiti nel presente piano, di:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria anche con frazionamento ed incremento del numero di unità abitative; sono frazionabili unità abitative di SE => 100 mq nel limite di una nuova unità per ogni unità esistente, nel rispetto dei minimi dimensionali di cui al decreto 5/07/1975;
  • - restauro e risanamento conservativo.

Sono esclusi gli interventi di addizione volumetrica e pertinenziali.
Sono ammessi interventi di eliminazione di tettoie e superfetazioni mediante demolizione senza ricostruzione.
Non è consentita la realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate e fuori terra, come pure la variazione degli interpiani, fermo restando eventuali deroghe stabilite dalla disciplina nazionale.

2. Salvo ove diversamente indicato, dovranno essere conservate, mantenute ed eventualmente rinnovate o ripristinate le sistemazioni degli spazi aperti costituite da pavimentazioni in pietra di strade, vicoli, piazze e slarghi, tenendo conto in particolare anche di quanto stabilito al Titolo XIX.

3. Le seguenti destinazioni d'uso sono consentite per una percentuale complessivamente non superiore al 50% della SE da localizzare preferibilmente al piano terra:

  • - attività direzionali;
  • - attività commerciali, limitatamente a quelle comprese nell'articolazione Tc1.

4. Gli interventi su tali edifici e sulle aree pertinenziali degli stessi occorre siano supportati da adeguata documentazione fotografica, analisi storica e tipologica, valutazione circa l'interferenza degli interventi rispetto agli elementi di valore e tutela individuati, nonché da studio delle essenze vegetazionali di nuovo impianto e delle sistemazioni esterne.

Art. 75 Ambito R1.2: i borghi e gli insediamenti lineari di antico impianto

1. Sono le parti di antico impianto costituite in prevalenza da cortine edilizie allineate lungo le strade principali, spesso poste in continuità con i nuclei antichi, in corrispondenza di luoghi e spazi centrali per gli abitati determinati soprattutto dalla presenza più significativa di attività "attrattive" come negozi o esercizi pubblici (Levane, Bucine, Ambra, Badia Agnano e Badia a Ruoti).

2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione, orientati comunque fondamentalmente al mantenimento del principio insediativo e delle tipologie. Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti, con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, interventi di:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria anche con frazionamento ed incremento del numero di unità abitative; sono frazionabili unità abitative di SE => 100 mq nel limite di una nuova unità per ogni unità esistente, nel rispetto dei minimi dimensionali di cui al decreto 5/07/1975;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia conservativa, che non comporti la modifica dei prospetti principali.

Tale tipologia d'intervento è subordinata alla preventiva dimostrazione della non interferenza dell'intervento rispetto ai caratteri di pregio sotto il profilo architettonico e storico-documentale dell'edificio e della cortina edilizia di riferimento.
Sono esclusi gli interventi di addizione volumetrica e pertinenziali.
Sono ammessi interventi di eliminazione di tettoie e superfetazioni mediante demolizione senza ricostruzione.
Non è consentita la realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate e fuori terra, fermo restando eventuali deroghe stabilite dalla disciplina nazionale.

3. Le seguenti destinazioni d'uso sono consentite per una percentuale complessivamente non superiore al 50% della SE da localizzare preferibilmente al piano terra:

  • - attività direzionali;
  • - attività commerciali, limitatamente a quelle comprese nell'articolazione Tc1.

4. Gli interventi su tali edifici e sulle aree pertinenziali degli stessi occorre siano supportati da adeguata documentazione fotografica, analisi storica e tipologica, valutazione circa l'interferenza degli interventi rispetto agli elementi di valore e tutela individuati, nonché da studio delle essenze vegetazionali di nuovo impianto e delle sistemazioni esterne.

Art. 76 Ambito R1.3: altri insediamenti di antico impianto

1. Corrispondono ad aggregati di dimensione modesta in prevalenza di antico impianto, spesso posti in prossimità degli abitati maggiori, ma che hanno solitamente subito interventi di trasformazione nel tempo tali da alterarne in parte il principio insediativo ed i caratteri tipologici originari.

2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione, orientati essenzialmente al mantenimento ed al recupero del principio insediativo generatore:
Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti", con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, interventi di:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria anche con frazionamento ed incremento del numero di unità abitative; sono frazionabili unità abitative di SE => 100 mq nel limite di una nuova unità per ogni unità esistente, nel rispetto dei minimi dimensionali di cui al decreto 5/07/1975;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia conservativa, che non comporti la modifica dei prospetti principali. Tale tipologia d'intervento è subordinata alla preventiva dimostrazione della non interferenza dell'intervento rispetto ai caratteri di pregio sotto il profilo architettonico e storico-documentale dell'edificio e della cortina edilizia di riferimento.
  • - interventi di addizione volumetrica una tantum sugli edifici esistenti, fino al 20% del volume edificato e comunque entro il limite di 60 mq di SE, con creazione al più di una nuova unità abitativa, nel rispetto delle seguenti condizioni:
    • - a) mantenimento di allineamenti, profili, linee di gronda degli immobili adiacenti:
    • - b) obbligo di procedere prioritariamente alla demolizione e recupero volumetrico di manufatti incongrui legittimi presenti, alla data di adozione del presente, piano all'interno dei resedi di pertinenza:
    • - c) efficientamento energetico degli edifici.
    • - d) il rapporto di copertura finale non superiore al 50%.

L'addizione volumetrica potrà essere realizzata in soprelevazione, qualora la superficie coperta superi il 50%; il progetto dovrà comunque dimostrare la omogeneità dell'intervento rispetto all'altezza degli edifici limitrofi esistenti.

3. Le seguenti destinazioni d'uso sono consentite per una percentuale complessivamente non superiore al 50% della SE da localizzare preferibilmente al piano terra:

  • - attività direzionali;
  • - attività commerciali, limitatamente ad esercizi di vicinato (Tc1).

Art. 77 Ambito R1.4: insediamenti lineari a destinazione mista

1. Sono tessuti in parte anche di antico impianti connotati dalla disposizione lungo assi viari importanti che hanno indotto la formazione di insediamenti lineari dove però l'edificazione - diversamente dal caso dei borghi - non ha in genere un rapporto diretto con lo spazio della strada; sono tessuti caratterizzati inoltre da una densità media. In questi contesti alla destinazione residenziale si abbinano anche altre funzioni, legate proprio alla visibilità ed alla accessibilità.

2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione, orientati essenzialmente al mantenimento del principio insediativo:
Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti, con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, interventi di:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia conservativa;
  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • - interventi pertinenziali con volume edificabile aggiuntivo accessorio non superiore al 20% del volume edificato e comunque non eccedente il limite di 30 mq di SE;
  • - interventi di addizione volumetrica una tantum sugli edifici esistenti, fino al 20% del volume edificato e comunque entro il limite di 60 mq di SE, con creazione al più di una nuova unità abitativa.

Per interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa dovrà essere assicurato il rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

  • - Rc max: 50%.

Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività direzionali;
  • - attività commerciali, con l'esclusione delle grandi strutture di vendita (Tc3) e delle medie strutture di vendita in forma aggregata.

Art. 78 Ambito R1.5: insediamenti lineari recenti a destinazione mista

1. Sono tessuti con caratteristiche simili ai precedenti, quindi caratterizzati dalla localizzazione lungo itinerari molto frequentati ed a destinazione mista, ma di più recente formazione, dove il rapporto con la strada è ulteriormente mediato da una maggiore distanza, dovuta a volte anche alla conformazione orografica dei luoghi, e con minore densità del tessuto.

2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione, orientati essenzialmente al mantenimento del principio insediativo:

Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti, con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, interventi di:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia conservativa;
  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • - sostituzione edilizia, anche con incremento volumetrico fino al 20% del volume edificato e comunque non eccedente il limite di 60 mq di SE;
  • - interventi pertinenziali con volume edificabile aggiuntivo accessorio non superiore al 20% del volume edificato non eccedente il limite di 30 mq di SE;
  • - interventi di addizione volumetrica una tantum sugli edifici esistenti, fino al 20% del volume edificato, comunque non eccedente il limite di 60 mq di SE.

Per interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa dovrà essere assicurato il rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

  • - Rc max: 50%.

Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività direzionali;
  • - attività commerciali, con l'esclusione delle grandi strutture di vendita (Tc3) e delle medie strutture di vendita in forma aggregata.

Art. 79 Ambito R1.6: tessuti residenziali recenti a densità medio-alta

1. Sono tessuti a prevalente destinazione residenziale a densità piuttosto alta connotati in prevalenza dal principio insediativo della casa isolata su lotto, mono o plurifamiliare, lottizzazioni costituite da villette o palazzine, connotate da spazi totalmente privatizzati.

2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione, orientati essenzialmente al mantenimento del principio insediativo.
Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti, con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, interventi di:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia conservativa;
  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • - sostituzione edilizia, anche con incremento volumetrico fino al 20% del volume edificato, comunque non eccedente il limite di 60 mq di SE;
  • - interventi pertinenziali con volume edificabile aggiuntivo accessorio non superiore al 20% del volume edificato e comunque non eccedente il limite di 30 mq di SE;
  • - interventi di addizione volumetrica una tantum sugli edifici esistenti, fino al 20% del volume edificato, comunque non eccedente il limite di 60 mq di SE.

Per interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa dovrà essere assicurato il rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

  • - Rc max: 60%

Altezza massima 2 piani e comunque il progetto dovrà dimostrare la omogeneità dell'intervento rispetto all'altezza degli edifici limitrofi esistenti.

3. Nel caso di laboratori artigianali esistenti, è ammessa l'addizione volumetrica per la realizzazione di un alloggio fino ad un massimo di 100 mq di SE da destinare a residenza a servizio dell'attività qualora non sia già esistente. Il progetto dovrà comunque dimostrare la omogeneità dell'intervento rispetto all'altezza degli edifici limitrofi esistenti.

4. Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività direzionali, limitatamente a uffici privati, studi professionali, sedi di associazioni (Tu1);
  • - attività commerciali, limitatamente all'artigianato di servizi personali e residenziali;
  • - attività turistico ricettive.

Art. 80 Ambito R1.7: tessuti residenziali recenti a densità medio-bassa

1. Sono tessuti a prevalente destinazione residenziale a densità piuttosto bassa connotati dal principio insediativo della casa isolata su lotto, mono o plurifamiliare, lottizzazioni da spazi totalmente privatizzati.

2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione, orientati essenzialmente al mantenimento del principio insediativo:

Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti, con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, interventi di:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia conservativa;
  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • - sostituzione edilizia, anche con incremento volumetrico fino al 20% del volume edificato e comunque non eccedente il limite di 60 mq di SE;
  • - interventi pertinenziali con volume edificabile aggiuntivo accessorio non superiore al 20% del volume edificato e comunque non eccedente il limite di 30 mq di SE;
  • - interventi di addizione volumetrica una tantum sugli edifici esistenti, fino al 20% del volume edificato, comunque non eccedente il limite di 60 mq di SE.

Per interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa dovrà essere assicurato il rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

  • - Rc max: 60%

Altezza massima 2 piani e comunque il progetto dovrà dimostrare la omogeneità dell'intervento rispetto all'altezza degli edifici limitrofi esistenti.

3. Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività direzionali, limitatamente a uffici privati, studi professionali, sedi di associazioni (Tu1);
  • - attività commerciali, limitatamente all'artigianato di servizi personali e residenziali;
  • - attività turistico ricettive.

Art. 81 Ambito R1.8: tessuti residenziali recenti a densità bassa

1. Sono tessuti a destinazione residenziale tendenzialmente esclusiva a densità bassa o molto bassa connotati dal principio insediativo della villa o villetta isolata su lotto, prevalentemente mono o bifamiliare, dove gli spazi sono totalmente privatizzati

2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione, orientati essenzialmente al mantenimento del principio insediativo:
Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti, con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, interventi di:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia conservativa;
  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • - sostituzione edilizia, anche con incremento volumetrico fino al 20% del volume edificato e comunque non eccedente il limite di 60 mq di SE;
  • - interventi pertinenziali con volume edificabile aggiuntivo accessorio non superiore al 20% del volume edificato e comunque non eccedente il limite di 30 mq di SE;
  • - interventi di addizione volumetrica una tantum sugli edifici esistenti, fino al 20% del volume edificato, comunque non eccedente il limite di 60 mq di SE.

Per interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa dovrà essere assicurato il rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

  • - Rc max: 60

Altezza massima 2 piani e comunque il progetto dovrà dimostrare la omogeneità dell'intervento rispetto all'altezza degli edifici limitrofi esistenti.

3. Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività direzionali, limitatamente a uffici privati, studi professionali, sedi di associazioni (Tu1);
  • - attività commerciali, limitatamente all'artigianato di servizi personali e residenziali.
  • - attività turistico ricettive.

Art. 82 Ambito R1.9: quartieri ed interventi unitari

1. Sono tessuti di epoca piuttosto recente, caratterizzati a volte anche da tipologie a blocco, a destinazione residenziale tendenzialmente esclusiva e caratterizzati da uniformità o unitarietà derivanti in genere dalla realizzazione di progetti di piani attuativi, dove sono spesso presenti spazi di uso condominiale o collettivo.

2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione, orientati essenzialmente al mantenimento del principio insediativo.
Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti, con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, interventi di:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia conservativa;
  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • - sostituzione edilizia, anche con incremento volumetrico fino al 20% del volume edificato e comunque non eccedente il limite di 60 mq di SE;
  • - interventi pertinenziali con volume edificabile aggiuntivo accessorio non superiore al 20% del volume edificato e comunque non eccedente il limite di 30 mq di SE;
  • - interventi di addizione volumetrica una tantum sugli edifici esistenti, fino al 20% del volume edificato, comunque non eccedente il limite di 60 mq di SE.

Per interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa dovrà essere assicurato il rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

  • - Rc max: 60%

Altezza massima 2 piani e comunque il progetto dovrà dimostrare la omogeneità dell'intervento rispetto all'altezza degli edifici limitrofi esistenti.

3. Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività direzionali, limitatamente a uffici privati, studi professionali, sedi di associazioni (Tu1);
  • - attività commerciali, limitatamente all'artigianato di servizi personali e residenziali.
  • - attività turistico ricettive.

Art. 83 Sottosistema R2: luoghi centrali della residenza

1. Corrisponde agli edifici ed agli spazi aperti a servizio degli insediamenti residenziali, che costituiscono riferimento per l'identità dei luoghi e per la collettività, in ciascun caso strettamente correlato alla specificità del contesto.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

  • - servizi e attrezzature di uso pubblico;
  • - spazi scoperti di uso pubblico;
  • - attività commerciali, ad esclusione delle grandi strutture di vendita (Tc3) e delle medie strutture di vendita in forma aggregata.

3. In queste aree sono previsti interventi di mantenimento della situazione attuale e di potenziamento delle funzioni insediate, privilegiando il transito pedonale e quello ciclabile.

4. Per i servizi e le attrezzature di uso pubblico esistenti e di eventuale nuova realizzazione sono ammessi gli interventi necessari allo svolgimento delle funzioni ospitate e da ospitare), con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad uno specifico tipo di intervento.

Art. 84 Sottosistema R3: altri nuclei principali

1. Comprende gli altri insediamenti dimensionalmente rilevanti ma caratterizzati ormai dalla destinazione quasi esclusiva a residenza che però mantengono un forte senso di identità e di comunità.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

  • - la residenza.

3. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso, in quanto complementari a quella residenziale, salvo quanto specificato e/o precisato in riferimento ai singoli ambiti:

  • - attività direzionali;
  • - attività commerciali, con l'esclusione delle medie e grandi strutture di vendita (Tc2-3);
  • - servizi e le attrezzature di uso pubblico;
  • - spazi scoperti di uso pubblico.

4. Attività turistico ricettive nel caso di strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità (con l'esclusione di campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza) sono ammesse negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

5. Salvo ove eventualmente diversamente indicato, non sono ammesse attività industriali ed artigianali.

6. Il Sottosistema R3 si articola nei seguenti ambiti:

  • - R3.1: nuclei ed aggregati di antico impianto
  • - R3.2: insediamenti lineari di antico impianto
  • - R3.3: altri insediamenti lineari
  • - R3.4: tessuti residenziali recenti a densità medio-bassa.

Art. 85 Ambito R3.1: nuclei ed aggregati di antico impianto

1. Sono insediamenti di antico impianto che mantengono ancora un importante ruolo residenziale, con una forte identità e privi di situazioni di degrado legate all'abbandono; sono tessuti storici poco trasformati, caratterizzati prevalentemente da cortine edilizie con corti interne o giardini sul retro

2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di conservazione, orientati essenzialmente al mantenimento del principio insediativo e delle tipologie. Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti, con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, interventi di:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria anche con frazionamento ed incremento del numero di unità abitative; sono frazionabili unità abitative di SE => 100 mq nel limite di una nuova unità per ogni unità esistente, nel rispetto dei minimi dimensionali di cui al decreto 5/07/1975;
  • - restauro e risanamento conservativo.

Sono esclusi gli interventi di addizione volumetrica e pertinenziali.
Sono ammessi interventi di eliminazione di tettoie e superfetazioni mediante demolizione senza ricostruzione.
Non è consentita la realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate e fuori terra, come pure la variazione degli interpiani, fermo restando eventuali deroghe stabilite dalla disciplina nazionale.

3. Salvo ove diversamente indicato, dovranno essere conservate, mantenute ed eventualmente rinnovate o ripristinate le sistemazioni degli spazi aperti costituite da pavimentazioni in pietra di strade, vicoli, piazze e slarghi, tenendo conto in particolare anche di quanto stabilito al Titolo XIX.

4. Le seguenti destinazioni d'uso sono consentite per una percentuale complessivamente non superiore al 50% della SE da localizzare preferibilmente al piano terra:

  • - attività direzionali;
  • - attività commerciali, limitatamente a quelle comprese nell'articolazione Tc1.

5. Gli interventi su tali edifici e sulle aree pertinenziali degli stessi occorre siano supportati da adeguata documentazione fotografica, analisi storica e tipologica, valutazione circa l'interferenza degli interventi rispetto agli elementi di valore e tutela individuati, nonché da studio delle essenze vegetazionali di nuovo impianto e delle sistemazioni esterne.

Art. 86 Ambito R3.2: insediamenti lineari di antico impianto

1. Sono parti di antico impianto costituite in prevalenza da insediamenti lineari posti lungo le strade principali, dove sono presenti a volte anche attività complementari alla residenza.

2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di conservazione, orientati essenzialmente al mantenimento del principio insediativo e delle tipologie. Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti, con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, interventi di:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria anche con frazionamento ed incremento del numero di unità abitative; sono frazionabili unità abitative di SE => 100 mq nel limite di una nuova unità per ogni unità esistente, nel rispetto dei minimi dimensionali di cui al decreto 5/07/1975;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia conservativa, di cui all'art. 39 delle presenti norme, che non comporti la modifica dei prospetti principali. Tale tipologia d'intervento è subordinata alla preventiva dimostrazione della non interferenza dell'intervento rispetto ai caratteri di pregio sotto il profilo architettonico e storico-documentale dell'edificio e della cortina edilizia di riferimento.

Sono esclusi gli interventi di addizione volumetrica e pertinenziali.
Sono ammessi interventi di eliminazione di tettoie e superfetazioni mediante demolizione senza ricostruzione.
Non è consentita la realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate e fuori terra, come pure la variazione degli interpiani, fermo restando eventuali deroghe stabilite dalla disciplina nazionale.

3. Le seguenti destinazioni d'uso sono consentite per una percentuale complessivamente non superiore al 50% della SE da localizzare preferibilmente al piano terra:

  • - attività direzionali;
  • - attività commerciali, limitatamente a quelle comprese nell'articolazione Tc1.

4. Gli interventi su tali edifici e sulle aree pertinenziali degli stessi occorre siano supportati da adeguata documentazione fotografica, analisi storica e tipologica, valutazione circa l'interferenza degli interventi rispetto agli elementi di valore e tutela individuati, nonché da studio delle essenze vegetazionali di nuovo impianto e delle sistemazioni esterne.

Art. 87 Ambito R3.3: altri insediamenti lineari

1. Corrispondono ad aggregati di dimensione modesta in prevalenza di antico impianto, spesso posti in prossimità degli abitati maggiori, ma che hanno solitamente subito interventi di trasformazione nel tempo tali da alterarne in parte il principio insediativo ed i caratteri tipologici originari.

2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione, orientati essenzialmente al mantenimento ed al recupero del principio insediativo generatore.
Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti, con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, interventi di:

  • - manutenzione ordinaria,
  • - manutenzione straordinaria anche con frazionamento ed incremento del numero di unità abitative; sono frazionabili unità abitative di SE => 100 mq nel limite di una nuova unità per ogni unità esistente, nel rispetto dei minimi dimensionali di cui al decreto 05/07/1975;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia conservativa, di cui all'art. 39 delle presenti NTA che non comporti la modifica dei prospetti principali. Tale tipologia d'intervento è subordinata alla preventiva dimostrazione della non interferenza dell'intervento rispetto ai caratteri di pregio sotto il profilo architettonico e storico-documentale dell'edificio e della cortina edilizia di riferimento.
  • - interventi di addizione volumetrica una tantum sugli edifici esistenti, fino al 20% del volume edificato e comunque fino ad un massimo di 60 mq di SE, con creazione al più di una nuova unità abitativa, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  • - a) mantenimento di allineamenti, profili, linee di gronda degli immobili adiacenti:
  • - b) obbligo di procedere prioritariamente alla demolizione e recupero volumetrico di manufatti incongrui legittimi presenti, alla data di adozione del presente regolamento, all'interno dei resedi di pertinenza:
  • - c) efficientamento energetico degli edifici;
  • - d) il rapporto di copertura finale non superiore al 40%.

L'addizione volumetrica di cui all'articolo 37 potrà essere realizzata in soprelevazione, qualora la superficie coperta superi il 40%; il progetto dovrà comunque dimostrare la omogeneità dell'intervento rispetto all'altezza degli edifici limitrofi esistenti.

3. Le seguenti destinazioni d'uso sono consentite per una percentuale complessivamente non superiore al 50% della SE:

  • - attività direzionali;
  • - attività commerciali, limitatamente ad esercizi di vicinato, bar e ristoranti, laboratori artistici e botteghe artigiane (Tc1).

Art. 88 Ambito R3.4: tessuti residenziali recenti a densità medio-bassa

1. Sono tessuti a destinazione residenziale tendenzialmente esclusiva a densità media o bassa connotati dal principio insediativo della casa isolata su lotto, mono o plurifamiliare, dove gli spazi sono totalmente privatizzati.

2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione, orientati essenzialmente al mantenimento del principio insediativo.

Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti, con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, interventi di:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia conservativa;
  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • - sostituzione edilizia, anche con incremento volumetrico fino al 20% del volume edificato e comunque non eccedente il limite di 60 mq di SE;
  • - interventi pertinenziali con volume edificabile aggiuntivo accessorio non superiore al 20% del volume edificato e comunque non eccedente il limite di 30 mq di SE;
  • - interventi di addizione volumetrica una tantum sugli edifici esistenti, fino al 20% del volume edificato, comunque non eccedente il limite di 60 mq di SE.

3. Per interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa dovrà essere assicurato il rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

  • - Rc max: 60%

Altezza massima 2 piani e comunque il progetto dovrà dimostrare la omogeneità dell'intervento rispetto all'altezza degli edifici limitrofi esistenti.

4. Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività direzionali, limitatamente a uffici privati, studi professionali, sedi di associazioni (Tu1);
  • - attività commerciali, limitatamente all'artigianato di servizi personali e residenziali;
  • - attività turistico ricettive.

Art. 89 Sottosistema R4: piccoli nuclei

1. Comprende i centri minori dell'area collinare, nuclei storici localizzati nelle parti più interne del territorio comunale, caratterizzati dalla destinazione quasi esclusiva a residenza, anche di tipo temporaneo o saltuario; sono tessuti storici poco trasformati, caratterizzati prevalentemente da cortine edilizie con corti interne o giardini sul retro.

2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di conservazione, orientati essenzialmente al mantenimento del principio insediativo e delle tipologie. Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti, con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, interventi di:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria anche con frazionamento ed incremento del numero di unità abitative; sono frazionabili unità abitative di SE => 100 mq nel limite di una nuova unità per ogni unità esistente, nel rispetto dei minimi dimensionali di cui al decreto 5/07/1975;
  • - restauro e risanamento conservativo

Sono esclusi gli interventi di addizione volumetrica e pertinenziali.
Sono ammessi interventi di eliminazione di tettoie e superfetazioni mediante demolizione senza ricostruzione.
Non è consentita la realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate e fuori terra, come pure la variazione degli interpiani, fermo restando eventuali deroghe stabilite dalla disciplina nazionale.

3. Salvo ove diversamente indicato, dovranno essere conservate, mantenute ed eventualmente rinnovate o ripristinate le sistemazioni degli spazi aperti costituite da pavimentazioni in pietra di strade, vicoli, piazze e slarghi, tenendo conto in particolare anche di quanto stabilito al Titolo XVIII e XIX.

4. Le seguenti destinazioni d'uso sono consentite per una percentuale complessivamente non superiore al 50% della SE da localizzare preferibilmente al piano terra:

  • - attività direzionali;
  • - attività commerciali, limitatamente a quelle comprese nell'articolazione Tc1.

5. Gli interventi su tali edifici e sulle aree pertinenziali degli stessi occorre siano supportati da adeguata documentazione fotografica, analisi storica e tipologica, valutazione circa l'interferenza degli interventi rispetto agli elementi di valore e tutela individuati, nonché da studio delle essenze vegetazionali di nuovo impianto e delle sistemazioni esterne.