Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 101 Pericolosità idraulica

1. Per l'individuazione delle aree a pericolosità idraulica non comprese fra quelle potenzialmente interessate da previsioni insediative ed infrastrutturali, secondo quanto consentito dall'art. 104 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 e regolamento regionale 53/R del 25.10.2011, e dalle previsioni vigenti prima dell'entrata in vigore dello stesso regolamento, la definizione delle classi di pericolosità in funzione delle notizie storico inventariali e della condizione morfologica dei terreni in relazione all'alveo del corso d'acqua è come di seguito riportata:

  • - Pericolosità idraulica molto elevata (I.4): ricadono in questa classe le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
    • a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
    • b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a ml. 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.
    Tale classe di pericolosità interessa le zone di fondovalle in cui scorrono i principali assi di drenaggio del territorio comunale.
  • - Pericolosità idraulica elevata (I.3): in tale classe rientrano le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
    • a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
    • b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a ml. 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.
  • - Pericolosità idraulica media (I.2): comprende le aree di fondovalle per le quali ricorrono le seguenti condizioni:
    • a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni;
    • b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a ml. 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.
  • - Pericolosità idraulica bassa (I.1): comprende le aree collinari o montane per le quali ricorrono le seguenti condizioni:
    • a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni;
    • b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a ml. 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

2. Per l'individuazione delle aree a pericolosità idraulica l'Amministrazione Comunale ha predisposto uno studio idraulico di dettaglio al fine di individuare le aree soggette ad allagamenti per tempi di ritorno Tr di 30 anni, 200 anni e 500 anni secondo quanto consentito dall'art. 104 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.
La definizione delle classi di pericolosità in funzione della frequenza degli eventi alluvionali modellati è come di seguito riportata:

  • - Pericolosità idraulica molto elevata (I.4): aree interessate da allagamenti per eventi con Tr = 30 anni. […]
  • - Pericolosità idraulica elevata (I.3): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 30 < Tr = 200 anni. […]
  • - Pericolosità idraulica media (I.2): è stato cautelativamente considerato il limite morfologico della pianura alluvionale 'area comprenderebbe le aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 200 < Tr = 500anni. […];
  • - Pericolosità idraulica bassa (I.1): esterna alla I.2 e attribuita alla restante parte di territorio non compreso tra le casistiche precedenti.