Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 114 Disposizioni generali

1. Le dimensioni massime ammissibili degli interventi previsti dal Piano Strutturale sono riportate per ciascuna delle Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E.).

2. Ai fini di una migliore definizione degli interventi, sono ammessi trasferimenti di quantità tra differenti U.T.O.E. nel limite del 10%.

3. Le modalità ed i criteri da adottare per il dimensionamento degli interventi sono specificate al successivo art. 119 per le U.T.O.E.