Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 16 Aree a prevalente od esclusiva funzione agricola

1. Ai sensi della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni il P.S. riconosce nel proprio territorio aperto aree a prevalente ed esclusiva funzione agricola.

2. Le aree ad esclusiva funzione agricola sono quelle dove all'attività agricola sono destinati la maggior parte dei terreni; rientrano fra queste le superfici destinate a colture erbacee, legnose da frutto, piante officinali, arboricoltura da legno e le aree boscate; quelle ad agricoltura sviluppata estensiva e quelle ad agricoltura intensiva o specializzata; le aree di elevato pregio a fini di produzione agricola, anche potenziale, per le peculiari caratteristiche pedologiche, climatiche, di acclività e giacitura del suolo e/o per la presenza di rilevanti infrastrutture agrarie e/o sistemazioni territoriali; le aree con particolare specializzazione e tipicità; le aree per le quali la legge preveda l'esclusiva funzione agricola con particolare riferimento ai beni di uso civico.

3. Le aree a prevalente funzione agricola sono quelle di limitata estensione e che risentono fortemente degli insediamenti urbani; esse sono caratterizzate da elevata frammentarietà; fanno parte delle aree a prevalente funzione agricola quelle ad agricoltura sviluppata estensiva e quelle ad agricoltura intensiva o specializzata.