Art. 23 Risorse naturali
1. Per le risorse naturali il Piano Strutturale fissa i seguenti obiettivi specifici:
- - adeguare le infrastrutture fognarie e depurative ai criteri della direttiva 91/271 e del nuovo decreto legislativo sulle acque;
- - garantire usi peculiari dei corpi idrici;
- - difendere i corsi d'acqua dal fenomeno di eutrofizzazione;
- - proteggere la qualità dei suoli quali risorsa limitata e non rinnovabile per la produzione di cibo e di altri prodotti e come ecosistema per gli organismi viventi;
- - identificare le aree a rischio idrogeologico;
- - aumentare il territorio sottoposto a protezione, promuovendo le interconnessioni (corridoi ecologici);
- - promuovere gli interventi di conservazione e di recupero degli ecosistemi;
- - garantire il rispetto permanente dei limiti e delle prescrizioni dettati dalla disciplina vigente ai sensi della L.R. 51/99 e relativo Regolamento di attuazione n.9 del 20/12/00 in materia di inquinamento elettromagnetico.