Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 35 Edifici specialistici e ville

1. Il Piano strutturale individua nella Tav. C5.1 "Invarianti strutturali", gli edifici specialistici e le ville e prescrive per essi la tutela della qualità storica, architettonica e documentaria degli edifici e degli spazi aperti, anche attraverso il riequilibrio delle funzioni e delle forme di riuso.

2. Il Piano Operativo dovrà predisporre specifica schedatura che contenga analisi e valutazioni storico-morfologiche del complesso architettonico e delle sue varie parti costruite, del giardino formale, degli spazi aperti e degli elementi progettati nonché degli spazi agricoli più direttamente connessi con la villa o con l'edificio specialistico e disporre una dettagliata scheda normativa con la quale disciplinare le singole modalità di intervento sugli edifici e sugli spazi aperti, le funzioni ammissibili, il codice dei materiali e delle tecniche ammesse;

3. Le aree individuate nella Tav. C5.2a: "Tutele strategiche: paesistica e ambientale" come aree di tutela delle ville e degli edifici specialistici costituiscono l'intorno pertinente ai beni storici ed ambientali, la salvaguardia del quale è complementare e indispensabile alla conservazione dei beni stessi.

4. Per le aree di cui al comma precedente il Piano Operativo dovrà disciplinare interventi mirati alla conservazione di tutti gli elementi dell'organizzazione degli spazi aperti (viali alberati, viabilità poderale, case rurali, piantate residue, piante arboree e siepi);

5. La realizzazione di annessi agricoli potrà essere ammessa solo nei casi in cui la villa o l'edificio specialistico svolga anche la funzione di fattoria e sia dimostrata l'impossibilità di realizzare gli annessi al di fuori dell'area di pertinenza;

6. Il Piano Operativo dovrà stabilire le procedure di valutazione per la realizzazione degli annessi agricoli di cui al punto precedente, che dovranno comunque basarsi su:

  • - analisi e valutazione storico-morfologica del complesso architettonico e delle sue varie parti costruite, del giardino formale, degli spazi aperti e degli elementi progettati (pomario, orto, barco, viali alberati, ecc.) nonché degli spazi agricoli più direttamente connessi con la villa o con l'edificio specialistico, da estendere, quantomeno, all'unità fondiaria comprendente la villa/edificio specialistico stesso, se minore dell'area di pertinenza;
  • - definizione degli ambiti da tutelare, restaurare o ripristinare ed individuazione dell'area di intervento a minore impatto percettivo e con i minori effetti di alterazione rispetto al complesso architettonico;
  • - simulazioni prospettiche delle alternative;
  • - modalità architettoniche coerenti con il complesso architettonico e con gli spazi di pertinenza.

7. Le aree sottoposte alla tutela paesistica di cui al precedente comma 3 vanno escluse dalla disciplina delle aree a prevalente od esclusiva funzione agricola anche se potranno concorrere alla determinazione delle superfici minime dell'art.3 della L.R. n.64/95 e successive modifiche ed integrazioni al fine della progettazione dei P.d.M.A.A.

8. Quando le aree di tutela di cui al comma 3 sono comprese all'interno del perimetro delle aree urbanizzate o urbanizzabili il Piano Operativo dovrà predisporre norme orientate alla valorizzazione del contesto e potrà disciplinare interventi di trasformazione con esclusione della realizzazione di nuovi edifici e purché subordinati al rispetto di criteri e prescrizioni mirati alla salvaguardia dei caratteri paesistici essenziali.