Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 36 Edilizia rurale di pregio

1. Il Piano strutturale individua nella Tav. C5.1 "Invarianti strutturali" tutti gli insediamenti rurali considerati di pregio e prescrive per essi la tutela della qualità storica, architettonica e documentaria degli edifici e degli spazi aperti, anche attraverso il riequilibrio delle funzioni e delle forme di riuso.

2. Il Piano Operativo a tale scopo dovrà predisporre una schedatura che documenti le condizioni di integrità architettonica e tipologica, il livello di compatibilità tra il tipo edilizio e le forme di riuso ammesse ed una dettagliata scheda normativa con la quale disciplinare le singole modalità di intervento sugli edifici e sugli spazi aperti, le funzioni ammissibili, il codice dei materiali e delle tecniche ammesse.

3. La normativa dovrà favorire il riequilibrio delle funzioni, la razionalizzazione degli impianti a rete, il mantenimento e la riqualifica delle attività commerciali ed artigianali; limitare la tendenza al frazionamento delle unità abitative e favorire la permanenza dei tipi edilizi monofamiliari; assicurare un adeguato rapporto tra la funzione residenziale e la funzione turistica.