Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 41 Regime delle acque

1. Nelle aree individuate nella Tav. C5.1 "Invarianti strutturali" come regime delle acque il Piano Strutturale dispone che gli eventuali interventi di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) debbano essere finalizzati al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione con specie ripariali autoctone, alla risalita delle specie acquatiche e al generale miglioramento della qualità biologica e della fruizione pubblica.

2. Comma abrogato con Del. C.C. n. -- del --/--/-.

3. Il Regolamenti Urbanistico dovrà predisporre adeguata disciplina che tenda Per tali aree la disciplina è tesa essenzialmente a:

  • - privilegiare nella realizzazione di tali opere le tecniche proprie dell'Ingegneria naturalistica;
  • - vietare all'interno del corpo idrico, qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati, limitandosi agli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico (limitatamente alla pulizia del letto fluviale), alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento;
  • - prevedere l'esecuzione dei lavori di ripulitura e manutenzione fluviale solo nei casi di documentata e grave ostruzione al regolare deflusso delle acque di alveo e in ogni caso, senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico;
  • - favorire ed incentivare tutti gli interventi che perseguano il recupero della naturalità dei corsi d'acqua, attraverso la realizzazione di percorsi alternativi a giorno;
  • - prevedere l'adeguamento igienico-sanitario e la messa in sicurezza per i tratti abbandonati.