Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 56 Disposizioni generali

1. In base ai caratteri specifici dei luoghi ed alla individuazione per le singole parti del territorio comunale, di elementi di salvaguardia e di tutela, il Piano Strutturale definisce differenti livelli di trasformabilità, cioè differenti gradi di sostenibilità di interventi per la realizzazione di nuovi manufatti, per la modifica del principio insediativo esistente e per la trasformazione morfologica.

2. Il Piano Strutturale dà in ogni caso priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente, che dovrà essere assunto come obiettivo prioritario dal Piano Operativo nella disciplina degli interventi.

3. La classificazione delle aree individuata nella tavola C.5.3 Attitudine alla trasformazione del territorio fa riferimento a quanto prescritto nei successivi articoli per quanto riguarda la disciplina generale degli interventi edilizi nel Piano Operativo; tali norme devono essere applicate insieme alle specifiche prescrizioni di salvaguardia e di tutela contenute ai Capi I, II e III del precedente Titolo VI.

4. Per gli edifici e le strade da mantenere e/o riqualificare in aree della conservazione gli interventi saranno definiti dal Piano Operativo in coerenza al contesto, rispetto al quale si dovranno valutare gli effetti di impatto.

5. Il Piano Strutturale individua le aree urbanizzate o urbanizzabili come i luoghi dove concentrare la crescita del tessuto insediativo e l'incremento principale della densità abitativa; all'interno di tali aree il Piano Operativo potrà pertanto disciplinare interventi di trasformazione purché compatibili con le limitazioni pertinenti alle aree di pericolosità geologica ed idraulica e con la salvaguardia delle invarianti strutturali e delle tutele strategiche.

6. Per le aree strategiche di intervento esterne alle aree urbanizzate o urbanizzabili il Piano Operativo potrà disciplinare interventi di trasformazione secondo quanto previsto al Titolo XIII Mappa strategica con le limitazioni pertinenti alle aree di pericolosità geologica ed idraulica e con la salvaguardia delle invarianti strutturali e delle tutele strategiche.