Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 57 Aree della conservazione

1. Le aree della conservazione corrispondono alle parti del territorio caratterizzate dal massimo pregio ecologico, ambientale, paesaggistico e storico e dalla irrinunciabile rilevanza per la difesa del suolo.

2. Esse comprendono infatti i boschi, i terrazzamenti ed i ciglionamenti, gli insediamenti di matrice storica, le aree di più elevata tutela paesistica (centri storici ed aggregati di maggior valore, ville ed edifici specialistici, edilizia rurale di pregio) - esternamente alle aree urbane o urbanizzabili - e di interesse ambientale, il reticolo idrografico e le aree ad esso strettamente pertinenti (ambito A1), gli invasi e le aree per la localizzazione di casse di espansione, i geotopi di valore monumentale.

3. Nelle aree della conservazione sono previsti interventi esclusivamente mirati al mantenimento ed al recupero del patrimonio edilizio esistente; non sono pertanto ammessi la realizzazione di nuovi edifici e gli interventi di ristrutturazione urbanistica; non sono consentite trasformazioni morfologiche delle pertinenze e degli spazi aperti quali alterazioni dell'andamento orografico del suolo per la realizzazione di nuove attrezzature o nuove strade; sono ammesse esclusivamente modeste modifiche ai tracciati in corrispondenza di nuclei rurali per evitarne l'attraversamento; l'introduzione di attrezzature quali le piscine potrà essere valutata dal Piano Operativo solo all'interno degli ambiti di pertinenza stretta degli edifici esistenti e richiedendo preliminarmente congrua documentazione analitica e progettuale.

4. All'interno delle aree della conservazione, per le zone con esclusiva o prevalente funzione agricola il Piano Operativo non potrà prevedere la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, mentre potrà essere prevista la realizzazione di nuovi annessi rurali, in applicazione della L .R.64/95 e successive modifiche ed integrazioni, con le seguenti limitazioni:

  • a. all'interno delle aree individuate nella Tav. C5.2a "Tutele strategiche: paesistica e ambientale" come aree di tutela dei centri antichi e degli aggregati di maggiore valore, qualora se ne dimostrasse l'indispensabilità per la funzionalità dell'azienda agricola e la non disponibilità di localizzazioni alternative, attraverso la presentazione di congrua documentazione analitica e progettuale, in tali casi i nuovi annessi dovranno comunque essere realizzati in contiguità con le aziende esistenti;
  • b. in presenza di terrazzamenti o ciglionamenti solo a condizione che l'intervento sia limitato ad aree effettivamente degradate e finalizzato al recupero sostanziale di terrazzamenti in stato di precaria conservazione e sempreché si dimostri la non sussistenza di localizzazioni alternative disponibili; tali interventi, basati su una esaustiva documentazione che dimostri l'effettivo stato di degrado, dovranno essere progettati e realizzati approfondendo in modo particolare gli aspetti dell'inserimento ambientale e curando prioritariamente la qualità dei materiali e dell'esecuzione; obiettivo prioritario dovrà essere quello del recupero del terrazzamento senza modificarne la conformazione originaria, facendo riferimento a specifiche indicazioni tipologiche; la superficie coperta non potrà superare 40 mq. e l'altezza massima sarà di 2,5 ml.

5. Per il patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola e non agricola il Piano Operativo potrà prevedere interventi fino alla ristrutturazione edilizia ed all'ampliamento.