Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 58 Aree a trasformazione limitata di primo livello

1. Si tratta di aree di grande rilievo dal punto di vista ambientale e dal punto di vista paesistico, corrispondenti alle aree di pertinenza fluviale (art. 44) ed agli ambiti fluviali B, alle zone di fondovalle stretto (art. 50) ed a quelle dominate dall'oliveto terrazzato (art. 53) ed alle aree di tutela paesistica degli aggregati di minor valore (art. 35).

2. Il Piano Operativo non potrà prevedere interventi di nuova edificazione e/o ampliamento degli edifici esistenti o di ristrutturazione urbanistica salvo quanto prescritto ai comma successivi.

3. In queste aree eventuali interventi di trasformazione non dovranno comunque comprometterne il ruolo ambientale ed ecologico e non dovranno alterare i principali elementi caratterizzanti il paesaggio agrario.

4. All'interno delle aree a trasformazione limitata di primo livello, per le zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, il Piano Operativo potrà prevedere la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo e di nuovi annessi agricoli, esclusivamente nelle aree individuate nella Tav. C5.2a "Tutele strategiche: paesistica e ambientale" come aree di tutela degli aggregati minori ed esclusivamente in contiguità dei complessi rurali esistenti, disciplinando morfologia del costruito e materiali da utilizzare.

5. Nuovi annessi agricoli, qualora se ne dimostrasse l'indispensabilità per la funzionalità dell'azienda agricola e la non disponibilità di localizzazioni alternative, potranno essere consentiti dal Piano Operativo anche nelle aree individuate nella Tav. C5.2b "Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario" come fondovalle stretti, in contiguità con le aziende esistenti e previa presentazione di congrua documentazione analitica e progettuale.

6. Per la costruzione di piccoli annessi agricoli con funzione di ricovero attrezzi, il Piano Operativo potrà disporre norme che ne definiscano i caratteri tipologici e formali e le regole per la loro localizzazione; se localizzati all'interno delle aree individuate nella Tav. C5.2b "Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario" come sistema territoriale dell'oliveto terrazzato potranno essere consentiti solo per aziende con superfici superiori a 1,5 ha e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - copertura a capanna;
  • - muratura in pietrame a secco o realizzata con tecniche analoghe con pari risultato formale;
  • - profondità massima pari a quella del terrazzo;
  • - parete tergale coincidente con il muro a retta a monte;
  • - fronte eventualmente coincidente con il muro a retta a valle nel caso di terrazzi poco profondi;
  • - limitate aperture finestrate nel fronte a valle.

7. Per il patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola il Piano Operativo potrà prevedere interventi fino alla ristrutturazione edilizia ed all'ampliamento.

8. Nelle aree individuate nella Tav. C5.2b "Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario" come sistema territoriale dell'oliveto terrazzato potrà essere previsto l'ampliamento dei rustici dei complessi edilizi esistenti esclusivamente al fine di destinare parti della costruzione principale a fini agrituristici, nel rispetto dell'architettura rurale dei luoghi e delle preesistenze di maggior pregio architettonico, tipologico e documentario, attraverso la predisposizione di specifici progetti di dettaglio.

9. Per il patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso non agricola il Piano Operativo potrà prevedere interventi fino alla ristrutturazione edilizia ed all'ampliamento.