Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 60 Aree a trasformazione limitata di terzo livello

1. Si tratta di aree collinari dotate di specifici caratteri paesistici pertinenti al paesaggio agrario tradizionale.

2. Il Piano Operativo non potrà prevedere interventi di nuova edificazione e/o ampliamento degli edifici esistenti o di ristrutturazione urbanistica salvo quanto prescritto ai comma successivi.

3. In queste aree eventuali interventi di trasformazione non dovranno comunque alterare i principali elementi caratterizzanti il paesaggio agrario; in particolare non sono ammessi interventi che portino alla semplificazione dell'articolazione tradizionale degli spazi aperti.

4. All'interno delle aree a trasformazione limitata di terzo livello, per le zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, il Piano Operativo potrà prevedere la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo e di nuovi annessi agricoli, in applicazione della L.R.64/95 e successive modifiche ed integrazioni, per le aree individuate nella Tav. C5.2b "Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario" come pianalti, attraverso norme che prevedano la tutela degli elementi di rilievo paesaggistico.

5. Per la costruzione di piccoli annessi agricoli con funzione di ricovero attrezzi, il Piano Operativo potrà disporre norme che ne definiscano i caratteri tipologici e formali e le regole per la loro localizzazione.

6. Per il patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola e non agricola il Piano Operativo potrà prevedere interventi fino alla ristrutturazione edilizia ed all'ampliamento.