Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 62 Aree a trasformazione condizionata

1. Corrispondono alle aree di elevata pericolosità geologica o idraulica, a rischio di instabilità oppure di allagamento.

2. In queste aree eventuali interventi di trasformazione saranno subordinati alla verifica della compatibilità con il livello di rischio idraulico o geologico.

3. Il Piano Operativo dovrà subordinare la realizzazione di nuove abitazioni rurali e di nuovi annessi rurali, in applicazione della L.R.64/95 e successive modifiche ed integrazioni, con i condizionamenti previsti all'articolo 101 per le aree di pericolosità idraulica elevata ed all'articolo 110 per le aree di pericolosità geologica elevata.

4. Per il patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola il Piano Operativo potrà prevedere interventi fino alla ristrutturazione edilizia ed all'ampliamento, con i condizionamenti previsti all'articolo 101 per le aree di pericolosità idraulica elevata ed all'articolo 110 per le aree di pericolosità geologica elevata.

5. Per il patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso non agricola il Piano Operativo potrà prevedere interventi fino alla ristrutturazione edilizia ed all'ampliamento; interventi di ristrutturazione urbanistica saranno disciplinati attraverso la redazione di Piani di Recupero o attraverso specifica disciplina di dettaglio (schede norma o altro) predisposta dal Piano Operativo; in entrambi i casi dovranno essere comunque rispettati i condizionamenti previsti all'articolo 101 per le aree di pericolosità idraulica elevata ed all'articolo 110 per le aree di pericolosità geologica elevata.