Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 100 Disposizioni generali

1. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute al presente Capo I si precisa quanto segue:

  • a) per nuova edificazione si intendono tutti gli interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuovi volumi con l'esclusione delle sopraelevazioni e della demolizione e ricostruzione all'interno della superficie coperta preesistente, sempre che tali edifici siano in regola con la normativa edilizia;
  • b) per manufatti di qualsiasi natura si intendono tutte quelle opere che possono ostacolare il regolare deflusso delle acque anche in caso di esondazione quali recinzioni, depositi di qualsiasi natura, serre, tettoie, piattaforme o simili, con esclusione delle vasche per acquacoltura da realizzarsi senza sopraelevazioni rispetto al piano di campagna esistente;
  • c) per trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private si intendono esclusivamente quelle modifiche del territorio che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque in caso di esondazione.

2. Solo per il territorio aperto e per le aree non oggetto di modellazione idraulica riportate negli Strumenti Urbanistici Comunali, la dimostrazione dell'assenza delle condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione o ristagno, intesa come limite di rischio accettabile senza interventi di adeguamento, dovrà essere costituita da uno dei seguenti elaborati:

  • a) una o più sezioni trasversali al corso d'acqua che attraversino l'area di intervento, in scala 1:100 o 1:200 redatte dal tecnico progettista o da altro tecnico abilitato da cui risulti che la quota minima di altezza del piano di campagna esistente nella zona di intervento è superiore di almeno ml. 2 rispetto alla quota del piede d'argine esterno più vicino o, in mancanza, del ciglio di sponda più vicino;
  • b) relazione idrologico-idraulica redatta da tecnico abilitato, secondo i più recenti disposti normativi regionali in materia (esempio reg. regionale 53/R e successive modifiche), da cui risulti che l'area di intervento è comunque protetta da rischio di inondazione o ristagno;
  • c) solo per le aree oggetto di modellazione idraulica riportate negli Strumenti Urbanistici Comunali, relazione tecnica nella quale sia richiamata la verifica idrologico-idraulica già effettuata preliminarmente in sede di approvazione dello S.U. generale o del Piano urbanistico attuativo, che abbia già individuato l'assenza del rischio.

3. I progetti degli interventi necessari per la riduzione del rischio idraulico in aree a pericolosità elevata di Piano Strutturale dovranno essere supportati da una relazione idrologico-idraulica redatta da tecnico abilitato, secondo i più recenti disposti normativi regionali in materia (esempio reg. regionale 53/R e successive modifiche), che individui le caratteristiche del rischio che dovrà essere compatibili con la situazione idraulica dell'ambito territoriale esterno alla zona di intervento; gli interventi necessari per la riduzione del rischio connessi alla realizzazione dell'opera dovranno essere realizzati contestualmente all'opera a cui si riferiscono.

4. La documentazione prevista dalle norme contenute al presente Capo I è parte integrante della documentazione necessaria per il rilascio o l'emanazione degli atti su cui si applicano le norme stesse e deve quindi essere presentata ed esaminata nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente per il rilascio e l'emanazione degli stessi atti.

5. La verifica della dimostrazione dell'assenza delle condizioni di rischio o del progetto degli interventi necessari alla riduzione del rischio di cui ai precedenti punti deve essere effettuata dal Comune in sede di rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia, dall'ente competente all'emanazione del decreto di approvazione di accordi di programma o alla deliberazione di cui alla legge n. 441 del 1987 e dal tecnico asseverante per la denuncia di inizio dell'attività.

6. Per gli interventi di particolare complessità i Comuni possono richiedere eccezionalmente la collaborazione dell'Ufficio regionale per la Tutela del Territorio (URTT); quando gli interventi necessari alla riduzione del rischio idraulico interessano opere idrauliche di competenza della Regione, l'autorizzazione idraulica, dovrà essere richiesta, alla Provincia di Arezzo; nel caso in cui l'intervento vada a modificare permanentemente la sezione idraulica del reticolo idrografico, la Provincia di Arezzo, provvederà ad inviare all'URTT copia del progetto e l'autorizzazione per la realizzazione dei lavori verrà rilasciata congiuntamente dai due uffici competenti.

7. Gli interventi necessari per la riduzione del rischio idraulico sono parte dell'opera a cui si riferiscono, in particolare si precisa che:

  • - nell'edificazione all'interno di un lotto sono opere di sistemazione esterna o opere edilizie;
  • - nell'urbanizzazione di un piano attuativo sono opere di urbanizzazione o di collegamento ai pubblici servizi.

Art. 101 Pericolosità idraulica

1. Per l'individuazione delle aree a pericolosità idraulica non comprese fra quelle potenzialmente interessate da previsioni insediative ed infrastrutturali, secondo quanto consentito dall'art. 104 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 e regolamento regionale 53/R del 25.10.2011, e dalle previsioni vigenti prima dell'entrata in vigore dello stesso regolamento, la definizione delle classi di pericolosità in funzione delle notizie storico inventariali e della condizione morfologica dei terreni in relazione all'alveo del corso d'acqua è come di seguito riportata:

  • - Pericolosità idraulica molto elevata (I.4): ricadono in questa classe le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
    • a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
    • b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a ml. 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.
    Tale classe di pericolosità interessa le zone di fondovalle in cui scorrono i principali assi di drenaggio del territorio comunale.
  • - Pericolosità idraulica elevata (I.3): in tale classe rientrano le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
    • a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
    • b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a ml. 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.
  • - Pericolosità idraulica media (I.2): comprende le aree di fondovalle per le quali ricorrono le seguenti condizioni:
    • a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni;
    • b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a ml. 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.
  • - Pericolosità idraulica bassa (I.1): comprende le aree collinari o montane per le quali ricorrono le seguenti condizioni:
    • a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni;
    • b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a ml. 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

2. Per l'individuazione delle aree a pericolosità idraulica l'Amministrazione Comunale ha predisposto uno studio idraulico di dettaglio al fine di individuare le aree soggette ad allagamenti per tempi di ritorno Tr di 30 anni, 200 anni e 500 anni secondo quanto consentito dall'art. 104 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.
La definizione delle classi di pericolosità in funzione della frequenza degli eventi alluvionali modellati è come di seguito riportata:

  • - Pericolosità idraulica molto elevata (I.4): aree interessate da allagamenti per eventi con Tr = 30 anni. […]
  • - Pericolosità idraulica elevata (I.3): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 30 < Tr = 200 anni. […]
  • - Pericolosità idraulica media (I.2): è stato cautelativamente considerato il limite morfologico della pianura alluvionale 'area comprenderebbe le aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 200 < Tr = 500anni. […];
  • - Pericolosità idraulica bassa (I.1): esterna alla I.2 e attribuita alla restante parte di territorio non compreso tra le casistiche precedenti.

Art. 102 Articolo abrogato con Del. C.C. n.58 del 15/12/2017

Art. 103 Articolo abrogato con Del. C.C. n.58 del 15/12/2017

Art. 104 Articolo abrogato con Del. C.C. n.58 del 15/12/2017

Art. 105-bis Invarianza idraulica

1. Qualsiasi intervento che comporti una trasformazione nell'assetto del reticolo idrografico, la "ricucitura" del reticolo stesso dovrà essere realizzata adottando soluzioni che garantiscano l'invarianza idraulica.

Art. 105-ter Diciplina dei tratti tombati

1. La disciplina relativa ai tombamenti consistenti in qualsiasi intervento di copertura del corso d'acqua è quella riportata dall'art.1, comma 2 della L.R. 21/2012.

Art. 105-quater Tutela dei 10 ml dai corsi d'acqua (DCRT 09/2015)

1. Il reticolo idrografico superficiale di riferimento, sul quale sono state fatte tutte le considerazioni di carattere idraulico, è stato aggiornato con quello approvato dalla Regione Toscana con DCRT 09/2015. In prossimità dei corsi d'acqua, di cui al precedente reticolo, l'attuazione degli interventi è subordinata alla verifica del rispetto delle fasce di tutela dei 10 m.