Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 113 Disposizioni generali

1. Le previsioni del Piano Strutturale si attuano mediante Piano Operativo, mediante Piani attuativi, nonché mediante altri strumenti previsti dalla legislazione vigente.

2. Il dispone un'attuazione programmata delle nuove quantità insediative sostenibili così come definite dal Piano Strutturale.

3. Il Piano Operativo e gli altri strumenti di cui al precedente comma 1, definiscono e regolano preliminarmente le condizioni di fattibilità delle trasformazioni del territorio riguardanti sia gli spazi aperti che quelli costruiti, in relazione alle condizioni di sostenibilità e nel rispetto delle prescrizioni indicate al precedente Titolo VII.

4. Per le previsioni di nuovi insediamenti o trasformazioni urbanistiche o sostituzione di tessuti insediativi esistenti, il Piano Operativo dovrà preventivamente acquisire certificazione del gestore dei servizi in merito all'adeguatezza del sistema di approvvigionamento idrico, di smaltimento delle acque reflue, del sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti solidi e della adduzione del gas; per quanto attiene alla compatibilità degli interventi previsti con i sistemi di accessibilità meccanizzata di spazi pubblici o di uso comune e collettivo, di impianti ed attrezzature, in caso di assenza o di carenza di tali sistemi gli interventi saranno programmati tenendo conto dei piani triennali per le opere di investimento riferite ai sistemi suddetti.

5. Il Piano Operativo, così come previsto dall'art.14 della L.R. 25/98 dovrà essere redatto o eventualmente integrato, in conformità ai contenuti del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti.