Norme Tecniche del Piano Strutturale

Titolo I GENERALITÀ

Art. 1 Contenuti

1. Il Piano Strutturale lo strumento della pianificazione del territorio approvato dal Comune così come definito dall'art. 52 della L.R. n.1 del 3 gennaio 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Piano Strutturale del Comune di Bucine è costituito dai seguenti documenti:

  • A Avvio del procedimento
    • - Relazione
  • B Quadro conoscitivo
    • - Tavole:
      • - B.1 Morfologia del territorio
      • - B.2 Morfologia e sistema insediativo
      • - B.3 Le parti nominate
      • - B.4 Carta agronomica
      • - B.5 Stratigrafia degli insediamenti e viabilità
      • - B.6 Le infrastrutture della mobilità
      • - B.7 Le reti infrastrutturali
      • - B.8 Uso del suolo
      • - B.9 Il sistema idrografico
      • - B.10 Le richieste di variante al Prg vigente
      • - B.11 Piani attuativi approvati
      • - B.12 Il Prg vigente
      • - B.13 Lo stato di attuazione del Prg vigente
      • - B.14 Città e sistema degli insediamenti
      • - B.15 Paesaggio
      • - B.16 Documenti materiali della cultura
      • - B.17 Risorse naturali
      • - B.18 Sistemi infrastrutturali e tecnologici
      • - B.23 Clivometria
      • - B.26 Ambiti fluviali
    • - Tavole del quadro conoscitivo aggiornato con Del. C.C. n. -- del --/--/--:
      • - G01 Carta geomorfologica;
      • - G0a Carta geologico-tecnica;
      • - G03 Carta delle sezioni geologico-tecniche;
      • - G04 Carta delle indagini;
      • - G05 Carta delle frequenze fondamentali dei depositi;
      • - G06 Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica;
      • - G07 Carta delle aree allagabili;
    • - Relazione agronomica: gli spazi aperti del territorio
  • Allegati
    • - Tavola dei principali vincoli sovraordinati e fasce di rispetto
  • C progetto di Piano
    • C.1 Relazione generale del Piano Strutturale
    • C.2 Relazione sulle attività di valutazione degli effetti ambientali
    • Relazione idrologico idraulica
    • Relazione sullo Studio di Microzonazione Sismica di 1° livello
    • - Tavole aggiornate con Del. C.C. n. -- del --/--/--:
      • - G08 Carta delle aree a pericolosità geologica
      • - G10 Carta delle aree a pericolosità idraulica
      • - G09 Carta delle aree a pericolosità sismica locale
    • C.4 Norme Tecniche
    • C.5 Tavole di progetto:
      • - C.5.1 Invarianti strutturali
      • - C.5.2 Tutele strategiche:
        • a. paesistica ed ambientale
        • b. tipi e varianti del paesaggio agrario
        • c. geomorfologica e idrogeologica
      • - C.5.3 Attitudine alla trasformazione del territorio
      • - C.5.4 Sistemi territoriali
      • - C.5.5 Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali
      • - C.5.6 U.T.O.E.
      • - C.5.7 Mappa strategica

Art. 2 Campo di applicazione

1. Il Piano Strutturale definisce le indicazioni strategiche per il governo del territorio; le indicazioni in esso contenute si applicano all'intero territorio Comunale di Bucine.

Titolo II LINGUAGGIO DEL PIANO

CAPO I Terminologia

Art. 3 Statuto dei luoghi

1. Lo Statuto dei Luoghi raccoglie le invarianti strutturali e le tutele strategiche; esso costituisce la matrice organizzativa delle norme del Piano Strutturale.

2. Attraverso lo Statuto dei luoghi il Piano Strutturale stabilisce le regole per il corretto equilibrio tra la comunità e l'ambiente, costruendo una mediazione tra le esigenze collettive e quelle dei singoli, attraverso un insieme di tutele e salvaguardie del patrimonio storico e dell'ambiente naturale e di azioni specifiche mirate a migliorare la qualità delle prestazioni fisiche, sociali e culturali del territorio.

Art. 4 Invarianti strutturali e tutele strategiche

1. Le invarianti strutturali e le tutele strategiche rappresentano l'insieme delle salvaguardie del patrimonio storico e dell'ambiente naturale ritenuto indispensabile al mantenimento dei caratteri fondamentali e delle risorse essenziali del territorio; esse sono individuate dal Piano Strutturale ed organizzate in relazione alle seguenti tipologie di risorse essenziali del territorio:

  • - le città e gli insediamenti urbani;
  • - il territorio rurale;
  • - la rete delle infrastrutture per la mobilità.

2. Con le invarianti strutturali si individuano gli elementi fisici del territorio che esprimono un carattere permanente e sono connotati da una specifica identità, ed in quanto tali la loro tutela e salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento dei caratteri fondamentali e delle risorse essenziali del territorio.

3. Con le tutele strategiche si precisano le salvaguardie riferite a parti del territorio connotate da valenza paesistica ed ambientale o da condizioni di fragilità e/o criticità ambientale; esse sono individuate nelle tavole del Piano Strutturale in relazione alle seguenti categorie di salvaguardia:

  • - tutela paesistica ed ambientale (tav. C.5.2 a)
  • - tutela dei tipi e varianti del paesaggio agrario (tav. C.5.2 b)
  • - tutela geomorfologica ed idrogeologica (tav. C.5.2 c).

Art. 5 Sistemi territoriali

1. I sistemi territoriali rappresentano degli ambiti geografici individuati in base ai caratteri geografici, orografici ed ambientali e riferiti alle Unità di Paesaggio così come individuate e definite dal Piano Territoriale di Coordinamento. Per ciascun sistema territoriale il Piano Strutturale fissa specifici obiettivi.

Art. 6 Sistemi e sottosistemi funzionali

1. Per sistemi funzionali si intendono parti del territorio - spazi aperti ed edifici - non necessariamente contigue, alle quali viene riconosciuta una comune identità e che individuano insiemi di funzioni e di materiali urbani compatibili con il ruolo specifico che esse hanno nel territorio.

2. Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali stabiliscono condizioni qualitative e quantitative ed individuano gli obiettivi prestazionali degli insediamenti al fine del mantenimento ed incremento della qualità ambientale e contribuiscono alla corretta distribuzione delle funzioni per l'integrazione tra organizzazione degli spazi e organizzazione dei tempi.

3. I sistemi funzionali coprono l'intero territorio comunale ed individuano insiemi di spazi, luoghi ed edifici, distinti tra loro e non sovrapposti; i sistemi funzionali si articolano in sottosistemi funzionali.

4. I sottosistemi danno luogo a parti di un sistema che si differenziano tra loro per dimensione, principio insediativo, tipi edilizi, spazi aperti, modi d'uso.

5. Gli ambiti costituiscono una ulteriore suddivisione del sottosistema e ne precisano ulteriormente le indicazioni.

Art. 7 Unità territoriali organiche elementari (U.T.O.E.)

1. Per Unità Territoriali Organiche Elementari si intendono parti di territorio riconoscibili e dotate di una loro relativa autonomia.

2. Il Piano Strutturale individua le U.T.O.E. in base ai caratteri ambientali, con particolare riferimento ai bacini idrografici, economici, sociali e culturali.

3. Per ciascuna U.T.O.E. il Piano Strutturale specifica:

  • - le dimensioni massime ammissibili degli insediamenti;
  • - le dimensioni minime necessarie delle infrastrutture e dei servizi di uso pubblico.

Art. 8 Schema direttore

1. Per schema direttore si intende un insieme coordinato di interventi di carattere strategico legati da unitarietà tematica e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali del Piano Strutturale, così come individuati nelle linee guida.

2. Lo schema direttore organizza gli interventi e ne stabilisce l'ordine di attuazione, le priorità ed i condizionamenti, in relazione al livello di fattibilità ed alle valutazioni di carattere ambientale.

3. L'insieme degli schemi direttori costituisce la mappa strategica, che definisce le scelte fondamentali del Piano ed individua i luoghi per i quali si ritiene il Piano ed in particolare il Piano Operativo debbano fornire indicazioni più dettagliate e precise che per il resto del territorio cittadino.

Art. 9 Aree strategiche di intervento

1. Le aree strategiche di intervento corrispondono ai principali interventi di trasformazione, riqualificazione o recupero, ritenuti indispensabili al raggiungimento degli obiettivi specifici del Piano Strutturale.

2. Le aree strategiche di intervento appartengono ad uno specifico schema direttore e per ciascuna di esse il Piano Strutturale indica gli scopi, il principio e la regola insediativa da osservare, le quantità di suolo pubblico e privato da destinare ai diversi usi; fornisce indirizzi in merito alla redazione di specifici Progetti Norma eventualmente da elaborare con il Piano Operativo.

3. Per ciascuna A.S.I. il Piano Strutturale specifica:

  • - criteri generali per la redazione del Piano Operativo.

Art. 10 Progetti norma

1. Per progetto norma si intende un insieme di criteri, indirizzi e prescrizioni, corredate da uno o più schemi grafici, che sintetizzano i caratteri degli interventi strategici organizzati attraverso gli schemi direttori.

2. Il progetto norma viene elaborato con il Piano Operativo per tutte quelle aree individuate dagli schemi direttori e corrispondenti alle aree strategiche di intervento e per gli eventuali ed ulteriori interventi individuati dal Piano, la cui complessità richieda un maggiore grado di definizione normativa.

Art. 11 Progetto di suolo

1. Per progetto di suolo si intende l'insieme degli interventi e delle opere che modificano lo stato e i caratteri del suolo pubblico, d'uso pubblico o privato di interesse generale ridefinendone il disegno e gli usi; gli interventi previsti dal progetto di suolo, precisati e definiti nel Piano Operativo, consistono nella sistemazione delle aree non edificate attraverso opere di piantumazione, pavimentazione e trattamento del terreno.

Art. 12 Sviluppo sostenibile

1. Per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri; la soddisfazione di bisogni ed aspirazioni umane costituisce il principale obiettivo dello sviluppo che può essere considerato sostenibile alle condizioni che:

  • - esso soddisfi i bisogni primari di tutti i popoli contemporaneamente, ovvero che sia estesa a tutti la possibilità di dare realtà alle proprie aspirazione ad una vita migliore;
  • - il ritmo di diminuzione delle risorse non rinnovabile precluda il meno possibile ogni opportunità futura (dal Rapporto Burtland, 1985).

Art. 13 Risorse naturali

1. Sono risorse naturali del territorio del Comune di Bucine l'aria, l'acqua, il suolo, gli ecosistemi della fauna e della flora.

Art. 14 Risorse essenziali

1. Sono risorse essenziali del territorio del Comune di Bucine le risorse naturali, le città ed il sistema degli insediamenti, il paesaggio, i documenti materiali della cultura, i sistemi infrastrutturali e tecnologici.

Art. 15 Impatto ambientale

1. Per impatto ambientale si intende ogni alterazione diretta o indiretta, reversibile o irreversibile, positiva o negativa, a breve o a lungo termine, locale o a più ampio raggio, indotta da una attività sui fattori fisici, sociali, economici e culturali di un'area.

Art. 16 Aree a prevalente od esclusiva funzione agricola

1. Ai sensi della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni il P.S. riconosce nel proprio territorio aperto aree a prevalente ed esclusiva funzione agricola.

2. Le aree ad esclusiva funzione agricola sono quelle dove all'attività agricola sono destinati la maggior parte dei terreni; rientrano fra queste le superfici destinate a colture erbacee, legnose da frutto, piante officinali, arboricoltura da legno e le aree boscate; quelle ad agricoltura sviluppata estensiva e quelle ad agricoltura intensiva o specializzata; le aree di elevato pregio a fini di produzione agricola, anche potenziale, per le peculiari caratteristiche pedologiche, climatiche, di acclività e giacitura del suolo e/o per la presenza di rilevanti infrastrutture agrarie e/o sistemazioni territoriali; le aree con particolare specializzazione e tipicità; le aree per le quali la legge preveda l'esclusiva funzione agricola con particolare riferimento ai beni di uso civico.

3. Le aree a prevalente funzione agricola sono quelle di limitata estensione e che risentono fortemente degli insediamenti urbani; esse sono caratterizzate da elevata frammentarietà; fanno parte delle aree a prevalente funzione agricola quelle ad agricoltura sviluppata estensiva e quelle ad agricoltura intensiva o specializzata.

Art. 17 Piano Operativo

1. Il Piano Operativo è lo strumento con il quale l'Amministrazione Comunale disciplina le trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del proprio territorio.

2. Esso traduce le direttive e gli indirizzi operativi del Piano Strutturale, in norme operative e prescrizioni, fino alla scala del singolo lotto e del singolo edificio, precisando almeno i seguenti elementi:

  • a) destinazioni d'uso
  • b) tipi di intervento
  • c) assetto morfologico e principio insediativo
  • d) strumenti d'attuazione

3. Per quelle aree che per la loro rilevanza e complessità necessitano di una esecuzione programmata, Piano Operativo predispone Progetti Norma.

Art. 18 Articolo abrogato con Del. C.C. n.58 del 15/12/2017

CAPO II Parametri urbanistici e ambientali

1. Per i parametri urbanistici e ambientali si rimanda a quanto disciplinato dal DPGR n. 64/R del 11 novembre 2013.

Art. 19 Articolo abrogato con Del. C.C. n.58 del 15/12/2017

Art. 20 Articolo abrogato con Del. C.C. n.58 del 15/12/2017