Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 22 Politiche sul territorio

1. L'Amministrazione Comunale ha la responsabilità generale delle politiche sul territorio e coordina e controlla la definizione degli interventi previsti dal Piano Strutturale, garantendo la trasparenza dei processi decisionali e la partecipazione dei cittadini alle scelte di governo del territorio.

2. Gli interventi da parte dei soggetti pubblici e privati, in ogni singola porzione di territorio, urbano ed extraurbano, per tutte quelle operazioni che comportano interventi di manutenzione, modificazione o trasformazione delle risorse naturali del territorio di Bucine, acqua, aria, suolo e sottosuolo, ecosistemi della fauna e della flora, dovranno mirare alla salvaguardia dei caratteri fondamentali dell'ambiente e del paesaggio, alla protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni ed alla costruzione di un territorio ecologicamente stabile.

3. Il Piano Operativo dovrà predisporre norme ed indirizzi volti al raggiungimento degli obiettivi specifici definiti ai successivi articoli 22, 23, 24, 25, e 26.

Art. 23 Risorse naturali

1. Per le risorse naturali il Piano Strutturale fissa i seguenti obiettivi specifici:

  • - adeguare le infrastrutture fognarie e depurative ai criteri della direttiva 91/271 e del nuovo decreto legislativo sulle acque;
  • - garantire usi peculiari dei corpi idrici;
  • - difendere i corsi d'acqua dal fenomeno di eutrofizzazione;
  • - proteggere la qualità dei suoli quali risorsa limitata e non rinnovabile per la produzione di cibo e di altri prodotti e come ecosistema per gli organismi viventi;
  • - identificare le aree a rischio idrogeologico;
  • - aumentare il territorio sottoposto a protezione, promuovendo le interconnessioni (corridoi ecologici);
  • - promuovere gli interventi di conservazione e di recupero degli ecosistemi;
  • - garantire il rispetto permanente dei limiti e delle prescrizioni dettati dalla disciplina vigente ai sensi della L.R. 51/99 e relativo Regolamento di attuazione n.9 del 20/12/00 in materia di inquinamento elettromagnetico.

Art. 24 Città ed insediamenti urbani

1. Per la città e gli insediamenti urbani il Piano Strutturale fissa i seguenti obiettivi specifici:

  • - ricostruire un sistema di relazioni tra i centri antichi minori e gli insediamenti più nuovi allo scopo di contrastare la tendenza al degrado edilizio delle vecchie case nei centri storici maggiori;
  • - recuperare il ruolo dei percorsi minori e della rete delle strade nel sistema dei collegamenti tra i diversi insediamenti.
  • - migliorare la qualità architettonica ed insediativa degli interventi;
  • - privilegiare progetti di ricucitura, realizzazione e riqualificazione delle aree collettive e di scambio sociale;
  • - individuare limitate aree di completamento, attuabili in maniera più semplice e con strumenti più agili;
  • - garantire che ogni parte aggiunta contribuisca a migliorare la vivibilità e le relazioni tra i diversi contesti;
  • - definire le nuove localizzazioni delle aree produttive in relazione alla rete infrastrutturale evitando l'incremento di traffico pesante nei centri abitati;
  • - selezionare le tipologie produttive, privilegiando quelle che ottimizzano l'uso di superfici limitate e presentano minore impatto ambientale;
  • - tenere conto dei vicini insediamenti oltre il confine comunale per inquadrare l'ambito di relazioni anche nell'area vasta;
  • - limitare e regolamentare lo sviluppo turistico secondo assetti equilibrati di ricettività che non pregiudichino l'occupazione stabile del patrimonio edilizio esistente;

Art. 25 Territorio rurale (paesaggio e documenti materiali della cultura)

1. Per il territorio rurale il Piano Strutturale fissa i seguenti obiettivi specifici:

  • - consolidare, estendere e qualificare il patrimonio archeologico, architettonico, storico artistico e paesaggistico;
  • - individuare e catalogare le invarianti del patrimonio paesaggistico e storico culturale e proteggere la qualità degli ambiti individuati;
  • - favorire la riqualificazione paesaggistica delle aree degradate;
  • - tutelare la naturalità diffusa e la rete ecologica;
  • - riconoscere la dinamicità del paesaggio e governarne l'evoluzione attraverso normative specifiche per i singoli contesti;
  • - conservare e valorizzare il patrimonio storico, urbano e rurale;
  • - tutelare ed incrementare gli ecosistemi naturali e l'economia agricola;
  • - prevedere incentivi per sostenere la manutenzione e la salvaguardia delle principali testimonianze paesaggistiche;
  • - tutelare e valorizzare l'agricoltura familiare per il permanere della coltivazione di orti e piccoli appezzamenti arborei, legati all'autoconsumo; ciò dovrà essere abbinato alla messa a punto di una specifica regolamentazione degli annessi a supporto dell'attività non agricola che ne disciplini non soltanto le dimensioni ma anche i materiali e le tipologie, privilegiando quelli legati al contesto locale e di basso impatto, eventualmente prevedendo progetti di iniziativa pubblica ed incentivi.

Art. 26 Mobilità e infrastrutture

1. Per la mobilità e le infrastrutture il Piano Strutturale fissa i seguenti obiettivi specifici:

  • - incentivare la separazione tra traffico pesante, traffico veicolare normale e quello ciclo-pedonale;
  • - recuperare il sistema dei collegamenti minori;
  • - garantire la presenza di adeguate aree di parcheggio.
  • - valorizzare la linea ferroviaria in ambito intercomunale e metropolitano;