Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 33 Centri antichi ed aggregati

1. Il Piano Strutturale individua nella Tav. C5.1 "Invarianti strutturali" i centri antichi e gli aggregati e prescrive per essi la tutela della qualità storica, architettonica e documentaria degli edifici e degli spazi aperti, anche attraverso il riequilibrio delle funzioni e delle forme di riuso.

2. Il Piano Operativo dovrà predisporre l'aggiornamento del quadro conoscitivo esistente con successiva verifica di dettaglio degli usi attuali, delle condizioni di integrità architettonica e tipologica dei manufatti, compresi gli spazi aperti pubblici e privati e predisporre specifica normativa per il recupero dei manufatti e degli spazi aperti di pregio.

3. La normativa dovrà favorire il riequilibrio delle funzioni, la razionalizzazione degli impianti a rete, ed il mantenimento e la riqualifica delle attività commerciali ed artigianali; limitare la tendenza al frazionamento delle unità abitative e favorire la permanenza dei tipi edilizi monofamiliari; assicurare un adeguato rapporto tra la funzione residenziale e la funzione turistica.

4. Le aree individuate nella Tav. C5.2a "Tutele strategiche: paesistica e ambientale" come aree di tutela dei centri antichi e degli aggregati di maggiore valore e come aree di tutela degli aggregati minori costituiscono l'intorno pertinente ai beni storici ed ambientali, la salvaguardia del quale è complementare e indispensabile alla conservazione dei beni stessi.

5. Nelle aree di cui al punto precedente il Piano Operativo dovrà disciplinare interventi mirati alla manutenzione ed al ripristino delle colture agrarie tradizionali, della vegetazione non colturale, dei percorsi campestri e dei sentieri.

6. Le aree sottoposte alla tutela paesistica di cui al precedente comma 4 vanno escluse dalla disciplina delle aree a prevalente od esclusiva funzione agricola anche se potranno concorrere alla determinazione delle superfici minime dell'art.3 della L.R. n.64/95 e successive modifiche ed integrazioni al fine della progettazione dei P.d.M.A.A.

7. Quando le aree di tutela di cui al comma 4 sono comprese all'interno del perimetro delle aree urbanizzate o urbanizzabili il Piano Operativo dovrà predisporre norme orientate alla valorizzazione del contesto e potrà disciplinare interventi di trasformazione con esclusione della realizzazione di nuovi edifici e purché subordinati al rispetto di criteri e prescrizioni mirati alla salvaguardia dei caratteri paesistici essenziali.

8. Nelle aree individuate nella Tav. C5.2a "Tutele strategiche: paesistica e ambientale" come aree di trasformazione in aree di tutela dei centri antichi e degli aggregati di maggiore valore, sulla base delle valutazioni di efficacia ed efficienza redatte ai sensi dell'art. 2 delle Norme del P.T.C.P. e contenute nel capitolo VR4 della Relazione sulle attività di valutazione degli effetti ambientali, il Piano Operativo potrà disciplinare anche interventi di nuova edificazione purché essi non compromettano gli obiettivi di conservazione dei beni e nel rispetto degli specifici indirizzi contenuti al successivo Titolo XIII Mappa strategica.

Art. 34 Delimitazione delle aree urbanizzate o urbanizzabili

1. Il Piano strutturale individua nella Tav. C5.1 "Invarianti strutturali", il perimetro all'interno del quale il Piano Operativo potrà disciplinare interventi di trasformazione, di completamento e di nuova edificazione anche con nuovo impegno di suolo, con le prescrizioni e le limitazioni di cui agli artt. 33, 35 e 45.

2. Il Piano Operativo potrà prevedere solo parziali e contenute modifiche al perimetro stabilito dal Piano Strutturale, in ragione del maggior grado di dettaglio della scala di rappresentazione.