Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 80 Disciplina del patrimonio edilizio esistente

1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale sono disciplinati dal RU.

2. Il patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale è distinto in due macro categorie:

  1. a) destinazione d'uso agricola (U9);
  2. b) destinazione d'uso non agricola (U1, U2, U3, U4, U5, U6);

3. Sull'intero patrimonio edilizio esistente sono sempre ammessi gli interventi consentiti dal combinato disposto della disciplina di zona e della classe di appartenenza ovvero delle disposizioni del successivo art. 82.

4. Sul patrimonio edilizio appartenenti alla classe IV, V e VI ovvero per gli edifici non classificati, ad esclusione di quelli realizzati con materiali precari e non legittimi, sono consentiti gli interventi di cui alla Legge regionale 65/2014, art. 71.

5. Previa approvazione del PAPMAA, sono consentiti, coerentemente alla classe di appartenenza:

  1. a) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
  2. b) nuova edificazione a fini abitativi (solo per IAP);
  3. c) nuova edificazione per annessi agricoli (per imprenditori agricoli in genere);
  4. d) trasferimenti di volumetrie, sostituzioni edilizie ed ampliamenti volumetrici che eccedono quelli previsti dall'art. 71 co. 1bis e co. 2 della L.R. 65/2014;
  5. e) trasferimenti di volumetrie, ed ampliamenti volumetrici riconducibili alle fattispecie dell'art. 71 c. 1bis e co. 2 della L.R. 65/2014ad opera dell'imprenditore agricolo non professionale;
  6. f) trasformazioni di annessi agricoli in unità abitative ai sensi dell'art. 72 c.1 lettera b della L.R. 65/2014;
  7. g) mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici che fanno parte di aziende agricole;.

6. Il cambio di destinazione d'uso e le destinazioni compatibili del patrimonio edilizio esistente sono disciplinati dall'art.72 delle presenti norme.

7. Gli ampliamenti, ove consentiti, non possono generare corpi di fabbrica separati dall'edificio principale e vanno realizzati nel rispetto delle caratteristiche architettoniche degli edifici esistenti.

8. Nella costruzione del quadro conoscitivo dettagliato del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, il RU ha classificato il patrimonio edilizio esistente in:

  1. a) edifici e complessi architettonici oggetto di apposita schedatura di cui all'elaborato RU - P - 05 appartenenti a toponimi notevoli di particolare pregio ambientale - culturale e ricadenti nelle aree di tutela paesaggistica degli aggregati e dei Beni Storici Architettonici individuati dal PS e nelle aree di rispetto,
  2. b. i restanti edifici o complessi presenti nel territorio rurale, tra cui anche gli edifici e complessi architettonici non compresi nelle precedenti categorie, ma presenti nella carta archeologica o nella cartografia storica.