Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 81 Interventi sul patrimonio edilizio schedato

1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nell'intero territorio comunale sono disciplinate attraverso la classificazione dei singoli edifici, complessi edilizi e consistente edilizie in genere.

2. La classificazione è effettuata secondo i seguenti criteri:

  • - CLASSE I: vi appartengono gli edifici di elevato pregio e di particolare valore architettonico, storico e testimoniale;
  • - CLASSE II: vi appartengono gli edifici di interesse architettonico, e testimoniale che hanno conservato nel tempo le caratteristiche morfologiche, tipologiche, costruttive e materiche che connotano l'architettura tradizionale.
  • - CLASSE III: vi appartengono gli edifici che mantengono elementi tipologici ed architettonici tipici dell'architettura tradizionale ma che, nel tempo, hanno subito delle trasformazioni rilevanti ed irreversibili nella sagoma e nei prospetti ovvero edifici che, pur di recente realizzazione, costituiscono un tessuto organico e omogeneo;
  • - CLASSE IV: vi appartengono gli edifici di recente realizzazione o esito di complessivi interventi di ristrutturazione non connotati da elementi di omogeneità ed unitarietà rispetto al contesto nel quale sono inseriti e/o che risultano non organici al contesto per sagoma, dimensioni, linguaggio architettonico, finiture...;
  • - CLASSE V: vi appartengono gli edifici privi di valore storico documentale e di limitato valore edilizio-architettonico, a volte totalmente incongrui rispetto al contesto di appartenenza anche per la bassa qualità costruttiva e/o qualitativa;
  • - CLASSE VI: vi appartengono gli edifici, che per dimensioni, tipologia e materiali sono riconoscibili ed identificabili quali edifici produttivi (agricole, artigianali e industriali ), privi di valore.

1. Le categorie di intervento ammesse per ciascuna delle classi sopra definite sono:

  • - CLASSE I: MO, MS, RRC, RC1, DE limitatamente alle superfetazioni senza loro ricostruzione, SBA (art. 136 c. 1 lett. b, RR4 limitatamente alle parti in cui le condizioni statiche non consentano di intervenire altrimenti, volumi tecnici e locali accessori se e con le modalità stabilite dalla disciplina di zona.
  • - CLASSE II: MO, MS, RRC, RC1, RC2, DE limitatamente alle superfetazioni senza loro ricostruzione, SBA (art. 136 c. 1 lett. b) se e con le modalità ammesse dalla disciplina di zona, RR4 limitatamente alle parti in cui le condizioni statiche non consentano di intervenire altrimenti, volumi tecnici e locali accessori se e con le modalità stabilite dalla disciplina di zona;
  • - CLASSE III: MO, MS, RRC, RC1, RC2, RR1 qualora le condizioni statiche non consentano di intervenire altrimenti, RR2, RR4 DE limitatamente alle superfetazioni senza loro ricostruzione, SBA (art. 136 c. 1 lett. b ed art. 135 c. 2 lett a), volumi tecnici e locali accessori se e con le modalità stabilite dalla disciplina di zona, IP2 (se e con le modalità ammesse dalla disciplina)
  • - CLASSE IV: MO, MS, RRC, RC1, RC2,RC3, RR1, RR2, RR3, RR4 DE limitatamente alle superfetazioni senza loro ricostruzione, SBA (art. 136 c. 1 lett. b ed art. 135 c. 2 lett a), volumi tecnici e locali accessori se e con le modalità stabilite dalla disciplina di zona, IP1 ed IP2 se e con le modalità ammesse dalla disciplina. È ammessa la realizzazione di logge o portici che non comportano un aumento di SUL e Volume
  • - CLASSE V: MO, MS, RC1, RC2,RC3, RR1, RR2, RR3,, SBA (art. 136 c. 1 lett. b ed art. 135 c. 2 lett a), i, volumi tecnici e locali accessori se e con le modalità stabilite dalla disciplina di zona, IP1 ed IP2 se e con le modalità ammesse dalla disciplina di zona, SE. È ammessa la realizzazione di logge o portici che non comportano un aumento di SUL e Volume
  • - CLASSE VI: MO, MS, RC1, RC2,RC3, RR1, RR2, RR3, SBA (art. 136 c. 1 lett. b ed art. 135 c. 2 lett a)se e con le modalità ammesse dalla disciplina di zona, AV se e con le modalità ammesse dalla disciplina di zona, SE se e con le modalità ammesse dalla disciplina di zona, volumi tecnici e locali accessori se e con le modalità stabilite dalla disciplina di zona, IP1, IP2 ed IP3 se e con le modalità ammesse dalla disciplina di zona. Nella classe VI non è ammesso il cambio di destinazione d'uso.

1. Sul patrimonio edilizio esistente nell'intero territorio comunale, sono ammessi gli interventi consentiti dal combinato disposto della disciplina prevista dalla zona di riferimento e della classe di appartenenza dell'immobile, ovvero per gli edifici privi di classe, legittimi mante realizzati, dal successivo art. 82.

2. La realizzazione di locali accessori e/o pertinenziali che non concorrono alla determinazione della SUL e del Volume ai sensi del REI vigente, sono ammessi solo se espressamente previsti nelle norme di zona.