Art. 81 Interventi sul patrimonio edilizio schedato
1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nell'intero territorio comunale sono disciplinate attraverso la classificazione dei singoli edifici, complessi edilizi e consistente edilizie in genere.
2. La classificazione è effettuata secondo i seguenti criteri:
- - CLASSE I: vi appartengono gli edifici di elevato pregio e di particolare valore architettonico, storico e testimoniale;
- - CLASSE II: vi appartengono gli edifici di interesse architettonico, e testimoniale che hanno conservato nel tempo le caratteristiche morfologiche, tipologiche, costruttive e materiche che connotano l'architettura tradizionale.
- - CLASSE III: vi appartengono gli edifici che mantengono elementi tipologici ed architettonici tipici dell'architettura tradizionale ma che, nel tempo, hanno subito delle trasformazioni rilevanti ed irreversibili nella sagoma e nei prospetti ovvero edifici che, pur di recente realizzazione, costituiscono un tessuto organico e omogeneo;
- - CLASSE IV: vi appartengono gli edifici di recente realizzazione o esito di complessivi interventi di ristrutturazione non connotati da elementi di omogeneità ed unitarietà rispetto al contesto nel quale sono inseriti e/o che risultano non organici al contesto per sagoma, dimensioni, linguaggio architettonico, finiture...;
- - CLASSE V: vi appartengono gli edifici privi di valore storico documentale e di limitato valore edilizio-architettonico, a volte totalmente incongrui rispetto al contesto di appartenenza anche per la bassa qualità costruttiva e/o qualitativa;
- - CLASSE VI: vi appartengono gli edifici, che per dimensioni, tipologia e materiali sono riconoscibili ed identificabili quali edifici produttivi (agricole, artigianali e industriali ), privi di valore.
1. Le categorie di intervento ammesse per ciascuna delle classi sopra definite sono:
- - CLASSE I: MO, MS, RRC, RC1, DE limitatamente alle superfetazioni senza loro ricostruzione, SBA (art. 136 c. 1 lett. b, RR4 limitatamente alle parti in cui le condizioni statiche non consentano di intervenire altrimenti, volumi tecnici e locali accessori se e con le modalità stabilite dalla disciplina di zona.
- - CLASSE II: MO, MS, RRC, RC1, RC2, DE limitatamente alle superfetazioni senza loro ricostruzione, SBA (art. 136 c. 1 lett. b) se e con le modalità ammesse dalla disciplina di zona, RR4 limitatamente alle parti in cui le condizioni statiche non consentano di intervenire altrimenti, volumi tecnici e locali accessori se e con le modalità stabilite dalla disciplina di zona;
- - CLASSE III: MO, MS, RRC, RC1, RC2, RR1 qualora le condizioni statiche non consentano di intervenire altrimenti, RR2, RR4 DE limitatamente alle superfetazioni senza loro ricostruzione, SBA (art. 136 c. 1 lett. b ed art. 135 c. 2 lett a), volumi tecnici e locali accessori se e con le modalità stabilite dalla disciplina di zona, IP2 (se e con le modalità ammesse dalla disciplina)
- - CLASSE IV: MO, MS, RRC, RC1, RC2,RC3, RR1, RR2, RR3, RR4 DE limitatamente alle superfetazioni senza loro ricostruzione, SBA (art. 136 c. 1 lett. b ed art. 135 c. 2 lett a), volumi tecnici e locali accessori se e con le modalità stabilite dalla disciplina di zona, IP1 ed IP2 se e con le modalità ammesse dalla disciplina. È ammessa la realizzazione di logge o portici che non comportano un aumento di SUL e Volume
- - CLASSE V: MO, MS, RC1, RC2,RC3, RR1, RR2, RR3,, SBA (art. 136 c. 1 lett. b ed art. 135 c. 2 lett a), i, volumi tecnici e locali accessori se e con le modalità stabilite dalla disciplina di zona, IP1 ed IP2 se e con le modalità ammesse dalla disciplina di zona, SE. È ammessa la realizzazione di logge o portici che non comportano un aumento di SUL e Volume
- - CLASSE VI: MO, MS, RC1, RC2,RC3, RR1, RR2, RR3, SBA (art. 136 c. 1 lett. b ed art. 135 c. 2 lett a)se e con le modalità ammesse dalla disciplina di zona, AV se e con le modalità ammesse dalla disciplina di zona, SE se e con le modalità ammesse dalla disciplina di zona, volumi tecnici e locali accessori se e con le modalità stabilite dalla disciplina di zona, IP1, IP2 ed IP3 se e con le modalità ammesse dalla disciplina di zona. Nella classe VI non è ammesso il cambio di destinazione d'uso.
1. Sul patrimonio edilizio esistente nell'intero territorio comunale, sono ammessi gli interventi consentiti dal combinato disposto della disciplina prevista dalla zona di riferimento e della classe di appartenenza dell'immobile, ovvero per gli edifici privi di classe, legittimi mante realizzati, dal successivo art. 82.
2. La realizzazione di locali accessori e/o pertinenziali che non concorrono alla determinazione della SUL e del Volume ai sensi del REI vigente, sono ammessi solo se espressamente previsti nelle norme di zona.