Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 82 Interventi sul patrimonio edilizio esistente non schedato

1. Il Regolamento Urbanistico rileva, senza attribuire una classe (Non Classificati: NC ):

  • - I manufatti e le consistenze edilizie interrate;
  • - Gli edifici e manufatti non presenti nella cartografia aerofotogrammetria di base e nell'aggiornamento cartografico speditivo;
  • - Edifici e manufatti prevalentemente funzionali o accessori e/o di scarsa consistenza
  • - Manufatti realizzati con materiali precari ovvero con materiali disomogenei e/o di recupero, tettoie, ricoveri animali...;

2. Non sono valutati dal Regolamento Urbanistico gli edifici coperti da vegetazione o da ponteggi né quelli in fase di ricostruzione o oggetto di pratiche edilizie di ristrutturazione in itinere.

3. Non sono schedati né classificati gli edifici che, per cause ostative (cancello chiuso, strada inaccessibile... ) non è stato possibile rilevare (Non Rilevati: NR), né è stato possibile recuperare i dati dalla schedatura approvata con D.C.. n. 23 del 27.03.2009.

4. Sul patrimonio edilizio esistente rilevato e non classificato (NC), legittimamente realizzato, è ammessa la MO, MS e la RR3. Inoltre per gli edifici non classificati, esclusi i precari e non legittimi,sono consentiti, gli interventi di cui all'art.71 della L.R. 65/2014,. Tali edifici a cui non è stata attribuita una classe non possono essere recuperati a fini ed usi diversi rispetto a quelli autorizzati, né possono essere ricostruiti con tecnologie e tipologie diverse da quelle originarie. Pertanto per i manufatti precari e/o realizzati con materiali precari ovvero quelli semplicemente installati ed ancorati a terra possono essere ricostruiti a parità di SUL e di volume limitando le opere fondali all'ancoraggio, utilizzando tecniche costruttive e materiali leggeri che garantiscono la reversibilità e lasciandoli privi di qualsiasi dotazione che ne consenta l'utilizzo abitativo ancorché saltuario o temporaneo.

5. Per gli edifici non valutati (NV) è ammessa la MO, MS, RC1, RC2 e il completamento delle opere autorizzate con titolo edilizio, ivi incluse le varianti nel rispetto delle disposizioni vigenti per le zone di riferimento.

6. Gli interventi ammessi per gli edifici non rilevati (NR) e privi di classe sono la MO, MS e RC1. È escluso il frazionamento ed il mutamento della destinazione d'uso, fatta eccezione per il solo caso di mutamento della destinazione d'uso da agricolo a residenziale a parità di SUL e di unità abitative. Per gli edifici assimilabili a quelli produttivi ed a uso agricolo, sono ammessi, a fini aziendali, gli interventi previsti all'art. 71 della L.R. 65/2014.