Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 83 Disciplina generale delle UTOE

1. Nelle UTOE si realizzano gli interventi:

  1. a) elencati puntualmente nelle schede-norma di cui all'Allegato C;
  2. b) consentiti dalla norme per le ZTO dal Capo II di questo Titolo;
  3. c) previsti esplicitamente dagli artt. da 83 a 96.

2. Le norme di questo Capo prevedono espressamente i PUA, approvati o da approvare nel quinquennio esplicitandone le modalità di realizzazione.

3. Nell'allegato B sono riepilogate le trasformazioni e previsioni valide per i cinque anni successivi all'approvazione del RU.