Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 7 Comparti

1. I comparti istituiti da questo RU sono indicati e normati nell'allegato C di queste norme.

2. Gli aventi diritto sugli immobili compresi in comparti devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l'attuazione del comparto5.

3. Gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto partecipano a quanto da realizzare nel comparto stesso in proporzione all'area posseduta ed indipendentemente dalla destinazione che l'area di proprietà riceve in sede di progetto unitario.

4. Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla stipula di una convenzione fra l'AC ed i proprietari, da trascriversi a cura e spese di questi ultimi, che contenga:

  1. a) i rapporti tra gli eventi diritto sugli immobili e l'AC;
  2. b) le aree da cedere all'A.C., nonché i tempi e le modalità di cessione gratuita;
  3. c) l'assunzione, a carico dei proprietari, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione necessarie per l'allacciamento ai pubblici servizi;
  4. d) i termini entro i quali le opere devono essere ultimate;
  5. e) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

5 Il Codice Civile, art. 870, stabilisce: "Quando è prevista la formazione di comparti, costituenti unità fabbricabili con speciali modalità di costruzione e di adattamento, gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l'attuazione del piano. Possono anche riunirsi in consorzio per l'esecuzione delle opere. In mancanza di accordo, può procedersi alla espropriazione a norma delle leggi in materia".