Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 93 UTOE 7, Area sottoposta a progetto unitario di riqualificazione urbanistica (R3) Cava

1. L'area oggetto della presente disciplina corrisponde alla porzione di territorio che ospitava una cava di inerti nella zona a sud della vecchia lottizzazione di Croce Fiorentina. L'area contrassegnata con la sigla R3 nell'elaborato RU-P-04 è caratterizzata da un forte degrado fisico dovuto alla presenza di due grossi edifici ormai incongrui sia funzionalmente che fisicamente con la vicina zona residenziale.

2. L'intervento di riqualificazione è subordinato alla redazione e approvazione di un PUA che ha come obiettivo ridurre il degrado fisico e le volumetrie esistenti, riqualificando il sito dal punto di vista paesaggistico - ambientale, architettonico. Sono ammessi con intervento diretto le sole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di preservare la pubblica e privata incolumità.

3. Il PUA, pertanto, consente una riconversione funzionale e morfologica attraverso un radicale intervento di riqualificazione dell'area da destinare ad uso prevalentemente residenziale, sono altresì consentite le seguenti destinazioni d'uso non residenziale nel limite massimo del 40% della SUL:

USI U DESCRIZIONE
PUBBLICI SERVIZI E COMMERCIO U4/1 Esercizi commerciali di vicinato
Direzionale U6 Terziario limitato ad uffici e studi professionali, servizi alla persona
Artigianato di servizio U3 Artigianato di servizio
Servizi U7 Attrezzature culturali, per l'istruzione e sedi istituzionali e rappresentative
Mobilità U8/3 U8/4, U8/5 Parcheggi a Raso privato, parcheggi coperti ad uso privato garage e rimesse private

4. Il PUA si attiene al rispetto dei parametri edilizi e urbanistici, delle destinazioni d'uso, nonché delle particolari prescrizioni contenute nella scheda norma R3 di cui all'allegato C ed agli ulteriori criteri e prescrizioni:

  1. a) Dc: 5.00 m;
  2. b) De: 10.00 m (salvo il rispetto delle distanze preesistenti)
  3. c) Ds: prevista dal codice della strada ed in ogni caso non inferiore a m 10,00, tuttavia laddove esista un fronte stradale edificato, se ne rispetta l'allineamento;
  4. d) V massimo: 3.000 mc;
  5. e) SUL massima 1.000 mq;
  6. f) H max: 8,80 m secondo un criterio di omogeneizzazione con il tessuto edilizio esistente all'intorno;
  7. g) Rapporto di copertura pari al 30% dell'intera area di riqualificazione;
  8. h) nella ricostruzione degli edifici è consentita una nuova organizzazione planivolumetrica e/o diversa collocazione sul lotto medesimo, utilizzando il più possibile le urbanizzazioni esistenti, migliorando l'accessibilità dell'area e tenendo in considerazione l'organizzazione dell'adiacente lottizzazione;
  9. i) la dotazione degli spazi per parcheggi privati e pubblici non deve essere inferiore a quanto contenuto nell'art. 23 di queste norme;
  10. j) i materiali, i colori e le tecniche esecutive devono essere compatibili con l'immagine complessiva del contesto, mediante una progettazione che deve tenere conto delle relazioni urbanistiche significative anche esterne alla zona di intervento assicurando il corretto inserimento con il contesto ambientale circostante;
  11. k) deve essere conservato, quanto più possibile il patrimonio arboreo esistente;

5. Il PUA interessa l'intera area indicata nell'elaborato RU-P-04.1 e deve contenere:

  1. a) l'indicazione delle masse e delle altezze delle costruzioni;
  2. b) i progetti delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
  3. c) la determinazione degli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;
  4. d) l'individuazione delle unità minime d'intervento, costituite dall'insieme di edifici e di aree libere sulle quali il piano interviene in modo unitario e contestuale;
  5. e) il dettaglio, mediante l'indicazione dei relativi dati catastali, delle eventuali proprietà da espropriare o da vincolare secondo le procedure e le modalità delle Leggi statali e regionali vigenti;
  6. f) la specificazione delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione sia necessaria per integrare le finalità delle medesime opere e per soddisfare le prevedibili esigenze future;
  7. g) ogni altro elemento utile a definire adeguatamente gli interventi previsti ed il loro inserimento nel contesto, con particolare riferimento alla definizione dei bordi dell'area interessata nei confronti dell'esterno non edificato, al dettaglio delle sistemazioni a terra, in special modo degli spazi di uso collettivo e degli elementi edificati e di recinzione che prospettano su di essi.

6. Il Piano di Riqualificazione è inoltre corredato:

  1. a) dal quadro conoscitivo di riferimento;
  2. b) dalla normativa tecnica d'attuazione,
  3. c) dalla relazione illustrativa;
  4. d) dal cronoprogramma degli interventi, con indicazione della capacità edificatoria da realizzare nei primi cinque anni;
  5. e) dagli eventuali altri elaborati previsti dalla LR 1/2005 e dal REC.

7. L'area di riqualificazione è comprensiva delle aree pubbliche e di uso pubblico da destinare alle opere di urbanizzazione ed a standard urbanistici, che dovranno essere cedute gratuitamente al Comune secondo i termini da stabilire in convenzione. La verifica degli standard urbanistici è obbligatoria. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono quelle previste dalla normativa nazionale Legge n. 847/64 ed i rapporti minimi complessivi sono quelli stabiliti dagli articoli 3 e 5 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. Ai fini dei rapporti tra abitanti e volumi da insediare, si assume il valore di 100 mc per abitante. Fermo restando l'obbligo di realizzare la quota di standard relativa ai parcheggi e al verde pubblico, è facoltà dell'AC consentire, in sede di convenzione, la monetizzazione dell'ulteriore quota di standard.

8. L'approvazione del Piano costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere od impianti di interesse pubblico dallo stesso individuati. La cessione e la realizzazione delle aree a standard di urbanizzazione primaria o secondaria interessate deve effettuarsi entro il termine fissato dalla convenzione.

9. Nella deliberazione d'approvazione il Consiglio Comunale fissa il termine, non superiore a dieci anni, entro cui il PUA deve essere attuato. In tale atto l'AC decide se il termine decorra dall'approvazione stessa o dalla stipula della convenzione, se il PUA è d'iniziativa privata. Decorso tale termine, il Piano diventa inefficace per la parte non attuata, ma permane l'obbligo di osservare, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e nei permessi di costruire rilasciati, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal PUA.

10. Per l'attuazione della parte di piano non autorizzata nei termini di validità del piano, dovrà essere redatto un nuovo PUA.