Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 96 UTOE 9, Area sottoposta a progetto unitario di riqualificazione urbanistica (R2) Monte e Monticino

1. Il RU prevede, per l'intera area individuata nell'elaborato RU-P-03 come R2, l'approvazione di un PUA (Piano di Riqualificazione) che, nel rispetto delle prescrizioni del PS, può svilupparsi per stralci funzionali.

2. Le destinazioni e le funzioni ammissibili in tale zona sono:

  1. a) attrezzature e servizi collettivi;
  2. b) residenziale;
  3. c) promozione e vendita di prodotti tipici locali;
  4. d) turistico-ricettive;
  5. e) attività per il benessere psico-fisico e per la cura del corpo connesse all'ambiente ed alla cultura locale (escursionismo, ippoterapia, enoterapia, cure fisiche, rieducazione alimentare e simili);
  6. f) attività che contribuiscono ad estendere la stagionalità turistica (convegnistica, recupero, pratica e insegnamento di mestieri e della cucina tradizionali, attività culturali, eventi, formazione e simili).

3. La proporzione e la distribuzione delle funzioni sono fissate dal PUA nel rispetto di quanto contenuto nel dimensionamento del PS e del RU e con il criterio che le funzioni devono disporre di standard adeguati; in particolare, le funzioni attrattrici di traffico sono ammesse solo nella misura in cui possono contare su parcheggi adeguati, nel corpo o nel sottosuolo degli edifici o negli spazi scoperti comunque interni al perimetro dell'area R2.

4. La dotazione degli spazi per parcheggi pubblici e privati è commisurata al carico urbanistico e non deve essere inferiore a quanto previsto dal art. 23 di queste norme; per i complessi turistico-ricettivi vale, altresì, la normativa nazionale e regionale vigente in materia. I parcheggi a raso sono reperiti nell'area R2, riducendo al minimo i movimenti di terra e rispettando il più possibile le alberature esistenti.

5. Il Piano di Riqualificazione deve rispettare le seguenti prescrizioni:

  1. a) I volumi derivanti dalla riqualificazione dell'insediamento di "Monte e Monticino" possono raggiungere il volume urbanistico massimo di 49.000 mc di cui:
    • - 7.500 mc che corrispondono a 2.500 mq di SUL per residenza;
    • - 29.000 mc che corrispondono a 8.788 mq di SUL per attività turistico-ricettive;
    • - 12.500 mc che corrispondono a 3.788 mq di SUL per attività di interesse pubblico e/o generale;
  2. b) i limiti di cui alla lettera a) sono il massimo edificabile, che può anche non essere raggiunto;
  3. c) i volumi delle abitazioni esistenti, pari a 7.500 mc, sono recuperati interamente con le seguenti prescrizioni:
    • − gli edifici di pregio architettonico storico e ambientale nonché di valore testimoniale devono essere sottoposti a interventi di restauro;
    • − gli edifici di scarso e irrilevante pregio architettonico, storico e ambientale possono essere ristrutturati o demoliti ed in tal caso i volumi risultanti possono essere ricostruiti a fini residenziali anche in altro sito purché ricadente all'interno dell'area R2;
  4. d) il volume dei capannoni può essere recuperato fino al 71,5 % dell'esistente (41.500 mc) ed è destinato per il 30% ad attrezzature e servizi collettivi (12.500 mc) e per il 70% a ricettività (29.000mc);e) le attrezzature e i servizi d'interesse pubblico e generale da realizzare sono in via prioritaria:
    • − formazione e didattica per attività legate all'agricoltura e al turismo rurale;
    • − museo e centro di documentazione dell'enologia e delle tradizioni locali;
  5. f) l'altezza degli edifici ricostruiti è limitata per inserirsi armoniosamente nel contesto esistente e in ogni caso non supera quella degli edifici in muratura recuperati, escluse le torrette colombarie;
  6. g) la distanza dalle strade non può essere inferiore 5,00 m è prescritto comunque il rispetto degli allineamenti stradali esistenti; distanza dagli edifici: 10 m; Distanza dai confini: 5 m;

6. La progettazione assicura la salvaguardia geomorfologica del sito, con il recupero dei tracciati viari esistenti, del patrimonio di interesse storico e architettonico e delle sistemazioni idrauliche, paesaggistiche, vegetazionali autoctone e deve garantire il corretto inserimento del l'intervento nel contesto complessivo, anche scegliendo materiali, colori e tecniche esecutive compatibili con la tradizione locale.

7. Nella ricostruzione degli edifici è consentita una nuova organizzazione plano-volumetrica, indicata in dettaglio negli elaborati del PUA; è mantenuta l'articolazione del toponimo in due distinte località, che non devono fondersi. L'impegno di suolo deve essere ridotto rispetto alla situazione attuale, utilizzando il più possibile le urbanizzazioni esistenti e migliorando l'accessibilità dell'area. Il PUA assicura l'integrazione spaziale e funzionale tra le attività ricettive e i servizi d'interesse generale e la reciproca coerenza architettonica.

8. Le opere e gli impianti per migliorare la sostenibilità dell'intervento (recupero dell'acqua, utilizzo dei laghi e invasi esistenti, realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, etc.) non sono computati in termini volumetrici se destinati esclusivamente a migliorare l'impatto paesaggistico - ambientale dell'insediamento. In ogni caso le necessarie strutture edilizie non costituiscono volumetria assentita e devono essere rimosse in caso di diverso utilizzo o abbandono.

9. I volumi tecnici ed i volumi strumentali necessari all'attività turistico ricettiva, definiti dal PUA coerentemente con il REC e le norme vigenti materia, sono consentiti entro il limite fissato dal PUA stesso, e devono essere demoliti o rimossi in caso di diverso utilizzo o abbandono.

10. Il Piano di Riqualificazione deve inoltre essere corredato:

  1. f) dal quadro conoscitivo di riferimento;
  2. g) dalla normativa tecnica d'attuazione,
  3. h) dalla relazione illustrativa;
  4. i) cronoprogramma degli interventi con indicazione della capacità edificatoria da realizzare nei primi cinque anni;
  5. j) dagli eventuali altri elaborati previsti dalla LR 1/2005 e dal REC.

11. L'area di riqualificazione comprende le aree pubbliche e di uso pubblico da destinare alle opere di urbanizzazione ed a standard urbanistici, che dovranno essere cedute gratuitamente al Comune secondo i termini da stabilire in convenzione. La verifica degli standard urbanistici è obbligatoria. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono quelle previste dalla normativa nazionale (Legge n. 847/64) ed i rapporti minimi complessivi sono quelli stabiliti dagli articoli 3 e 5 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. Ai fini dei rapporti tra abitanti e volumi da insediare, si assume il valore di 100 mc per abitante. Fermo restando l'obbligo di realizzare la quota di standard relativa ai parcheggi e al verde pubblico, è facoltà della AC consentire, in sede di convenzione, la monetizzazione della quota di standard da realizzare direttamente e in loco.

12. L'approvazione del PUA costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere od impianti di interesse pubblico dallo stesso individuati entro il termine fissato dalla convenzione.

13. Nella deliberazione d'approvazione il Consiglio Comunale fissa il termine, non superiore a dieci anni, entro cui il PUA deve essere attuato. In tale atto l'AC decide se il termine decorra dall'approvazione stessa o dalla stipula della convenzione, se il PUA è d'iniziativa privata. Decorso tale termine, il Piano diventa inefficace per la parte non attuata, ma permane l'obbligo di osservare, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e nei permessi di costruire rilasciati, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal PUA.

14. Per l'attuazione della parte di piano non autorizzata nei termini di validità del piano, dovrà essere redatto un nuovo PUA.