Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 97 Zone A - Aree di carattere storico artistico ambientale

1. Le zone A sono le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, come definite dal DM 02.04.1968, n. 1444, art. 2, comma primo.

2. Le zone A si articolano in:

  1. a) Zone A1 - Centri urbani storici: il nucleo medievale di Castellina (A1.C) e l'insediamento antico di Fonterutoli (A1.F), che presentano un'identità storico-culturale definita da particolari qualità;
  2. b) Zone A2 - Aggregato antico lungo strada di Malafrasca, che pur non avendo le caratteristiche di vero e proprio borgo come i precedenti, ha caratteri ben precisi che ne esprimono comunque la dignità storica;
  3. c) Zone A3 - Aree di salvaguardia dei centri urbani storici: le aree immediatamente circostanti alle precedenti che per particolari caratteristiche sono parte integrante degli agglomerati di valore storico, artistico, ambientale.

3. Nelle zone A gli interventi sono prioritariamente finalizzati alla conservazione, alla riqualificazione e alla valorizzazione dei caratteri storici adottano tipologie d'intervento compatibili e rispettano gli aspetti fisici e funzionali peculiari di ciascuna componente. In tali zone sono altresì ammessi i cambi di destinazione d'uso, ferma restando la verifica delle dotazioni minime di standard, determinati sulla base dei carichi urbanistici connessi ai nuovi usi.

4. Le finalità di cui al comma 3 sono perseguite ordinariamente con intervento diretto, nel rispetto della specifica disciplina stabilita nei successivi articoli e della schedatura del patrimonio edilizio.

5. Le componenti del sistema dei centri urbani storici che concorrono a caratterizzare l'identità del territorio e degli spazi pubblici, sono le seguenti:

  1. a) le pavimentazioni storiche in pietra, lastre e selciati, e relativi elementi di decoro urbano, per i quali è vietato qualsiasi intervento che alteri lo stato dei luoghi o non preveda il ripristino storico-filologico dello stato di fatto;
  2. b) gli elementi architettonici e urbani di interesse tipologico e testimoniale (EU) (fronti viarie, piazze, strade, giardini e slarghi ad elevata valenza paesaggistica ed identità urbana e elementi architettonici puntuali);
  3. c) gli edifici di rilevanza architettonica e monumentale (AM) (chiese - monasteri - edifici vincolati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. N. 42/2004 ed edifici pubblici parificati al vincolo)
  4. d) le ville, gli edifici e i complessi di interesse (TU) tipologico testimoniale storico e urbanistico;
  5. e) le preesistenze archeologiche (PA);

6. Gli immobili inclusi negli "Edifici e complessi sottoposti a recupero e riqualificazione funzionale e ambientale" (RI) sono sottoposti a puntuali prescrizioni e specifica normativa descritta all'art. 105, definendo tipologie d'intervento ed usi compatibili, attuabili con intervento edilizio diretto sostenuto da un'accurata analisi tipologico-architettonica, da una verifica di fattibilità e da un approfondito studio di inserimento architettonico e urbanistico che configurino un progetto di recupero unitario.

7. Le parti degli edifici su Via Trento e Trieste, che danno verso la valle, comprese le aree di pertinenza sono aree da recuperare, in considerazione dello stato di degrado edilizio e urbanistico in cui versano. Sono consentiti tutti gli interventi di miglioramento edilizio e di conferimento di decoro urbano; è ammessa la demolizione delle superfetazioni deturpanti con spostamento dello stesso volume, se legittimo, nella parte tergale degli edifici. Il progetto è ammissibile se dimostra l'effettivo miglioramento del decoro generale del fronte.