Art. 102 Edifici di rilevanza architettonica e monumentale - AM - (chiese, monasteri, edifici vincolati ai sensi del D. Lgs 22.01.2004, n. 42 e edifici pubblici parificati al vincolo
1. Sono gli edifici di valore storico, architettonico e monumentale interni ed esterni al sistema insediativo. Questi edifici e complessi sono beni sottoposti a tutela storico-artistica, sono assoggettati alla disciplina del D. Lgs. N. 42/2004 e s.m.i oltre che alle limitazioni stabilite dal comma 3°, dell'art. 23 del DPR n. 380/2001 - "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e comprendono:
- a) gli edifici vincolati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004;
- b) gli edifici parificati al vincolo di cui all'art. 10 del D. Lgs. N. 42/2004 e complessi contraddistinti da tipologie edilizie speciali (edifici pubblici, conventi, edifici per il culto, edifici culturali, torri, ecc.);
2. Si prescrive la conservazione dell'assetto tipologico, dei caratteri formali e compositivi degli edifici e delle aree di pertinenza. Laddove gli immobili siano identificati con specifica perimetrazione e simbologia (AM), i progetti degli interventi poggiano su un rilievo architettonico, un'approfondita analisi dei caratteri dell'edificio, uno studio dello stato di conservazione statico e strutturale e descrivono dettagliatamente gli interventi previsti nel rispetto degli delle categorie d'intervento ammesse dalle classi di appartenenza.
4. Le categorie e funzioni d'uso ammesse compatibilmente con le caratteristiche dell'edificio sono:
USI AMMESSI (U) | ||
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RESIDENZA | U1/1 | Residenza |
U4/2 | Esercizi di vicinato (fino a 250 mq di superficie di vendita) | |
TURISTICO RICETTIVO | U5/1 | Alberghi e residenze turistiche alberghiere come definiti agli art.li 26, 27 e 28 Titolo II, Capo I, Sezione II del T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR 42/2000) |
U5/4 | Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazionedi cui agli arti.li 55, 56,57,e 58, così come definite al Titolo della LR 42/2000 II, Capo I, Sezione III del T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR 42/2000) | |
DIREZIONALE | U6/1 | Uffici privati, studi professionali e sedi di associazioni, punti di informazione turistica |
U6/2 | Banche, assicurazioni e simili (agenzie, sportelli e sedi), agenzie cambio valuta. | |
SERVIZI | U7/1 | Servizi Amministrativi: uffici comunali e della pubblica amministrazione inclusi gli archivi pubblici |
U7/3 | Servizi culturali: teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli, locali da ballo, discoteche, sale per convengi con i relativi spazi di servizio, di supporto e tecnici, musei, aree archeologiche. | |
U7/4 | Servizi sociali e ricreativi | |
U7/5 | Servizi Religiosi: chiese e attrezzature religiose in genere con relative attività integrative. | |
U7/6 | Servizi per l'assistenza sanitaria: ambulatori, day hospital, centri sanitari per riabilitazione e specializzati, con relativi spazi tecnici e di supporto |
5. I cambi di destinazione d'uso sono ammessi nel rispetto delle caratteristiche strutturali e dimensionali, dell'integrità tipologica delle unità edilizie interessate ed a condizione che il cambio funzionale riguardi l'intera unità edilizia o una parte prevalente di questa, lasciando le parti restanti a funzioni ausiliarie e complementari.
6. I progetti rispondono ai criteri propri del restauro, quindi prevedono:
- − sostituzione di elementi lapidei, se indispensabile, con altri identici per materiale, forma, dimensioni, caratteristiche cromatiche e tipologia;
- − posa in opera di intonaci con tecnologie tradizionali;
- − tinteggiatura a malta di calce in colori quanto più simili a quelli originali, se deducibili da documentazione di archivio o dai residui sotto gronda ovvero attingendo dalla gamma delle terre ocracee;
- − nuove aperture nei fronti esterni dell'edificio purché dimensionate nel rispetto della composizione generale dei prospetti ed in armonia nel rapporto fra pieni e vuoti;
7. Nei casi in cui, in base a precisa documentazione statico strutturale, sia dimostrata l'inderogabilità di intervenire mediante la sostituzione di strutture portanti orizzontali o altri elementi anche architettonici, la sostituzione riproduce identici elementi strutturali, in coerenza con l'originario impianto storico-tipologico e architettonico dell'edificio.