Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 104 Preesistenze ed aree archeologiche - (PA)

1. Le preesistenze archeologiche sono identificate con specifica simbologia (PA). Fanno parte del patrimonio archeologico i reperti e le zone di interesse archeologico di cui alla lettera m) dell'art. 142 del D. Lgs 42/2004 presenti sul territorio comunale.

2. I manufatti, le testimonianze storiche appartenenti a questa categoria normativa si configurano come beni sottoposti a tutela storico-artistica e pertanto si applica quanto previsto del D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.

3. Le preesistenze archeologiche rilevate dal RU e riportate indicativamente negli elaborati RU-QC-05 e RU-P-05 sono le seguenti:

  1. a) Preesistenze archeologiche puntuali: porzioni di torre medioevale, spesso inserita o inglobata in edificio residenziale.
  2. b) Preesistenza archeologiche lineari: porzioni delle antiche mura del paese, a cui si sono addossati edifici in epoche successive.
  3. c) Preesistenza archeologiche areali: aree archeologiche, che includono, oltre il sito archeologico sottoposto a specifico vincolo ministeriale, le aree attigue quali aree di rispetto.

4. I progetti relativi ad opere edilizie che comportano movimenti di terra di qualsiasi entità anche in aree limitrofe a quelle individuate puntualmente dal RU, devono essere sottoposti a preventivo parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana. L'istanza di ottenimento di tale parere (espresso dalla Soprintendenza nei termini di legge, a decorrere dal ricevimento della documentazione) è parte integrante dei documenti necessari per il rilascio dei titoli abilitativi.

5. All'interno di dette aree non è comunque consentita alcuna nuova edificazione, né modifiche all'orografia dei luoghi salvo gli interventi necessari e funzionali allo svolgimento di attività di scavo e musealizzazione dei reperti archeologici.

6. Sugli edifici esistenti gli interventi consentiti con intervento diretto sono: MO, MS, RRC, Sba, DE ed RC1

7. Nel patrimonio edilizio esistente le categorie d'uso e funzioni ammesse sono:

USI AMMESSI (U)
RESIDENZA U1/1 Residenza
DIREZIONALE U6/1 Punti di informazione, ristoro e servizi
SERVIZI U7/3 Attrezzature culturali per l'istruzione, musei scavi archeologici

8. I cambiamenti di destinazione d'uso sono ammessi se:

  1. a) sono finalizzati alla valorizzazione dei siti archeologici ed alla eliminazione delle situazioni di degrado;
  2. b) sono subordinati al rispetto delle caratteristiche strutturali e dimensionali ed all'integrità delle caratteristiche tipologiche delle specifiche unità edilizie interessate;
  3. c) riguardano l'intera unità edilizia o una parte prevalente di questa, lasciando le parti restanti da destinare a funzioni ausiliarie e complementari.