Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 106- Zone A2 - Aggregati antichi lungo strada

1. Le zone "A2" comprendono gli aggregati antichi a ridosso delle zone "A 1", i lungo la strada Chiantigiana in località "Malafrasca", che hanno valore storico e testimoniale e dignità storica e pertanto vanno conservati e valorizzati con interventi di recupero e riqualificazione.

2. Per tutelare e valorizzare l'aggregato, è vietata l'edificazione di qualsiasi struttura, anche precaria.

3. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi dopo aver ottenuto dal Comune un atto d'assenso35 fondato su un'attenta valutazione della coerenza dell'intervento proposto con le caratteristiche paesaggistiche, ambientali e architettoniche dell'edificio stesso, o del complesso di edifici. Ogni progetto eccedente la manutenzione straordinaria considera nei suoi elaborati l'intera struttura immobiliare e il complesso delle opere di urbanizzazione (approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque e liquami, trattamento rifiuti, viabilità, accessi, approvvigionamento energetico, illuminazione esterna, allacciamenti, sistemazioni esterne).

4. I progetti di RR, RE,, del comma 5 sono sostenuti da un'accurata analisi tipologico-architettonica, da una verifica di fattibilità e da un approfondito studio di inserimento architettonico e urbanistico mediante un progetto di recupero unitario.

5. Sono ammesse, con le modalità specificate nella seguente tabella, le categorie di intervento consentite dalla classe di appartenenza:

Intervento edilizio diretto
MO Manutenzione ordinaria
MS Manutenzione straordinaria
DE Demolizioni di edifici o di manufatti
Sba Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche
RR Restauro e risanamento conservativo
Atto di assenso
RC1, 2
RR1
RR2, RR4
Ristrutturazione edilizia conservativa
RR1 solo per condizioni statiche che non consentono di intervenire altrimenti. Tale circostanza dovrà essere adeguatamente documentata e asseverata da tecnico abilitato

6. Le categorie d'uso e funzioni sono:

USI AMMESSI (U)
RESIDENZA U1/1 Residenza
ARTIGIANATO DI SERVIZIO U3/1 Limitatamente a prodotti da forno ed alimentari, gelaterie sartorie, centri welness.
PUBBLICI SERVIZI E COMMERCIO U4/1 Limitatamente a:, parafarmacie, farmacie,
U4/2 Esercizi di vicinato (fino a 250 mq di superficie di vendita)
TURISTICO RICETTIVO U5/1 Alberghi e residenze turistiche alberghiere come definiti agli art.li 26, 27 e 28 Titolo II, Capo I, Sezione II del T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR 42/2000)
U5/4 Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione, di cui agli artt 55, 56,57,e 58, così come definite al Titolo della LR 42/2000 II, Capo I, Sezione III del T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR 42/2000)
DIREZIONALE U6/1 Uffici privati, studi professionali e sedi di associazioni, punti di informazione turistica
U6/2 Banche, assicurazioni e simili (agenzie, sportelli e sedi), agenzie cambio valuta.

7. Nelle aree A2 non ricadono strade pubbliche pavimentate tuttavia sono presenti marciapiedi privati per lo più in materiale lapideo. Eventuali lavori manutentivi devono prevedere sostituzioni e/o integrazioni e rifiniture tali da creare un'omogeneità e un disegno coerente con il contesto.

8. Gli interventi sulle facciate, prevedono obbligatoriamente, ove le caratteristiche lo permettano, l'eliminazione o la riduzione di tutte le cablature e tubazioni a vista che deturpano i fronti e sono realizzati con tipologie, materiali e colori tipici della tradizione locale, cosi come gli infissi ed i sistemi di oscuramento delle finestre. Gli interventi sono sottoposti al parere della Commissione Comunale per il Paesaggio.

35 Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 79, comma 4, lettera d).