Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 107 Zone A3 - Aree di salvaguardia dei centri urbani storici

1. Le zone "A3" comprendono le aree non urbanizzate di interesse ambientale e naturale.

2. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi a condizione che non comportino l'introduzione di caratteri urbani quali recinzioni con muretti, cancellate, siepi geometriche, nuova viabilità, siano tesi alla conservazione e tutela delle sistemazioni idrauliche agrarie oltre che all'eventuale recupero e valorizzazione di manufatti di antica formazione. Sono consentite le attrezzature integrative e di servizio alla residenza limitatamente alle piscine, campi da bocce, gazebo e se interrati/seminterrati, impianti tecnologici e di servizio. È altresì consentito realizzare parcheggi a a raso a condizione che l'area: 1) non sia pavimentata o asfaltata; 2) sia piantumata con olivi o alberi da frutto in modo da schermare le auto da punti di vista più alti (edifici, strade...); 3) siano create delle siepi informali che riprendono la composizione delle fasce della vegetazione naturali presenti nel contesto paesaggistico di riferimento. Gli stalli delle auto non possono essere coperti in alcun modo. Sono ammessi modellamenti del terreno con terrazzamenti. In generale gli interventi non devono creare cesure con il paesaggio agricolo circostante ma, al contrario, contribuire alla creazione di un passaggio armonico dalle aree edificate al paesaggio agrario.

3. La RE, è sostenuta da un'accurata analisi tipologico-architettonica, da una verifica di fattibilità e da un approfondito studio di inserimento architettonico e urbanistico.

4. Sono ammesse, le categorie di intervento consentite dalla classe di appartenenza. Per interventi eccedenti la manutenzione straordinaria senza frazionamento è richiesta l'acquisizione di atto di assenso,.

5. Le categorie d'uso e le funzioni ammesse sono:

USI AMMESSI (U)
RESIDENZA U1/1 Residenza
TURISTICO RICETTIVO U5/4 Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione, di cui agli arti.li 55, 56,57,e 58, così come definite al Titolo della LR 42/2000 II, Capo I, Sezione III del T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR 42/2000)
MOBILITÀ U8/3 Parcheggi a raso ad uso privato
U8/7 Mobilità pedonale/ciclabile
AGRICOLO U9/2 agriturismo

6. Nelle zone A3, gli interventi sul territorio sono finalizzati alla conduzione del fondo agricolo in particolare: manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie e di regimazione delle acque, manutenzione e ricostruzione dei muri a secco e ciglionamenti, manutenzione, recupero e riqualificazione delle orditure e i sesti di impianto, per il permanere/ripristino dell'equilibrio con il paesaggio circostante.

7. È ammesso realizzare una struttura per: 1) animali d'affezione ed allevamenti di carattere amatoriale di animali domestici (in ogni caso sono da escludere i suini, mute di cani da caccia ed ovini ) secondo le caratteristiche e le dimensioni di cui all'art. 77.1; 2) ricovero di mezzi o attrezzi per la conduzione del fondo qualora sia impossibile installarla altrove e sia realizzata con le caratteristiche e dimensioni di cui all'art. 77 delle presenti norme. La dimensione massima per le strutture di cui al punto 1 sono quelle determinate dall'art. 77.1 per un massimo di 4 capi, mentre per quelle di cui al punto 2 è fissata in 30 mq di SUL. Tali strutture sono prive di qualsiasi dotazione che ne consenta l'utilizzo abitativo ancorché saltuario o temporaneo. L'inserimento di questi manufatti dovrà avvenire prestando particolare attenzione alla scelta del luogo di installazione ed alla visibilità del manufatto a 360 °; inoltre dovranno essere adottate opportune misure di mitigazione e riqualificazione ambientale (ripristino di terrazzamenti, rete scolante, colture miste, sistemazione di percorsi ed aree verdi...).

8. Nelle zone A3 immediatamente a ridosso delle aree archeologiche è possibile realizzare strutture per la prima accoglienza e l'ospitalità (punti informativi e di ristoro, servizi alle persone, ecc) di iniziativa pubblica e privata. Gli interventi sono attuati prioritariamente recuperando il patrimonio edilizio esistente, le eventuali nuove strutture sono realizzate senza alcuna modifica della morfologia dei luoghi, limitando le opere fondali agli interventi necessari all'ancoraggio e con l'utilizzo di tecniche costruttive e materiali leggeri che garantiscano la reversibilità dell'intervento e che si rifanno alle soluzioni di bioedilizia.

9. La realizzazione di nuove strutture di cui al comma 9 è altresì subordinata alla sottoscrizione di un atto unilaterale con cui il proponente si obbliga a non mutare la destinazione d'uso del manufatto, a demolirlo nel caso di cessazione dell'attività e ad accettare le sanzioni comminate per l'inadempienza, che comportano la demolizione del manufatto in danno del proprietario e la sanzione amministrativa pari al doppio del costo si costruzione.

10. Sono ammessi gli interventi pubblici o di interesse pubblico che risultano migliorativi per la fruizione delle aree verdi, compresi percorsi pedonali pubblici o servitù di passaggio convenzionate, al fine di creare una connessione effettiva tra il paese antico e le sue aree verdi immediatamente circostanti e favorirne l'accesso pedonale e la godibilità.