Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 109 Zone B1 - Tessuto urbano consolidato saturo

1. Sono nuclei di edilizia tradizionale e di recente espansione, privi di particolare valore storico - architettonico e caratterizzati da una tipologia edilizia intensiva con rapporti di copertura e indici di utilizzazione fondiaria tali da non consentire ulteriori edificazioni.

2. Sono ammesse le categorie di intervento consentite dalla classe di appartenenza

3. La costruzione di parcheggi interrati per uso privato, è ammessa alle seguenti condizioni:

  1. a) il richiedente sia proprietario o titolare di idoneo diritto reale sul lotto di pertinenza;
  2. b) l'unità abitativa, ivi presente, non sia dotata di locali che dal catasto o dalla concessione risultino destinati a garage o rimessa;
  3. c) la dimensione della rimessa non sia essere inferiore a mq 18,00 e superiore a mq 30,00 con altezza utile massima di m 2,30;
  4. d) il concessionario, all'atto del ritiro della concessione, sottoscriva un atto d'obbligo unilaterale con il quale costituisce un vincolo di pertinenzialità e si impegna a non mutare destinazione d'uso;
  5. e) le finiture esterne delle rimesse pertinenziali debbono essere del tutto compatibili con quelle degli edifici adiacenti.

4. Sono ammessi, nel rispetto delle distanze minime definite dalla normativa vigente in materia, gli interventi di RE.af con:

  1. a) incremento dell'altezza dell'edificio, fino ad un massimo di cm 50, per la realizzazione di cordoli di consolidamento all'imposta della copertura in ottemperanza alla Normativa Sismica vigente ed in deroga all'altezza massima;
  2. b) addizioni per realizzare i servizi igienici (fino ad un massimo di mq 6,00 di SUA) nel caso sia dimostrata la necessità di adeguare l'unita immobiliare a sopravvenute esigenze abitative o igienico- sanitarie anche di unità a destinazione non residenziale;
  3. c) realizzazione spazi coperti di protezione degli ingressi (porticati, tettoie, ecc) fino ad un massimo di mq 6,00 di SUA, a condizione che siano aperti almeno su due lati;
  4. d) volumi tecnici, con limite massimo di mc 30 per ogni edificio anche se composto da più unità immobiliari;
  5. e) rialzamento del piano sottotetto fino a cm 50 al fine di renderlo abitabile, nel caso in cui venga ampiamente documentata e dimostrata una preesistente altezza media del sottotetto pari a m 2,20 con tipologia a falde inclinate misurata dal piano di estradosso del solaio fino all'intradosso della copertura;tale sopraelevazione non è cumulabile a quella prevista al punto a);
  6. f) utilizzo di eventuali vuoti tecnici esistenti all'interno della sagoma dell'edificio per funzioni residenziali e/o accessorie, sempreché non comportino modifiche alla sagoma dell'edificio esistente e che abbiano caratteristiche dimensionali ed igieniche idonee.

5. Nelle zone B1 comprese all'interno del perimetro dell'UTOE n 8 - "Fonterutoli", al fine di consolidare il ruolo urbano della frazione, sono ammessi, per adeguamenti igienici - funzionali, ampliamenti del 20% del volume esistente autorizzato, fino ad un massimo di 100 mc, nel rispetto dei parametri urbanistici (altezza, distanza e rapporto di copertura) della zona B2.

6. Gli interventi del comma 5 sono da considerarsi "una tantum" per l'intero edificio anche se è formato da più unità immobiliari. È consentito il trasferimento di volumetria e l'accorpamento della volumetria derivante da massimo due edifici anche non contigui a condizione che l'intervento sia unitario e non costituisca un nuovo fabbricato.

7. I progetti edilizi consentiti nel presente articolo devono tener conto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio e del contesto; pertanto, gli interventi, le addizioni e gli ampliamenti devono essere del tutto compatibili e legarsi organicamente alle costruzioni esistenti.