Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 111 Zone B3 - Comparti di completamento sottoposti a perequazione (IC)

1. Comprendono ambiti del territorio inseriti in porzioni di tessuto urbano consolidato, che non sono dotati delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria, oppure sono insufficienti. Questi ambiti hanno la peculiarità di essere in posizioni strategica per la ricucitura dei tessuti esistenti, la riqualificazione e la valorizzazione degli stessi.

2. I comparti individuati numerati, perimetrati e contrassegnati con la sigla IC nell'elaborato RU-P-04 sono:

  1. a) IC n. 1 in località Via dello Sport - Via IV Novembre;
  2. b) IC n. 2 Via Donizetti (Località Fonterutoli)

3. L'attuazione del comparto avviene con intervento edilizio diretto subordinato alla presentazione di un progetto unitario esteso all'intero ambito. Il progetto unitario è approvato dal Consiglio Comunale contestualmente allo schema di convenzione da stipularsi con l'A.C. ed osserva le disposizioni e le modalità stabilite dall'art. 7.

4. Le quote edificatorie si distribuiscono tra i vari proprietari del comparto secondo il principio della perequazione urbanistica, mediante l'equa distribuzione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi. Pertanto, le indicazioni delle destinazione d'uso pubbliche all'interno del perimetro del comparto non sono vincoli conformativi della proprietà privata, ma sono prescrittive per l'attuazione dell'intervento.

5. La perequazione si attua secondo i criteri e le modalità contenute nella Legge Regionale n. 1/05 art. 60 e nel Regolamento di attuazione n. 3/R del 9 febbraio 2007 art. 16.

6. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di attuazione n. 3/R, le quote edificatorie e gli oneri sono distribuiti tra i proprietari nel seguente modo: per il 50% in base al valore catastale delle proprietà ricadenti nel comparto, per il restante 50% in base alle superficie territoriale delle stesse.

7. Il comparto può essere attuato anche per unità minime di intervento (UMI) alle seguenti condizioni:

  1. a. i soggetti proponenti posseggano più del 50% delle quote edificatorie determinate con i criteri di cui al comma 6;
  2. b. sia redatto ed approvato, da parte dei proponenti, il progetto unitario esteso all'intero comparto con l'individuazione delle UMI;
  3. c. siano cedute all'AC o in alternativa convenzionate ad uso pubblico, le aree da destinare a funzioni e servizi di interesse generale individuate nella scheda norma dell'intervento di cui all'allegato C della presente disciplina.

8. L'edificazione dei nuovi edifici deve rispettare i parametri edilizi e urbanistici, delle destinazioni d'uso, contenute nelle schede-norma IC di cui all'allegato C, che determinano, altresì, in maniera prescrittiva la destinazione urbanistica delle aree da cedere al Comune o da destinare ad uso pubblico.

9. I parametri edilizi di riferimento, oltre a quelle contenute nelle schede-norma di cui all'allegato C, sono:

  1. a) R.c. 0.30 dell'area del comparto al netto delle aree da cedere al Comune;
  2. b. H. max. 8.80 coi limiti di cui alla Legge 02.02.1974, n. 64;
  3. c. Dc 5.00 m;
  4. d. De 10.00 m;
  5. e. Ds 5.00 coi limiti di cui alla Legge 02.02.1974, n. 64 e successive modificazioni;
  6. f. la superficie da destinare a parcheggio privato sono indicate nell'art 23;
  7. g. divieto di scale esterne e copertura a terrazzo con uno sbalzo;
  8. h. coperture a falde continue;
  9. i. allineamento e altezza, ove possibile, coerente con l'edificazione circostante.

10. Nei comparti è obbligatorio destinare il 70% della volumetria consentita e della SUL ad edilizia convenzionata per locazione o vendita come definita dalla normativa vigente in materia. Tale obbligo decade se: 1) viene demolita una volumetria impropriamente situata all'interno di un'area di tutela paesaggistica di pregio (area di tutela paesaggistica di un BSA ex art. L9 oppure di un aggregato ex art. L8), con tipologia a capannone; 2) viene ripristinato lo stato dei luoghi tramite interventi di riqualificazione paesaggistica ed ambientale; 3) recuperato al massimo il 50 % della SUL a fini abitativi. In ogni caso, la sul recuperata a fini abitativi non può essere maggiore al 70 % della SUL massima ammissibile nel comparto.