Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 114 Zona C1 - Aree per nuove espansioni urbanistiche

1. Il RU individua nell'elaborato RU -P- 04 una sola area per nuove espansioni urbanistiche residenziali. Tale zona è destinate prevalentemente alla residenza con limitate quote di terziario e di commercio.

2. In tale area è stata approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 01/03/2007 il Piano di Lottizzazione convenzionato37 che si attua con i seguenti parametri:

  • I.t. 0,70 mc/mq di superficie territoriale;
  • R.c. 0.30;
  • H.max 9,00 m;
  • Standard (parcheggio): 2.5 mq/ abitante;
  • Standard (verde attrezzato): 12.5 mq/abitante;
  • Standard (attrezzature scolastiche) 5.0 mq/abitante;
  • Standard (attrezzature collettive) 4.0 mq/ abitante;
  • D c 5.0 m;
  • D e 10.0 m;
  • D s 5.0 m coi limiti di cui alla Legge 02.02.1974, n. 64;
  • Tipologia edilizia: edifici unifamiliari e plurifamiliari isolati ed a schiera.

3. La volumetria massima complessiva della lottizzazione è di mc 29.350. Il 1° RU stima, nei primi 5 anni di vigenza del piano attuativo, ai soli fini programmatori, l'edificazione di circa 15.000 mc fermo restando la possibilità, di realizzare l'intera previsione entro il periodo di vigenza dello stesso.

4. I progetti definitivi degli edifici e delle aree di pertinenza dovranno rispettare i criteri generali contenuti nelle presenti norme, in particolar modo per quanto concerne gli aspetti di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica.

5. Il Piano di Lottizzazione vige 10 anni dalla stipula della convenzione. Decorso tale termine, il Piano diventa inefficace per la parte non attuata, ma permane l'obbligo di osservare, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e nei permessi di costruire rilasciati, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal PUA.

6. Per la parte di PUA non attuata nei termini di validità dello stesso, deve essere redatto un nuovo PUA in conformità con quanto stabilito al comma 2 e 3 ed alle ulteriori prescrizioni:

  1. a) sia prevista la messa a dimora di alberi di medio fusto nelle aree libere e a verde nella misura minima di una pianta di altezza minima di m. 2.00 ogni 25 mq;
  2. b) siano verificati gli standard urbanistici previsti dalla normativa nazionale L.847/1964 e secondo i rapporti minimi complessivi stabiliti dagli articoli 3 e 5 del D.M. 1444/68;
  3. c) siano realizzati parcheggi pubblici nella misura definita dall'art. 23;
  4. d) siano indicati gli elementi di relazione tra l'area in questione e l'intorno, la definizione dei bordi dell'area interessata nei confronti dell'esterno non edificato nonché il dettaglio di tutte le sistemazioni a terra ed in special modo degli spazi di uso collettivo,degli elementi edificati e di recinzione, che prospettano su di essi.

7. Fermo restando l'obbligo della realizzazione della quota di standard relativa ai parcheggi ed al verde pubblico, è facoltà dell'Amministrazione Comunale consentire, in sede di convenzione, la monetizzazione della ulteriore quota di standard.

37 Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 01/03/2007